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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
(A.C. 15 - Sezione 9)
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 8.
(Istituti scolastici).
1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento
in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
(Istituti scolastici).
Sopprimerlo.
8. 50. Sasso, Ghizzoni, Rusconi, Colasio, Froner, Volpini, Tessitore, Benzoni, De Biasi, Tocci, Villari, Giulietti, Chiaromonte.
Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti:, acquisito il parere favorevole dell'ente locale,
8. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: possono stipulare con la seguente: stipulano.
8. 51. Zanetta.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di insegnamento a distanza per le materie di studio opzionali facoltative.
8. 4. (Testo modificato nel corso della seduta). Dussin, Garavaglia, Caparini.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
8. 52. Zanetta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate nei piccoli comuni, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, si possono applicare deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi.
8. 11. Caparini, Garavaglia, Dussin.
Al comma 3, sostituire le parole: possono cedere con la seguente: cedono.
8. 53. Zanetta.