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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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(A.C. 15 - Sezione 10)
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente
i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento e individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e per non più di quattro giorni al mese con le seguenti: o in forma ambulante o di posteggio.
9. 2. Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.
9. 4. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.