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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
(A.C. 15 - Sezione 14)
ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;
d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d).
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al comma 7, alle persone fisiche e giuridiche, che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).
Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
13. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole: anno 2009 con le seguenti: anno 2007.
Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
13. 101. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dei trasferimenti aggiungere le seguenti: o delle compartecipazioni a tributi.
13. 50. (Testo modificato nel corso della seduta). Garavaglia, Dussin, Caparini.
(Approvato)
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto terreni di superficie non superiore ad un ettaro, la parte acquirente sia rappresentata da imprenditori agricoli, anche non professionali, e l'atto permetta di accorpare terreni agricoli, anche non contigui, situati nel territorio del medesimo comune o di un comune confinante e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari;
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è riservato alle misure agevolative di cui al comma 2, lettera b-bis). Ai trasferimenti di cui alla citata lettera b-bis) si applica altresì il comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3-ter. L'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b-bis), ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
13. 54. Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Lion, Baratella, Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Fundarò, Cesini, Lombardi, Brandolini, Maderloni, Bellotti, D'Ulizia, Mellano, Satta, Bellanova.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei piccoli comuni,
nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto terreni di superficie non superiore ad un ettaro, la parte acquirente sia rappresentata da imprenditori agricoli, anche non professionali, e l'atto permetta di accorpare terreni agricoli, anche non contigui, situati nel territorio del medesimo comune o di un comune confinante e aventi una superficie complessiva non superiore a tre ettari;
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il 20 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è riservato alle misure agevolative di cui al comma 2, lettera b-bis). Ai trasferimenti di cui alla citata lettera b-bis) si applica altresì il comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3-ter. L'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b-bis), ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
13. 55. Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Lion, Baratella, Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Fundarò, Cesini, Lombardi, Brandolini, Maderloni, Bellotti, D'Ulizia, Mellano, Satta, Bellanova.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto terreni di superficie non superiore ad un ettaro, la parte acquirente sia rappresentata da imprenditori agricoli, anche non professionali, e l'atto permetta di accorpare terreni agricoli, anche non contigui, situati nel territorio del medesimo comune o di un comune confinante e aventi una superficie complessiva non superiore a tre ettari;.
Conseguentemente, dopo al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti termini e modalità applicative delle misure di cui al comma 2, lettera b-bis).
13. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica.
13. 7. Piro.
(Approvato)
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: premi di insediamento con le seguenti: agevolazioni fiscali e tributarie.
13. 51. (Testo modificato nel corso della seduta). Garavaglia, Dussin, Caparini.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) da incentivi per favorire le associazioni o le aziende che provvedono con propri mezzi alla pulizia dei boschi ricadenti
nel territorio dei piccoli comuni per il recupero di biomasse da destinare alla produzione di energia.
13. 52. Garavaglia, Dussin, Caparini, Armani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) da misure agevolative per i comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, di cui all'elenco previsto al comma 3 dell'articolo 2, per compensare le minori entrate derivanti dall'assoggettamento all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, indipendentemente dal valore dell'immobile, di tutti i trasferimenti di proprietà di immobili a titolo oneroso, nonché delle donazioni e dei trasferimenti mortis causa.
13. 56. Buontempo, Salerno, Pedrini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) da misure agevolative a favore della persona fisica o giuridica che rileva immobili abbandonati, impegnandosi al loro recuperoed a loro utilizzo per almeno un decennio.
13. 57. (Testo modificato nel corso della seduta). Buontempo.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) da misure relative ad agevolazioni al rifacimento delle facciate esterne degli edifici con riparazione, rifacimento, tinteggiature o sostituzione degli elementi al fine del ripristino e del mantenimento dell'aspetto architettonico tipico locale.
13. 58. Buontempo.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con priorità per i nuclei familiari numerosi, a basso reddito e per le giovani coppie.
13. 53. Ceccuzzi.
(Approvato)
Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni aggiungere le seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli comuni.
13. 9. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.
13. 11. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alle attività commerciali.
13. 12. Pedrini, Raiti, Satta, Astore.
Al comma 6, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti:, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali,.
13. 200. Governo.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.
13. 59. Zanetta.