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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
TESTO AGGIORNATO AL 19 APRILE 2007
...
(A.C. 15 - Sezione 16)
ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 15.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
2. All'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 15.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).
Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
15. 56. Zanetta, Campa.
Al comma 1, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: e folkloristici tradizionali.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto e per salvaguardare le peculiari tradizioni locali degli abitanti.
15. 53. Buontempo.
Al comma 1, dopo le parole: nuove attività produttive aggiungere le seguenti:, anche attraverso il sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile,
15. 51. Ceccuzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra gli interventi di cui al comma 1 hanno la precedenza gli interventi di manutenzione straordinaria degli esistenti monumenti dedicati ai caduti non già oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni.
15. 54. Buontempo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
*15. 1. Margiotta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
*15. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 2, sostituire le parole: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 con le seguenti: unificata di cui all'articolo 8.
15. 52. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: e con il Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti:, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro della pubblica istruzione.
15. 55. Rusconi, Ghizzoni, Sasso, Colasio, Froner, Volpini, Tessitore, Benzoni, De Biasi, Tocci, Villari, Giulietti, Chiaromonte.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali,.
15. 200. Governo.
(Approvato)
All'articolo 15, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
15. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È data priorità agli interventi che prevedano la partecipazione, nella fase progettuale e realizzativa, di professionisti delle discipline tecniche che
non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque, siano iscritti al relativo albo da non più di cinque anni.
15. 50. Margiotta.
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario). - 1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le unioni di comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.
3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.
4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*15. 03. Margiotta.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario). - 1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le unioni di comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.
3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.
4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi
e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*15. 04. Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Criteri di riparto dei trasferimenti erariali). - 1. I trasferimenti erariali ai piccoli comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono ripartiti assegnando, ai comuni associati nelle funzioni di programmazione territoriale, di gestione dei servizi pubblici e di realizzazione di strutture di interesse collettivo, una quota pro-capite, riferita alla relativa popolazione, doppia rispetto ai comuni non associati.
15. 05. Peretti.