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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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(A.C. 15 - Sezione 19)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
nella definizione di piccoli comuni, di cui all'articolo 2 del testo unificato in esame rientrano anche i comuni di piccole dimensioni ricadenti nel territorio delle isole minori, che sopportano gravi disagi sociali dovuti alla vicinanza di centri di permanenza temporanea per i clandestini;
il fenomeno dell'immigrazione clandestina sta mettendo seriamente in crisi la realtà economica dei comuni ubicati nei territori delle isole minori, i quali assistono, ormai da anni, ad un continuo decremento delle presenze turistiche nei luoghi che sorgono vicino ai centri di permanenza temporanea;
gli abitanti delle isole minori, oltre a subire profondi disagi sociali legati all'immigrazione clandestina, soffrono anche di gravissimi problemi di emarginazione dovuti alla mancanza di efficienti collegamenti marittimi ed aerei;
la scarsa e inadeguata offerta dei servizi di trasporto minaccia seriamente la libertà di movimento degli abitanti delle isole minori, i quali hanno la necessità di doversi spostare per soddisfare i propri bisogni di natura quotidiana,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative che favoriscano lo sviluppo e l'ottimizzazione dei servizi marittimi ed aerei di collegamento dei piccoli comuni ricadenti nel territorio delle isole minori, in cui sorgono centri di permanenza temporanea di clandestini.
9/15/1. Alessandri.
La Camera,
premesso che:
la legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta «legge Galli», recante disposizioni in materia di risorse idriche, con lo scopo di riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia ed assicurare l'integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato, ha previsto la costituzione di ambiti territoriali ottimali (ATO) e la gestione in forma unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel confermare le autorità d'ambito
territoriale ottimale e la gestione in forma unitaria delle risorse idriche, all'articolo 148, comma 5, prevede l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale, ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso comune;
su tali gestioni l'Autorità d'ambito esercita comunque funzioni di regolazione generale e di controllo;
soprattutto nei piccoli comuni delle realtà montane alpine e appenniniche, spesso composti da frazioni sparse sul territorio, ove gli acquedotti comunali e i fontanili sono comunemente gestiti in economia, si riscontrano le maggiori difficoltà di applicazione di una rigida disciplina sul gestore unico dell'ATO, mettendo in difficoltà le amministrazioni comunali e rendendo critica la situazione di gestione per i cittadini utenti del servizio idrico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate ad una revisione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di estendere l'applicazione dell'articolo 148, comma 5, del medesimo decreto legislativo a tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con particolare riguardo ai comuni montani e a quelli definiti «piccoli comuni», ai sensi del testo unificato in esame.
9/15/2. Caparini, Garavaglia, Dussin.
La Camera,
premesso che:
i sindaci dei piccoli comuni svolgono funzioni di protezione civile e, in questo ambito, sono soggetti a forti rischi di infortunio e, in casi estremi, di perdita della vita;
si sono registrati, di recente, gravi incidenti di tale natura;
è in corso di definizione un regolamento d'iniziativa del Dipartimento della Protezione civile, da emanare sotto forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede il conferimento di un'elargizione per le vittime degli infortuni di protezione civile e per i familiari delle vittime stesse;
lo schema di regolamento è ancora fermo all'esame del ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
ad emanare in tempi rapidissimi il regolamento di cui in premessa, al fine di dare immediata risposta agli amministratori locali dei piccoli comuni investiti delle funzioni di protezione civile.
9/15/3.Fasciani.
La Camera,
premesso che:
considerata l'importanza di sostenere la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo presso i piccoli comuni, come disciplinati dal testo unificato in esame,
impegna il Governo
a promuovere, di intesa con la SIAE, in tempi estremamente rapidi, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui al presente provvedimento, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.
9/15/4.Rampi.
La Camera,
premesso che:
l'apprezzabile attribuzione di specifici fondi a favore dei comuni di minore dimensione demografica disposta dall'ultima legge finanziaria (articolo 1, comma 703) ha scontato, in sede di applicazione, una sperequazione nella distribuzione delle risorse pur tra comuni in situazione del tutto analoghe di disagio;
tale sperequazione potrebbe essere attenuata riducendo le percentuali dei bambini e degli anziani residenti rispetto alla popolazione complessiva per l'accesso all'incremento del fondo ordinario, al fine di allargare la fascia dei comuni beneficiari dei suddetti contributi;
altra soluzione potrebbe essere quella di introdurre differenziazioni contributive maggiori o minori in relazione al numero dei bambini o anziani residenti,
impegna il Governo
in occasione della stesura della prossima legge finanziaria ad adottare ogni possibile iniziativa volta a superare le disparità di cui in premessa.
9/15/5.Margiotta.
La Camera,
considerato che in ordine alla formulazione del comma 3 dell'articolo 7, non appare chiaro con quali soggetti l'amministrazione comunale possa stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti;
ritenuto che una puntuale applicazione di quanto disposto dal predetto comma 3 esporrebbe Poste Italiane al rischio di accollarsi le spese connesse all'espletamento da parte di terzi dei servizi finanziari, peraltro tutti in libera concorrenza;
rilevato che il riferimento alle «altre prestazioni» che l'esercizio commerciale sarebbe autorizzato a svolgere, a seguito della convenzione, in luogo o assieme a Poste Italiane appare del tutto generico
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a prevedere la possibilità che l'amministrazione comunale possa stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.P.A. al fine di garantire l'erogazione dei servizi postali nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale.
9/15/6.Crema, Di Gioia.
La Camera,
considerato che l'articolo 7 comma 1 dà la facoltà al Ministero delle comunicazioni di inserire tra gli impegni previsti nel contratto di programma che nei piccoli comuni siano attivi gli sportelli postali;
ritenuto che tale previsione, così formulata, non tiene conto della duplice esigenza di mantenere da una parte l'offerta qualitativa dei servizi e dall'altra di contenere i costi connessi all'erogazione del servizio postale universale,
impegna il Governo
ad adottare, contestualmente all'attivazione degli sportelli postali nei piccoli comuni, le opportune iniziative al fine di individuare un modello di servizio che assicuri le risorse finanziarie necessarie a garantirne la sostenibilità economica e gestionale.
9/15/7.Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 10, prevede la possibilità di scrivere negli atti dello stato civile, oltre al comune di nascita, anche il
comune di residenza se si tratta di un piccolo comune,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della legge con particolare riferimento all'articolo 3, comma 10, adottando eventualmente iniziative normative volte a modificarne la portata, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere compreso all'interno del territorio della medesima regione.
9/15/8. (Testo corretto). Gardini, Mazzaracchio, Bocciardo, Baiamonte, Di Virgilio, Ceccacci Rubino, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
tra i piccoli comuni definiti dall'articolo 2 del testo in esame rientrano quelli indicati al comma d) situati in zone in prevalenza montane o rurali caratterizzate da difficoltà di comunicazione e perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio é connotato da frammentazione dei centri abitati;
in tali comuni esistono difficoltà rilevanti di accesso alla rete scolastica degli istituti di istruzione secondaria di 1o e 2o grado nonché alle sedi universitarie;
anche le sedi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria non sono sempre presenti sul territorio comunale e in molti casi si rendono opportuni processi di razionalizzazione della rete scolastica per evitare modalità organizzative (pluriclassi) che limitano la qualità dei processi formativi, con la conseguente necessità, da parte dei comuni, di organizzare i servizi di trasporto scolastico;
che le situazioni delineate determinano da un lato limitazioni al diritto allo studio per i cittadini dei piccoli comuni con la conseguenza di un basso tasso di scolarizzazione superiore e limiti alle possibilità di sviluppo economico e sociale, dall'altro pesanti oneri per i comuni ove si realizzano o si sono realizzati interventi di razionalizzazione della rete scolastica,
impegna il Governo
nella emanazione di provvedimenti normativi che riguardano il sistema di istruzione e la finanza locale, a considerare le particolari esigenze dei piccoli comuni situati in zone montane, caratterizzati da difficoltà di comunicazione e perifericità rispetto ai centri maggiori, nonché di dimensioni demografiche tali da ostacolare la presenza in loco di plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, al fine di garantire alla popolazione scolastica degli stessi, attraverso l'organizzazione di servizi e agevolazioni fiscali, pari opportunità formative e garanzie di accesso e di diritto allo studio.
9/15/9.Benzoni, Quartiani, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 4, lettere c) prevede l'esonero per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti dall'osservanza di alcune disposizioni relative alla programmazione triennale dei lavori pubblici,
impegna il Governo:
nell'ambito di una prossima revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle finalità di questo provvedimento ad adottare le opportune iniziative dirette ad agevolare:
l'utilizzo delle procedure ristrette semplificate da parte dei piccoli comuni nella gestione degli appalti dei lavori pubblici (di cui all'articolo 123), incrementando l'importo dei lavori per i quali è prevista la possibilità della scelta delle ditte tra quelle iscritte negli elenchi comunali;
l'attività di programmazione dei lavori pubblici da parte delle amministrazioni dei piccoli comuni, sia incrementando il limite di singolo importo dei lavori che fa scattare l'iscrizione nel programma triennale dei lavori pubblici (di cui all'articolo 128), sia incrementando il limite di importo, ai fini delle comunicazioni all'Osservatorio (di cui al comma 8 dell' articolo 7).
9/15/10. Dussin, Garavaglia, Caparini, Osvaldo Napoli, Minasso, Adolfo.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 148, comma 5, prevede l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale, ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune;
tenuto conto del parere della Conferenza Stato regioni espresso nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006, volta ad ottenere l'esclusione della partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito per i piccoli comuni,
impegna il Governo
nell'ambito della prossima revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006, conformemente alle finalità di questo provvedimento, ad adottare le opportune iniziative dirette ad escludere la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito per i piccoli comuni, diventando in questo modo facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per tali comuni.
9/15/11.Garavaglia, Dussin, Caparini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 reca norme dirette a favorire il mantenimento di istituti scolastici nei piccoli comuni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative dirette a garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio per i piccoli comuni, agevolando le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate in tali comuni attraverso specifiche deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi.
9/15/12.Goisis, Garavaglia, Dussin, Caparini.
La Camera,
premesso che:
oltre l'incompletezza dell'elencazione dei piccoli comuni, recata all'articolo 2, il testo proposto non contempla alcuna agevolazione, soprattutto agli articoli 11 e 12, in relazione al fenomeno migratorio di ritorno degli italiani residenti all'estero;
il fenomeno di ritorno dei nostri concittadini residenti all'estero sottolinea l'esigenza impellente di vedersi riconosciuti le agevolazioni previste per la prima casa,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche normative volte all'estensione degli stessi diritti dei cittadini italiani, contemplati agli articoli 11 e 12, soprattutto con riferimento all'erogazione dei servizi connessi al reinserimento sociale, culturale ed economico, di coloro che ritornano al proprio comune d'origine.
9/15/13. Romagnoli, Campa, Germanà, Zanetta, Franzoso, Stagno d'Alcontres, Fedele.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 2 del provvedimento in esame sono indicate le caratteristiche che individuano i piccoli comuni da valorizzare,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della legge, al fine di valutare - nell'ambito delle eventuali modifiche da apportare alla stessa - l'opportunità di includere tra i piccoli comuni da valorizzare anche quelli situati nelle isole minori.
9/15/14.Bosi, Adolfo.
La Camera,
premesso che:
il comma 558 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) consente agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità di procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, che abbia particolari requisiti, mediante trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;
il successivo comma 561 esclude la possibilità per gli enti che non avessero rispettato il patto di stabilità di procedere a qualsiasi tipo di assunzione;
con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17 si dispone la disapplicazione per l'anno 2007 dei citato comma 561, in favore degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006;
appare evidente che il legislatore abbia voluto dare una risposta in senso positivo al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria in materia di stabilizzazione;
tale incongruenza non è stata eliminata per gli enti di piccole dimensioni non sottoposti al vincolo di stabilità, per i quali sono posti maggiori limiti alla possibilità di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato, che abbiano parimenti i requisiti di cui al comma 558, rappresentati sia dal confronto con la spesa storica dell'anno 2004 e sia dalla possibilità di coprire solo i posti vacanti per cessazioni intervenute nell'anno 2006;
tale circostanza rappresenta un diverso trattamento tra gli enti sottoposti al patto di stabilità e quelli di minori dimensioni, che parrebbe lesivo del principio di uguaglianza fissato dalla Costituzione,
impegna il Governo
nell'ambito delle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza ogni utile provvedimento, anche di carattere interpretativo, per consentire agli enti non sottoposti al vincolo di stabilità di poter procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nei limiti della spesa per il personale sostenute nell'anno 2004 e quindi senza alcun
ulteriore limite legato alla copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni intervenute nell'anno precedente.
9/15/15.Crisci.
La Camera,
considerato che:
è in corso la digitalizzazione della pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni territoriali; le reti telematiche, l'informatizzazione e internet stanno imponendo un cambiamento radicale nella concezione del tempo e dello spazio, rivoluzionando i sistemi di comunicazione fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione; il fine è quello di ricevere e trasmettere telematicamente atti e documenti rilevanti in ogni settore;
nell'ambito dei vari progetti di e-government, che prevede la cablatura di tutte le amministrazioni italiane, grande risalto è stato dato al collegamento dei piccoli comuni nei quali si riscontra un elevato digital divide dovuto essenzialmente a scarsità di risorse finanziarie, mancanza delle competenze necessarie a compiere opportune scelte di mercato ed esistenza di infrastrutture tecnologiche non adeguate; in questo ambito sono previsti dei piani territoriali tramite i quali concentrare una serie di servizi relativi a più comuni, che si aggregano con le forme consociative già previste dalla normativa vigente;
tuttavia va rilevata l'importanza di collegamenti telematici veloci e quindi di cablatura per tutta una serie di funzioni che sono riferibili ai singoli comuni in qualità di entità a se stante e che assumono maggiore importanza nelle aree territorialmente marginali e distanti dai grandi centri urbani, quali quelle del Cilento, nel quale ben 47 comuni non dispongono di collegamenti veloci e taluni nemmeno di un proprio sito internet, nonché tantissime aree interne e periferiche del sud (Calabria, eccetera);
la possibilità di effettuare videoconferenze e corsi di formazione del personale a distanza; la possibilità di essere permanentemente collegati alle amministrazioni centrali per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni legislative ed amministrative (ad esempio la Gazzetta Ufficiale on-line, senza invio cartaceo); la possibilità di scaricare grosse quantità di dati in virtù della maggiore velocità di collegamento; la riduzione dei costi anche telefonici e dei tempi di latenza: tali strumenti di lavoro dovrebbero essere prioritariamente forniti a tutte le piccole e remote realtà amministrative, al fine di incrementarne l'efficienza e di diminuirne i costi, operando così concretamente a vantaggio della qualità della vita dei cittadini di quei luoghi,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito delle iniziative destinate alla digitalizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, anche con appositi stanziamenti, la sollecita realizzazione di una rete in collegamento veloce (ADSL) tra le amministrazioni centrali e i piccoli comuni, collocati nelle aree marginali del Paese.
9/15/16.Brusco.
La Camera,
premesso che:
sono state adottate misure volte al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione della legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni ad adottare iniziative volte a garantire la presenza sul territorio comunale di almeno un ufficio postale, una farmacia e un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo.
9/15/17. Fasolino.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 1, la presente legge si propone di «promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali» nei piccoli comuni attraverso misure «in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive»;
la suddetta dizione, se applicata in modo da coordinare la destinazione dell'azione con entrambi i termini allo stesso tempo, porterebbe a limitare gli interessati solo a coloro che sono residenti nel piccolo comune; verrebbero esclusi dalla promozione e dal sostentamento le attività economiche e socio-ambientali attivate da coloro che non risiedono nel piccolo comune, anche se vi hanno un'abitazione e sono fortemente interessati all'azione su quel territorio, hanno un'attenzione specifica elettiva e sono disposti a investire tempo e impegno per risollevare le sorti dei piccoli comuni;
si rischierebbe di scollegare l'azione di sostegno ai piccoli comuni dalla disponibilità della maggioranza di coloro che vi sono sinceramente interessati, gli emigranti, chi è andato a lavorare nelle grandi città, i discendenti;
nella discussione del testo di legge si è dichiarato, da parte del relatore, che i termini «cittadini residenti» e «attività economiche, sociali, ambientali e culturali» contenuti nell'articolo sulle finalità della legge non avrebbero costituito barriera all' accesso dei non residenti alle facilitazioni per le attività suddette nei piccoli comuni,
impegna il Governo
in sede di attuazione della legge, e precisamente nei decreti attuativi di cui agli articoli 13 e 15 del provvedimento ad adottare opportune iniziative affinché dalle opportunità rivolte alle attività economiche, sociali, ambientali e culturali nei piccoli comuni non vengano esclusi gli interessati solo per la mancanza del requisito della residenza.
9/15/18. Minasso.
La Camera,
considerato che:
i piccoli comuni, in particolare quelli montani, rappresentano una realtà in grave difficoltà, in quanto la qualità media dei servizi pubblici e di pubblica utilità in tale ambito è nettamente inferiore agli standards medi nazionali, per cui gli abitanti sono molto spesso penalizzati anche relativamente alle esigenze basilari legate alla vita quotidiana;
tale situazione rende la vita particolarmente difficile e disagiata per gli abitanti dei piccoli centri ed è tra le cause principali all'origine del preoccupante fenomeno dello spopolamento;
nei piccoli comuni la presenza delle scuole è insufficiente per cui spesso scolari e studenti sono costretti ad un faticoso pendolarismo per raggiungere sedi scolastiche anche molto lontane, il che rappresenta un disagio grave per famiglie, studenti e docenti;
impegna il Governo
a prevedere misure incisive atte a garantire un medesimo livello di servizi pubblici su tutto il territorio nazionale e ad incentivare l'insediamento di attività produttive, nel settore industriale, artigianale, commerciale e agricolo nei piccoli comuni al fine di rafforzarne il tessuto socio-economico;
ad assicurare una adeguata presenza di strutture scolastiche anche nei centri minori al fine di evitare disagi eccessivi e penalizzazioni per coloro che vivono nei piccoli comuni.
9/15/19. Garagnani.
La Camera,
considerato che:
il fenomeno dell'effetto serra è provocato dall'emissione di gas e, in particolare, di anidride carbonica, la cui concentrazione aumenta sempre di più per cause legate all'impiego massiccio di combustibili fossili, il che determina il progressivo riscaldamento dell'atmosfera e di conseguenza cambiamenti climatici pesanti;
le energie alternative divergono d'importanza sempre maggiore proprio alla luce delle esigenze ambientali di riduzione dell'effetto serra;
gli incentivi per la diffusione dell'impiego di impianti di energie alternative, tra cui i pannelli solari e i pannelli fotovoltaici, sono troppo limitati e circoscritti, per cui non è conveniente per i cittadini adottare queste nuove forme tecnologiche di particolare importanza e utilità che consentono, infatti, un risparmio a livello energetico e quindi un minore uso di combustibili fossili;
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche normative volte a disporre incentivi specifici di adeguata consistenza al fine di promuovere l'utilizzo su larga scala di forme di energia alternative, a favore dei cittadini residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che scelgono di acquistare ì pannelli solari e i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, al fine dì ridurre i costi energetici nei piccoli centri.
9/15/20. Germanà.
La Camera,
premesso che:
il progetto di legge in esame si riferisce ai comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti che si trovano, per diverse ragioni, in una situazione di disagio ambientale, sociale e culturale;
nelle medesime situazioni indicate dal comma 1, dell'articolo 2, della presente proposta legislativa si trovano anche comuni con una popolazione superiore, anche solo di poco, ai cinquemila abitanti;
il limite di cinquemila abitanti per certi versi può apparire discriminatorio rispetto agli altri comuni che si trovano nelle medesime condizioni di marginalità o addirittura in condizioni peggiori;
alcuni comuni, che pur superano la soglia dei cinquemila abitanti, hanno un patrimonio storico, artistico e culturale che talvolta rappresenta una risorsa importante per tutta la provincia o la regione di appartenenza;
in alcune ipotesi, come per il caso dei comuni che hanno avuto riconoscimenti dall'UNESCO, la preservazione del loro patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale è interesse di tutta l'Umanità,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative, anche legislative, per la salvaguardia di quei comuni, anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, che sotto il profilo ambientale, storico, artistico e culturale costituiscano un patrimonio di grande valore in ambito provinciale, regionale, nazionale o mondiale.
9/15/21.Neri, Lo Monte, Oliva, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 comma 7, del provvedimento relativo all'utilizzazione degli edifici demaniali dismessi, da consentire da
parte dell'Agenzia del demanio, mediante l'istituto del comodato,
impegna il Governo
a considerare, nella fattispecie in premessa, che la concessione in comodato sia a titolo gratuito.
9/15/22.Martinello, Bosi.
La Camera,
in sede di approvazione della legge «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiori a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette»,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di monitoraggio dell'attuazione della legge, ulteriori iniziative normative volte ad incrementare la dotazione del fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, già previsto per il 2009 in 10 milioni di euro, in considerazione che gli incentivi fiscali rappresentano uno degli strumenti più utili ed efficaci per impedire lo spopolamento delle aree montane.
9/15/23.Castellani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 7, disposizioni concernenti la programmazione televisiva pubblica;
in numerosi comuni italiani, ubicati soprattutto in zone montane, il servizio pubblico radiotelevisivo non è usufruibile nella sua totalità;
impegna il Governo
ed in particolare il Ministero delle comunicazioni, ad adottare le opportune iniziative volte ad esentare dal pagamento del canone e delle tasse relativi al servizio e al possesso delle apparecchiature radiotelevisive i residenti dei comuni di cui in premessa, purché almeno il 20 per cento delle persone iscritte nelle liste elettorali, tramite il sindaco, ne abbia fatto richiesta e l'azienda esercente il servizio pubblico radiotelevisivo non abbia dimostrato che il servizio è effettivamente e totalmente usufruibile dalla quasi totalità della popolazione senza ricorrere ad accorgimenti tecnici particolari.
9/15/24. Buontempo.
La Camera,
premesso che:
il comma 703 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), prevede l'incremento del contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
la modalità di calcolo utilizzata circa l'effettiva assegnazione del contributo, fondamentalmente rapportata a due periodi temporali tra loro molto distanti, compone la base di calcolo per le fasce demografiche di riferimento al 1o gennaio 2005 e la popolazione residente al 31 dicembre 2005;
tale metodo di calcolo risulta singolare dal punto di vista statistico, poiché pone a confronto due grandezze non comparabili dato il rilevante lasso temporale; tale metodo di calcolo può risultare estremamente impreciso in quei comuni che presentano un ridottissimo numero di abitanti e laddove l'incidenza di una sola nascita o di un solo anziano è determinante per una valutazione complessiva della popolazione residente.
impegna il Governo
a rivedere il meccanismo di assegnazione attraverso l'utilizzo dei dati ISTAT omogenei aggiornati allo stesso periodo temporale
sia per le fasce demografiche sia per quanto riguarda l'intera popolazione.
9/15/25. Chianale, Ceccuzzi, Carta, Chicchi, Mariani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del presente testo unificato di legge afferma il principio dell'invarianza della spesa;
in coerenza con quanto sopra il dispositivo del presente ordine del giorno non comporta maggiori oneri per lo Stato e che da esso non derivano effetti sul patto di stabilità, né sulla tipologia e quantità dei soggetti che ad esso sono sottoposti;
la legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), al comma 558 dell'articolo unico, ha previsto la possibilità di assumere a tempo indeterminato, e quindi «stabilizzare», il personale precario alle dipendenze degli enti locali;
lo spirito della norma, come più volte ribadito dal Governo, è di cogliere l'occasione di stabilizzare personale che, essendo ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore della stessa o essendolo stato in un arco di tempo prossimo all'entrata in vigore della medesima, sia nelle condizioni di poter essere inserito stabilmente nell'organizzazione degli enti in rapporto alle correnti esigenze gestionali;
il successivo comma 562 della Legge Finanziaria 2007 applicato ai piccoli comuni ed alle Comunità montane rischia di diventare fortemente penalizzante per l'organizzazione degli enti locali e per i lavoratori interessati per quanto riguarda in particolar modo la stabilizzazione dei rapporti contrattuali e la corretta e puntuale erogazione dei servizi al cittadino;
in particolare se appare del tutto corretta la previsione relativa ai tetti di spesa, relativi ai costo dei personale dell'anno 2004 aggiornato con gli aumenti contrattuali intervenuti, può risultare contraddittorio quanto disposto nella seconda parte del comma 562 relativamente al blocco, anche per le stabilizzazioni derivanti dalla applicazione del comma 558;
appare, infatti, di tutta evidenza che il personale da stabilizzare era già previsto sia nelle dotazioni organiche sia nei costi relativi all'anno 2004 e pertanto, una volta determinato il limite massimo alla spesa, aggiungere ulteriormente il limite delle cessazioni intervenute nel precedente anno appare incomprensibile e rischia di mettere in discussione i processi di stabilizzazione nei piccoli comuni e nelle Comunità montane. Appare altrettanto evidente che chi già lavorava nei piccoli comuni e nelle Comunità montane era stato assunto, in maniera precaria, per coprire fabbisogni, cessazioni e carenze di dotazioni organiche già presenti al momento della loro assunzione e non sulla base delle cessazioni future o relative all'anno precedente (ammesso di avere definito se si tratta del 2005 o del 2006 o della somma degli stessi);
a ciò si aggiunge che i piccoli comuni e le Comunità montane escluse dal patto di stabilità non avrebbero avuto nessun sblocco, ma anzi una proroga del blocco, rispetto agli enti soggetti al patto di stabilità;
stante l'attuale previsione si rischierebbe di non consentire neanche l'assunzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro che hanno acquisito il diritto alla assunzione - lo prevede la tipologia contrattuale solitamente inserita nel bando di concorso - e dovrebbero rimanere parcheggiati in attesa di una cessazione. Si verrebbe così a creare una forte disparità tra coloro che assunti a tempo determinato, quindi senza aspettative rispetto alla possibilità di trasformazione del contratto, da un ente soggetto a patto di stabilità vedrebbero stabilizzata la loro posizione e coloro invece che per tipologia contrattuale dovevano diventare lavoratori a tempo indeterminato
trovandosi dipendente di un ente non soggetto a patto di stabilità non vedrebbero concretizzarsi le loro legittime aspettative.
impegna il Governo
ad adottare ogni utile provvedimento per la stabilizzazione del personale dipendente nei piccoli comuni e nelle Comunità montane compatibilmente con le correnti esigenze gestionali.
9/15/26. Ceccuzzi, Chianale, Chicchi.
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge in esame contiene norme per la promozione e il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale dei piccoli comuni;
in particolare, l'articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali e televisivi nei suddetti comuni;
impegna il Governo
ad assumere tutte le idonee iniziative per rendere concretamente operative le disposizioni contenute in tale provvedimento, nonché ad assumere ogni utile iniziativa per sollecitare le amministrazioni e gli enti competenti ad attuare prontamente le norme previste dall'articolo 7.
9/15/27. Delfino, Ruvolo, Martinello.
La Camera,
esaminato l'A.C. n. 15, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
preso atto che l'articolo 4 promuove interventi volti a garantire, nei piccoli comuni, lo sviluppo sostenibile e l'equilibrato governo del territorio, prevedendo che le regioni e 1e province possano privilegiare iniziative finalizzate all'insediamento di centri per la prestazione dei servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;
tenuto conto che il trasferimento ai piccoli comuni delle aree demaniali di non rilevante interesse ambientale potrebbe favorire lo sviluppo territoriale e sociale dei piccoli comuni medesimi e l'insediamento dei centri sopraccitati;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative dirette a valutare la possibilità di trasferimento ai piccoli comuni che ne fanno richiesta delle aree demaniali di non rilevante interesse ambientale ricadenti all'interno di aree naturali protette, nelle quali insistono opere di carattere sociale o sportivo realizzate dagli enti locali.
9/15/28. (Testo modificato nel corso della seduta). Pini.