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Allegato A
Seduta n. 149 del 24/4/2007
PROPOSTA DI LEGGE: CAPEZZONE ED ALTRI: MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (A.C. 1428) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: ALLASIA ED ALTRI (A.C. 1543)
(A.C. 1428 - Sezione 1)
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di sessanta giorni».
3. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. - (Modifica dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività). - 1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ogni domanda di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale che non richiedono l'esperimento di procedure selettive fra più aspiranti, con la sola esclusione degli atti di cui al comma 2 può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o
non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La possibilità di sostituire la dichiarazione di inizio di attività alla domanda è esclusa per gli atti relativi:
a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico culturale e paesaggistico;
b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
c) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
g) alle attività e agli impianti concernenti l'utilizzo di frequenze radio;
3. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
4. L'Amministrazione competente, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 3, procede ai sensi dei capi III e IV e, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allo stesso comma 3, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi fino all'acquisizione dei pareri e comunque non oltre trenta giorni scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata notifica ai contro interessati dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 produce in ogni caso l'effetto di cui all'articolo 21-octies, comma 1; non trova applicazione il comma 2 dello stesso articolo.
5. Salvo il caso di indizione di una conferenza di servizi ai sensi del capo IV entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio attività, la mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 nei termini ivi stabiliti equivale ad autorizzazione dell'attività dichiarata senza necessità di ulteriori istanze o diffide e di tale esito l'amministrazione è tenuta a fornire la relativa certificazione a richiesta di ogni interessato. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 29, comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle dettate da ogni altra legge generale o speciale e si applicano ai procedimenti non esauriti al momento della loro entrata in vigore.
7. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2. 51. Nannicini.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. - (Nuove regole in materia di denuncia di inizio attività: modifica dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività viene insediata.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
«può essere iniziata» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla pubblica amministrazione interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla iniziare».
4. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: «nel termine di» fino a: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: «2» è aggiunta la seguente: «2-bis».
6. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
7. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
8. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato della concessione edilizia entro il termine massimo di 30 giorni.
2. 52. La Loggia.
Al comma 1, sostituire la parola: sete con la seguente: tre.
2. 53. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.
2. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - (Regime sanzionatorio). - 1. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.
Art. 2-ter. - (Diniego non fondato della pubblica amministrazione). - l. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della pubblica amministrazione, questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
2. 010. La Loggia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per far fronte alle nuove esigenze e alle procedure di cui alla presente legge, i comuni sono autorizzati a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. 02. Formisano, Greco.