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Allegato A
Seduta n. 149 del 24/4/2007
...
(A.C. 1428 - Sezione 2)
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni diverse).
1. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle
competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Disposizioni diverse).
Al comma 2, sostituire le parole: del regolamento di cui all'articolo 1 con le seguenti: della presente legge.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)