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Allegato B
Seduta n. 149 del 24/4/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ZINZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a seguito del passaggio dalle Commissioni mediche periferiche del Ministero del Tesoro all'INPS, delle competenze in materia di invalidità civile, di assistenza, di integrazione sociale, di diritti delle persone handicappate ai sensi della legge n. 104 del 1992 e collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999 tutto il lavoro espletato dalle Commissioni mediche istituite presso le AA.SS.LL, risulta vanificato;
gli uffici del Tesoro non accettano, per la verifica, le pratiche loro inviate e l'I.N.P.S., in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione del passaggio e dell'attribuzione delle nuove competenze, non solo non può compiere la dovuta attività di verifica, ma ad oggi non sono prevedibili i tempi nei quali si provvederà al conferimento all'INPS di questo nuovo adempimento;
la situazione sopraddetta ha provocato la sospensione dell'esame delle pratiche relative alla concessione delle nuove indennità, dell'esame della revisione delle indennità già concesse, dell'esame delle pratiche con tempi abbreviati previste per le patologie oncologiche, dell'avviamento al lavoro dei disabili iscritti nelle liste speciali e dell'esame delle pratiche finalizzate a conseguire il riconoscimento delle agevolazioni assistenziali previste dalla legge n. 104 del 1992 -:
quali iniziative si intendano adottare per consentire alle nuove strutture, previste dalla legge, di operare in condizioni di normalità ed evitare ulteriori danni per l'intera collettività per le conseguenze dovute ai ritardi con i quali si provvederà all'esame delle domande volte a conseguire la tutela delle categorie deboli e bisognose.
(5-00972)
Interrogazione a risposta scritta:
ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel 2001 sono stati indetti dei concorsi interni per il passaggio dall'area B a C1 (sotto l'egida del Dipartimento delle Politiche Fiscali) che dovrebbe tra l'altro vigilare sulla corretta gestione delle relative procedure;
erano interessate a questi concorsi le Agenzie del Territorio, delle Dogane, delle Entrate eccetera e, per quanto riguarda le Agenzia del Territorio, fu indetto il bando UDC/136 del 13 luglio 2001;
per la determinazione delle graduatorie di accesso al processo formativo occorreva che i singoli candidati fornissero dei titoli, essendo il concorso «a titoli» e in questo quadro si riconoscevano alcuni punti per il personale che in passato aveva già partecipato con esito positivo alle selezioni per le riqualificazioni relative al profilo C1;
si poteva però computare solo uno dei predetti titoli (nel caso, la riqualificazione), anche se il candidato ne avesse posseduti in numero maggiore e pertanto godere di un massimo di sette punti in graduatoria, indipendentemente dai diversi titoli di questo tipo posseduti;
a seguito della sentenza del TAR Lazio, sezione II, n. 5025/05 venivano però tolti 7 punti in graduatoria a tutti coloro che avevano indicato questo specifico titolo della riqualificazione, sottolineando che l'inserimento di tali titoli era invece stato espressamente previsto da una nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali in data 11 ottobre 2001;
a seguito della avvenuta cancellazione di questi titoli, chi ne aveva conseguiti altri richiedeva di poter fare allora conteggiare gli altri titoli (maturati comunque prima del bando) che precedentemente non erano stati forniti proprio perché non avrebbero contato ai fini della graduatoria;
a ciò si opponeva però l'Agenzia del Territorio che sosteneva che tutti i titoli sarebbero dovuti essere presentati al momento dell'inizio del concorso e che quindi non era più possibile accettarli in un secondo tempo;
a questa opposizione numerosi dipendenti presentavano ricorsi al Presidente della Repubblica od a diversi TAR ritenendo di essere stati ingiustamente privati di un loro diritto -:
con quale criterio di necessità territoriale siano stati messi a concorso i posti per procedere al percorso formativo, tenuto conto delle diverse necessità territoriali;
per quale motivo, nel momento in cui sono stati tolti ai concorrenti dei punti legati ad una sentenza successiva al bando, non si sia loro concesso - nel caso avessero avuto altre qualche e titoli da presentare - di presentarli in alternativa a quelli presentati al momento della presentazione della domanda e (non certo per loro colpa) solo successivamente dichiarati inammissibili;
perché, se le diverse necessità territoriali tra nord e sud italiano erano e sono evidenti, si sia concesso a persone di aree del sud Italia di competere per i posti del nord, salvo poi - una volta ottenuta la qualificazione all'area C - trasferirsi repentinamente nelle proprie aree di provenienza.
(4-03425)