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Allegato A
Seduta n. 15 del 28/6/2006
...
(A.C. 1005 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
da molti anni il demanio marittimo viene dato in concessione al più basso canone possibile;
solo nel prossimo ottobre 2006 i canoni verranno rideterminati dal Governo in base alla prescrizione di una legge del 2003;
i prezzi dei servizi ai cittadini che si recano al mare, anno dopo anno, aumentano regolarmente più dell'inflazione;
pur riconoscendo il servizio di vigilanza, pulizia e valorizzazione del demanio marittimo reso dagli imprenditori balneari;
impegna il Governo
a prendere tutti provvedimenti utili:
a vigilare affinché non si verifichino aumenti immotivati dei prezzi praticati dagli stabilimenti ai cittadini per la fruizione del demanio concesso;
a fare in modo che gli enti locali vigilino sullo stesso problema in base alle rispettive competenze;
ad assicurare nel rispetto delle norme vigenti il diritto dei cittadini di accedere al mare e di fruire liberamente delle spiagge.
9/1005/1. (Nuova formulazione) Buontempo, Leo.
La Camera,
nell'ambito della discussione del disegno di legge C. 1005, di conversione del decreto-legge n. 206 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi,
rilevato come l'applicazione del meccanismo di maggiorazione delle aliquote IRPEF e d'IRAP di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, rischia di determinare incertezze per i contribuenti con riferimento ai versamenti IRAP relativi al 2006,
impegna il Governo
a chiarire, in via interpretativa, in termini inequivocabili, che:
a) per i soggetti per i quali il periodo di imposta non coincide con l'anno solare, il riferimento, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, all'anno di imposta 2006, si intende al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005;
b) l'eventuale eccedenza nei versamenti d'acconto IRAP effettuati dai contribuenti residenti nelle regioni che abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale, può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 immediatamente dopo la conoscenza giuridica dell'intervenuto accordo;
nonché ad assumere, d'intesa con le regioni interessate, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 6 dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, le opportune iniziative volte a consentire ai contribuenti di acquisire completa, agevole e tempestiva conoscenza dell'eventuale raggiungimento del predetto accordo.
9/1005/2. (Nuova formulazione) Leo, Gioacchino Alfano.
La Camera,
premesso che:
attualmente i canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono determinati sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342;
il decreto-legge in esame, recando il differimento del termine per la rimodulazione dei canoni demaniali marittimi, offre lo spunto per un ripensamento dell'istituto delle stesse concessioni demaniali marittime;
per quanto concerne l'accesso agli arenili dati in concessione, questo è regolato attualmente da apposite ordinanze emanate dalle competenti capitanerie di porto e, in alcuni casi, congiuntamente a ordinanze predisposte dai relativi enti locali; nelle aree demaniali marittime date in concessione, l'accesso oggi è consentito unicamente per il raggiungimento della battigia, senza però alcuna possibilità di poter sostare;
anche questa disposizione trova troppo spesso difficoltà nella sua corretta applicazione, nel momento in cui con troppa frequenza a molti cittadini viene impedito il semplice accesso al mare,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché sia consentito l'accesso gratuito per raggiungere il mare anche attraverso le aree demaniali marittime date in concessione, anche al fine di poter sostare sulla battigia, garantendo comunque che ciò non rechi pregiudizio ai mezzi di soccorso operanti nelle ipotesi previste dalla legge.
9/1005/3. Bonelli.