Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 151 del 3/5/2007
...
(Sezione 6 - Iniziative del Governo in relazione ai rilievi sollevati dalla Commissione europea sul disegno di legge Gentiloni di riforma del sistema radiotelevisivo)
ELIO VITO, LEONE, ROMANI, SANZA e TESTONI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è in discussione il cosiddetto «disegno di legge Gentiloni» sulla riforma del sistema radiotelevisivo in Italia, che il Governo ha presentato alle Camere affermando di voler con esso rispondere ad alcune contestazioni rivolte dalla Commissione europea;
con nota 12 aprile 2007, n. 2517, la Commissione europea ha fatto conoscere al Governo italiano il proprio preliminare orientamento negativo sul disegno di legge, così come presentato dal Governo;
nella nota si legge, tra l'altro: «L'articolo 2 del disegno di legge introduce un tetto massimo pari al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo; i soggetti che superano tale soglia sono considerati in "posizione dominante"
e sono di conseguenza tenuti a ridurre la quantità di spot trasmessi. Osserviamo che tale disposizione non è destinata a eliminare le riserve espresse nella lettera di costituzione in mora. Attiriamo, tuttavia, l'attenzione sulla sua formulazione, laddove essa fa riferimento al concetto di "posizione dominante" per le imprese che superano la soglia del 45 per cento. Questa formulazione non è coerente con i concetti utilizzati nella normativa comunitaria in materia di concorrenza, in base alla quale le posizioni dominanti devono essere valutate caso per caso. L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede, inoltre, che una posizione dominante sia valutata sulla base dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione), il quale fa a sua volta riferimento alla procedura di notifica di cui alla direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro). Va notato che tale procedura si applica solo ai mercati delle comunicazioni elettroniche elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, che non comprendono il mercato della pubblicità televisiva. È, quindi, improprio che l'articolo 2 del disegno di legge (così come l'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione) faccia riferimento a una procedura che non si applica al mercato in questione, in base al quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Suggeriamo, pertanto, nella misura possibile, di modificare la formulazione della disposizione in questione, onde evitare di utilizzare termini fuorvianti ed eliminare il riferimento improprio al quadro normativo comunitario»;
quanto riferito dalla Commissione europea riprende le osservazioni critiche formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul disegno di legge in questione -:
come mai un documento di tale importanza non sia stato reso noto al Parlamento e non sia stato inviato immediatamente alla Commissione che sta discutendo il disegno di legge criticato dalla Commissione europea, in perfetta sintonia con i rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e quali iniziative intenda assumere il Governo per adeguarsi ai rilievi delle autorità competenti. (3-00846)
(2 maggio 2007)