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Allegato B
Seduta n. 152 del 7/5/2007
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AFFARI ESTERI
Interrogazioni a risposta scritta:
COSTA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
Luca Giovanni Ferrero è un ingegnere italiano nato a Mondovì (Cuneo) nel 1971, che dal 2003 lavorava negli Stati Uniti, al Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) con Alenia Spazio North America;
il suo ultimo indirizzo in Florida era: 327 Ocean Park Lane, Cape Canaveral;
durante il soggiorno statunitense, in attesa della Green Card. l'ingegner Ferrero ha anche avuto modo di perfezionare i suoi studi presso l'International Import-Export Institute di Phoenix (Arizona);
l'ingegner Ferrero aveva un visto H1-B, emesso il 21 luglio 2003 al Consolato statunitense di Milano. Scaduto il visto, il Ferrero prendeva, per richiedere il rinnovo, un appuntamento al Consolato che veniva fissato per il 31 luglio 2006;
in tale data - presso il Consolato milanese - il Ferrero, veniva informato che erano necessari non meglio precisati «ulteriori accertamenti», richiedenti una decina di giorni;
da tale momento, l'interessato non ha più avuto notizie, nonostante abbia più volte contattato il Consolato;
l'ingegner Ferrero ha, di conseguenza, perduto il lavoro in America ma, aspetto che ha del clamoroso, è a tutt'oggi impossibilitato a raggiungere gli Stati Uniti. Neppure con un visto turistico, gli è consentito l'ingresso nel paese; ciò gli ha, tra l'altro impedito per molti mesi di risolvere il contratto di locazione della casa, e di svolgere urgenti incombenze -:
tale situazione di assoluta incertezza ha determinato un evidente danno all'interessato, anche dal punto di vista economico;
tale situazione è inspiegabilmente in sospeso dall'estate 2006;
l'ingegner Ferrero dichiara, peraltro, di non avere pendenze con la giustizia né in America né altrove;
l'interrogante è a conoscenza della totale autonomia riservata all'amministrazione americana nella valutazione delle condizioni per il rinnovo del visto, tuttavia non si può non rilevare che è un dovere del Governo Italiano approfondire perché ad un cittadino non è stata fornita una risposta, positiva o negativa -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se non ritenga, svolti gli opportuni accertamenti, porre in essere gli adempimenti o gli interventi ritenuti necessari.
(4-03515)
BALDUCCI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la vicenda in esame riguarda l'incomprimibile diritto allo studio dei nostri connazionali residenti all'estero, rilevato che - ai sensi delle disposizioni costituzionali che disciplinano tale fondamentale diritto - «la scuola è aperta a tutti» (articolo 34, comma 1, Costituzione) e che è diritto-dovere dei genitori di istruire i figli (articolo 30, comma 1, Costituzione), ma che è anche precipuo compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli di natura sociale o economica che limitano «di fatto» la libertà e l'uguaglianza dei cittadini (articolo 3, comma 2, Costituzione);
risulta all'interrogante che in data 13 dicembre 2006, i nostri connazionali Daniela Schillaci, Salvatore Di Russo, Simone Mangiameli e Paolo Dovis, genitori - rispettivamente - dei minori Sabina Bejar, Raffaele Di Russo, Sara Emma Mangiameli, Nicolas Dovis, depositavano esposto protocollato n. 10231 presso il Console Generale d'Italia a Madrid, in qualità di provveditore agli studi;
con il detto esposto si rappresentava che la dirigente scolastica della Scuola Italiana di Madrid era intenzionata ad opporre diniego alla domanda di iscrizione dei suddetti minori al primo anno della scuola primaria, anno scolastico 2007-2008, per difetto del requisito relativo all'età di ammissione, invocandosi il disposto dell'articolo 143, decreto legislativo n. 297/1994 (norma da ritenersi oggi abrogata) secondo cui «Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni»;
la situazione sopra riportata è rimasta sino ad oggi immutata, come nuovamente illustrato, dai medesimi genitori, con successivo atto depositato presso il console in data 23 marzo 2007, prot. n. 3010;
i minori indicati, al contrario, hanno pieno diritto all'iscrizione anticipata, in quanto destinati a compiere i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, come prescritto dalla vigente normativa in materia di accesso alla scuola primaria;
la materia è disciplinata, in generale, dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (cosiddetta «legge Moratti»), dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 74 del 21 dicembre 2006 (prot. n. 11668);
l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo n. 59/2004 - emanato ai sensi della delega contenuta nella citata legge n. 53/2003 - stabilisce che «possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento»;
la circolare ministeriale n. 74/2006 specifica la detta previsione disponendo, al punto 2.1, che «i genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento (...). La scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è impegnata ad
assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento». Per cui, l'iscrizione anticipata alla scuola primaria, al ricorrere del requisito costituito dal compimento dei sei anni di età entro il termine prescritto, costituisce un vero e proprio diritto del minore, il cui esercizio spetta ai genitori;
la medesima disciplina è applicabile direttamente anche ai minori di cittadinanza italiana in relazione all'iscrizione anticipata ad istituti scolastici italiani costituiti all'estero, come si evince - oltre che dai fondamentali principi consacrati dagli articoli 3, 30 e 34 della legge fondamentale - dall'ancora vigente articolo 629 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante ordinamento delle scuole italiane all'estero, secondo cui «con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale», di talché la pura e semplice circostanza di risiedere all'estero non può legittimare alcuna discriminazione nel trattamento riservato dalle autorità scolastiche ai discenti;
nel suddetto quadro normativo ed interpretativo, è agevole osservare come la previsione di cui all'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 297/1994, secondo cui «nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni», non può dispiegare alcun effetto giuridico in relazione alla situazione degli alunni residenti all'estero, proprio perché nessun effetto dispiega più in relazione agli alunni che risiedano nel territorio nazionale;
del resto, come già detto, la norma da ultimo citata è stata abrogata dalla legge-delega n. 53/2003, il cui articolo 2, comma 1, lettera f), espressamente prevede che «alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento», prescrizione puntualmente ripresa dal successivo decreto legislativo n. 59/2004;
l'intervenuta abrogazione della norma di cui all'articolo 143, decreto legislativo n. 297/94 - anche con riferimento alla posizione degli alunni italiani residenti all'estero - è dunque l'ineluttabile conseguenza dell'applicazione, alla fattispecie in esame, del fondamentale principio di successione cronologica delle leggi nel tempo, unitamente al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini;
nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che, allo stato, non pare siano stati adottati dal Ministero degli affari esteri atti amministrativi di attuazione delle disposizioni che sanciscono il diritto all'iscrizione anticipata alla scuola primaria;
detta circostanza è irrilevante: in primo luogo, perché il diritto all'istruzione costituisce un interesse primario della persona, che la pubblica amministrazione non può comprimere, tanto più facendosi scudo della propria colpevole inerzia; in secondo luogo, perché l'articolo 629, decreto legislativo n. 297/94, nel prescrivere che la conformità dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero a quello nazionale è assicurata «con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione», utilizza non a caso proprio il termine tecnico di «provvedimento», che sta ad indicare, in senso stretto, l'atto singolare con cui il competente ufficio amministrativo provvede in merito alla specifica fattispecie concreta;
l'ufficio competente (nel caso di specie, il console, in veste di provveditore agli studi) è tenuto infatti ad adottare le necessarie autorizzazioni finalizzate all'esercizio del diritto di iscrizione anticipata, previo concerto con il Ministero della pubblica istruzione;
non può, al contrario, ritenersi che la norma in questione richieda l'emanazione
di un apposito regolamento da parte del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, al fine di disciplinare l'accesso dei minori alla scuola primaria negli istituti siti all'estero;
la correttezza di quanto sin qui esposto è supportata dal fatto che interpretazioni diverse condurrebbero a conseguenze del tutto assurde e inaccettabili, in evidente contrasto con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge posto dall'articolo 3 Costituzione, che peraltro al capoverso aggiunge proprio che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
deve quindi concludersi per la piena applicabilità dell'articolo 6, comma 2, decreto legislativo n. 59/2004, come specificato dalla circolare ministeriale n. 74/2006, alle scuole italiane all'estero, le quali, a fronte della presentazione di una domanda di iscrizione anticipata alla scuola primaria, sono obbligate all'accettazione;
purtroppo, sebbene le osservazioni che precedono siano state più volte sottoposte all'attenzione del dirigente scolastico della Scuola Italiana di Madrid e del console, allo stato, i minori di cui sopra non sono stati ancora ammessi all'iscrizione anticipata alla scuola primaria, per l'anno 2007-2008 -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della specifica vicenda sopra esposta, che rischia di compromettere il diritto allo studio dei minori italiani all'estero;
se i Ministri interrogati intendano attivarsi tempestivamente al fine di assumere tutte le iniziative necessarie al fine di pervenire ad una felice risoluzione dell'esposta vicenda;
se i Ministri interrogati intendano verificare gli standard qualitativi di cui fruiscono i nostri connazionali all'estero in materia di istruzione pubblica.
(4-03520)