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Allegato B
Seduta n. 152 del 7/5/2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
MURGIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
così come si evince dal testo dell'articolo pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna del giorno 26 aprile 2007, sembrerebbe che circa duecento insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra, dopo l'introduzione della legge che attribuiva un doppio punteggio a chi insegnava in montagna, abbiano guadagnato 24 punti annuali nella graduatoria dalla quale si attinge per l'immissione in ruolo;
dal testo dell'articolo si evince che «...la Corte costituzionale ha deciso, e motivato in 13 pagine di sentenza, che il cosiddetto "punteggio di montagna" è incostituzionale perché tra le altre cose "il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni di insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio"...»;
la Corte costituzionale ha stabilito anche che il doppio punteggio, per chi lo ha avuto, sarebbe decaduto da quel preciso momento e con effetto retroattivo;
sembrerebbe che i più penalizzati da questa sentenza siano proprio gli insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra in quanto vivono e lavorano in uno dei territori più montuosi d'Italia;
da quanto si evince dal testo dell'articolo, sembrerebbe che i «... circa duecento insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra hanno deciso, attraverso i sindacati, di chiedere un risarcimento danni al Ministro dell'Istruzione. Perché negli ultimi tre anni, a quanto pare, si sarebbero sobbarcati invano le spese di viaggio, della benzina per l'auto, delle gomme usurate inerpicandosi tutti i giorni in strade ripide e tortuose, spesso anche le spese dell'affitto per godere di un piccolo punto di appoggio sul luogo di lavoro...» -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, quali iniziative di propria competenza intenda adottare per salvaguardare il punteggio conseguito dagli insegnanti in premessa che sono titolari di un diritto ormai acquisito in base alla legge che ha consentito loro di guadagnare il doppio punteggio cosiddetto «di montagna».
(4-03511)
TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Magistero in Scienze religiose consta di 4 anni di frequenza obbligatoria, 54 esami e discussione di tesi finale;
nelle graduatorie, alla voce «altri titoli», vengono riconosciuti validi corsi di gran lunga inferiori e meritevoli dei 3 punti quale titolo culturale, ma non il titolo del Magistero che è un titolo accademico;
le graduatorie dei docenti di religione non sono inserite nelle graduatorie permanenti;
il Ministero non attribuisce al titolo il riconoscimento che lo stesso Ministero invece gli dà come titolo valido per la partecipazione ad un concorso -:
per quale ragione tale titolo non venga contemplato per l'attribuzione di numero 3 punti nelle graduatorie permanenti del personale docente;
poiché il titolo del Magistero non comporta il riconoscimento di 3 punti come titolo culturale, come abbia potuto dare accesso ai ruoli;
in base a quali norme i docenti di religione anche con un titolo inferiore al Magistero sono stati immessi nei ruoli attraverso il concorso indetto dal Ministero;
in base a quali norme tali docenti possono transitare in altre classi di concorso.
(4-03522)