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Allegato B
Seduta n. 153 dell'8/5/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ROSSI GASPARRINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia INPS di Cesena è la maggiore Agenzia sul territorio nazionale;
nel rapporto tra carichi di lavoro e forza presente è risultata la struttura con il maggiore indice di produttività della regione Emilia Romagna;
ha l'indice di complessità ambientale (diversificazione produttiva, articolazione contrattuale dei lavoratori dipendenti, differenziazione delle composizioni aziendali tra piccola, media e grande industria, forte componente migratoria eccetera) più elevato della regione;
gestisce, nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito - diverse tipologie di disoccupazione, malattia, maternità, che sono quelle che (spesso sole nel nucleo familiare) possono garantire i livelli minimi di sopravvivenza, percentuali di domande tra le più elevate nella regione (il numero più elevato, il 16 per cento del totale regionale, delle domande di indennità per maternità; il numero più elevato, oltre l'8 per cento, delle domande di indennità di malattia, superata solo da due strutture provinciali per il numero di domande di indennità di disoccupazione agricola, con requisiti ridotti ed ordinaria);
gestisce un carico di lavoro che equivale a quasi l'80 per cento del carico di lavoro della sede madre (Forlì) con una forza lavoro che è inferiore al 40 per cento di quella di Forlì, garantendo, in ogni caso un livello di produzione equivalente;
viene ridotto continuamente il personale dell'Agenzia di Cesena alterando sia la capacità produttiva, che la potenzialità di consulenza e risposta alle richieste dell'utenza;
non sono opportunamente istruite e definite le domande di trasferimento presentate, secondo la normativa vigente, da molto tempo da personale di altri enti pubblici (alcune decine), in modo da potere attivare un percorso formativo e produttivo che consenta il recupero della migliore qualità del servizio;
non sono altresì definite, quantomeno, le domande di mobilità segnalate alla Direzione generale dell'INPS dalla Direzione regionale per l'Emilia Romagna -:
se il Governo non ritenga di adottare opportune misure per sanare tale situazione.
(5-00997)
Interrogazioni a risposta scritta:
BRIGUGLIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerosi lavoratori precari in servizio presso la Provincia Regionale di Catania sono stati formalmente convocati dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Catania - Gruppo Tutela Finanza Pubblica che ha avviato un'istruttoria documentale diretta all'accertamento di eventuale attività autonoma incompatibile con i compiti d'istituto assegnati presso l'Ente con il quale hanno stipulato un contratto di diritto privato istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
l'accertamento trarrebbe le sue fonti dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, che disciplina l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato che svolgono parallelamente un'attività autonoma ed è tendente ad accertare il cosiddetto «lavoro irregolare», nella fattispecie privo della cosiddetta «autorizzazione preventiva» di cui all'articolo 53, comma 7, del sopra citato decreto;
in realtà i lavoratori interessati svolgono attività di lavoro dipendente presso la Provincia Regionale di Catania con contratto di diritto privato di tipo individuale e subordinato a tempo determinato e parziale istituito ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85 del 21 dicembre 1995 e che pertanto non sono dipendenti inseriti nella pianta organica dell'Ente in parola;
la natura privatistica del rapporto di lavoro conseguito è sancita per legge e conseguentemente nulla rileva che l'attività sia espletata nell'interesse di un datore di lavoro pubblico, stante che l'istituto che ha dato origine all'assunzione non si richiama alla disciplina delle selezioni concorsuali pubbliche, ma trova la sua fonte normativa, per espressa previsione del legislatore, nella sfera dei contratti di lavoro regolati dal diritto privato, secondo regole e norme che non prevedono l'applicazione di buona parte degli istituti di garanzia del contratto pubblico degli enti locali;
la natura privatistica del contratto è resa ancor più palese anche dalla formulazione del contratto adottato dall'Ente in parola, che non solo lo definisce - correttamente - «contratto individuale», ma richiama espressamente la fonte normativa che lo ha generato;
trattandosi di rapporto contrattuale di diritto privato - e non pubblico - generato da legge della Regione Siciliana (articolo 12 legge regionale n. 85 del 1995), esso è da assimilare al rapporto di lavoro subordinato con datore di lavoro privato, ancorché istituito con Ente pubblico; ciò nella considerazione che la giurisprudenza più volte ha chiarito che è l'istituto normativo da cui trae la fonte il contratto di lavoro che delinea l'aspetto pubblicistico o privatistico del vincolo di subordinazione, nulla rilevando chi sia il soggetto individuato come datore di lavoro;
la singolare natura generica del rapporto di lavoro contratto con il lavoratore cosiddetto «ex articolo 23, legge n. 67 del 1988», anche definito «articolista», ha indotto l'ente datore di lavoro ad estendere
talune norme che regolano la disciplina dell'impiego pubblico nei limiti di una logica tendente ad omogeneizzarne il trattamento di tutti gli impiegati dell'ente, ma senza per questo riconoscerne tutti gli istituti di legge, nonché la condizione di impiegato pubblico;
inoltre il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 disciplina il lavoro espletato esclusivamente dagli impiegati pubblici pleno iure;
la mancata richiesta dell'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, richiamata dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 53, comma 7, non può, secondo l'interrogante, essere opposta a soggetti non rientranti nella platea dei lavoratori pubblici propriamente detti e specificatamente individuati dalla legge come impiegati dello Stato, né può produrre gli effetti sanzionatori per le violazioni richiamate nei successivi commi 9 e 11, costituendo al massimo l'irregolarità formale mera negligenza contrattuale sanzionabile disciplinarmente ad esclusiva cura dell'Ente;
in ogni caso le sanzioni di cui alle violazioni richiamate dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 53, commi 9 e 11 afferiscono alla sfera del cosiddetto lavoro irregolare, indi si applicano a quei lavoratori pubblici che hanno svolto attività non compatibili con i compiti d'istituto ad essi assegnati nella pubblica amministrazione e non già nei confronti di quei lavoratori rei, semmai, di aver solo trascurato l'osservanza formale, avendo omesso di richiedere l'autorizzazione preventiva perché tratti in inganno dall'atipicità del rapporto di lavoro contratto; l'applicazione di una sanzione pari a quella applicabile nei casi di effettiva incompatibilità avrebbe natura abnorme e sproporzionata non in sintonia con la ratio legis -:
se intendano intervenire per chiarire l'applicabilità dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed eventualmente impedire l'applicazione di pesanti e sproporzionate sanzioni nei confronti di detti lavoratori e di tutti quelli in condizione analoga nel territorio della Regione Siciliana, trattandosi secondo l'interrogante, di sanzioni fondate sull'errato presupposto logico-giuridico dell'equivalenza tra dipendenti pubblici e lavoratori precari «contrattisti» ex articolo 23 della legge n. 67 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
(4-03540)
LEONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nell'area industriale di Tor Sapienza, a Roma, opera dal 1993 la Orbit Comunication Company Italia, azienda con diramazioni produttive internazionali che si occupa di telecomunicazioni culturali e di informazione;
da qualche mese, la suddetta azienda incontra difficoltà produttive che hanno avuto ricadute sui lavoratori, con ricorso alla cassa integrazione e ritardi nel pagamento degli stipendi;
le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'azienda hanno avviato un confronto con i vertici dell'azienda stessa, i quali, ad oggi, non hanno chiarito se esiste o meno un piano industriale di rilancio produttivo del sito italiano;
i lavoratori dell'azienda hanno intrapreso iniziative in difesa del posto di lavoro e dell'alta professionalità da loro conseguita;
l'azienda è di proprietà del gruppo Mawarid, avente sede in Arabia Saudita, e i responsabili del sito italiano, anch'essi stranieri, non sembrano intenzionati ad avviare un confronto con i lavoratori -:
quali valutazioni intenda fornire riguardo la possibilità dell'azienda in questione di restare operativa sul territorio italiano;
quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare i lavoratori dell'azienda per quanto concerne la salvaguardia del
loro posto di lavoro e della professionalità da loro acquisita nel settore delle telecomunicazioni.
(4-03541)