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Allegato A
Seduta n. 154 del 9/5/2007
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(Sezione 13 - Iniziative relative alla normativa a favore dei magistrati che optano per la permanenza presso sedi disagiate)
COSTANTINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 5, comma 2, della legge n. 133 del 1998, lo Stato ha garantito ai magistrati impegnati ad optare per l'assegnazione degli uffici individuati dal Consiglio superiore della magistratura quali sedi disagiate ex articolo 1, comma 3, della legge n. 133 del 1998, due precisi incentivi:
a) un calcolo dell'anzianità di servizio in misura doppia per ogni anno di servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza;
b) il diritto di preferenza (cosiddetta «prescelta assoluta») su tutti gli altri aspiranti, nei trasferimenti a domanda, in caso di permanenza in servizio presso la sede disagiata per oltre un quinquennio;
alcune centinaia di magistrati hanno optato, in sede di prima nomina, per l'assegnazione ai suddetti uffici individuati quali sedi disagiate, ma, nell'approssimarsi della scadenza del quinquennio di permanenza in servizio, hanno visto lo Stato revocare gli impegni assunti nei loro confronti;
l'articolo 14-sexiesdecies del decreto legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, ha, infatti, sostanzialmente annullato il diritto di «prescelta» post quinquennio, tenuto conto che, mentre l'originaria versione della norma attribuiva il diritto ad essere preferiti a qualunque altro aspirante, la citata novella legislativa lo ha reso esercitatile esclusivamente nei confronti dei magistrati nominati uditori giudiziari dopo il 9 maggio 1998;
in tal modo, in violazione dei principi di irretroattività della legge e di tutela dell'affidamento, i magistrati interessati si sono trovati, alla scadenza del quinquennio, a poter esercitare il diritto di precedenza non più nei confronti del 100 per cento dei magistrati (come stabilito con legge dello Stato all'inizio del quinquennio), bensì nei confronti del 2 o del 3 per cento dei magistrati (come stabilito, sempre con legge dello Stato, al termine del quinquennio) -:
se e come il Governo intenda garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei magistrati che hanno optato per la permanenza in sedi disagiate superiore ad un quinquennio. (3-00872)
(8 maggio 2007)