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Allegato B
Seduta n. 156 del 14/5/2007
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SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
PELLEGRINO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'8 gennaio 2007 vi è stata la prima giornata nazionale del traumatizzato spinale. Con una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, proposta dal Ministro della salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2005, è stata proclamata una giornata dedicata alle persone costrette a vivere con disabilità da trauma vertebrale, vittime di incidenti stradali, infortuni sul lavoro o in ambito sportivo o domestico;
il precedente governo ha istituito questa giornata nazionale del traumatizzato spinale, ma senza prevedere alcun intervento migliorativo nei confronti delle persone affette da tale problema;
il trauma cervico-dorsale oltre alle paralisi degli arti inferiori e superiori
comporta anche altri grossi problemi come la «vescica neurologica», che causa incontinenza, disfunzioni erettili, con grandi costi sia economici sia psicologici e sociali per i soggetti interessati;
questi ultimi sono costretti a pagare una differenza sul prezzo sia sui cateteri autolubrificanti, sia sulle guaine esterne raccogli urina, perché i prezzi applicati dal nomenclatore tariffario sono fermi al 1992;
i soggetti maschi sono costretti all'uso di farmaci quali il Viagra, il Cialis, Levitra ecc., che dal 2004 non sono più distribuiti gratuitamente, farmaci fondamentali per mantenere una sana vita di coppia per chi è sposato e relazioni sociali per chi non lo è ancora o ha una compagna;
un farmaco come il cloruro di trospio, fondamentale per le vesciche neurologiche, in Italia è venduto a 25 euro una confezione da 30 pillole («l'Uraplex», concessionaria Alfa Wasserman su licenza MADAUS sede Contrada S. Emidio - Alanno 65020 Pe) mentre la stessa molecola in Francia è venduta a 4,90 euro, sempre 30 pillole («il Ceris» dei laboratories MADAUS 500 bis Quai De Granelle 75015 Paris);
ecco quanto costa, mensilmente, ad un para/tetraplegico gestire il suo apparato urogenitale:
uraplex, due scatole: 60 euro; viagra, minimo due scatole, che vanno da un minimo di 90 a 140 euro; cateteri autolubrificanti, differenza di costo: 30 euro; Guaine esterne raccogli urina (differenza di costo): 30 euro; per un totale: da 210 a 260 euro -:
se il Governo intenda verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e, se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione mediante: aggiornamento costi del nomenclatore tariffario ai prezzi di mercato; reintegrazione viagra e farmaci simili in fascia gratuita;
revisione del prezzo dell'Uraplex (cloruro trospio) al Ceris 4,90 euro o importarlo direttamente dalla Francia.
(4-03626)
DIOGUARDI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale n. 743 del 1994 è stata individuata la professione sanitaria di ortottista assistente in oftalmologia;
l'ortottista assistente in oftalmologia ha fra i suoi ambiti la prevenzione visiva come da risposta del Ministero della sanità alla Corte dei conti, il 10 dicembre 1994 numero protocollo 900.6/PR.IIAG 100/3507 «... per quanto riguarda il rilievo concernente la mancata previsione tra le competenze dell'ortottista assistente in oftalmologia, della valutazione dei disturbi motori e sensoriali della visione e della prevenzione e riabilitazione dell'handicap visivo, si fa presente che, sul piano interpretativo, tali competenze sono comprese nell'ampia formulazione utilizzata nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 743 del 1994 (tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiotica strumentale oftalmologica)»;
il CCNL dei pediatri di base del 1996 ha previsto invece che la prevenzione dell'ambliopia, principale causa di deprivazione visiva nell'infanzia, sia loro affidata previa autorizzazione delle ASSL, con un costo pari a 40.000 delle vecchie lire;
oggi questa autorizzazione in molte Regioni non è più richiesta facendo così lievitare i costi;
la Regione Veneto infatti con decreto regionale n. 2667 del 7 agosto 2006 ha deliberato le tariffe per i medici pediatri negli screening dell'ambliopia:
a) test per l'identificazione dell'ambliopia: (stereo test e cover test), euro 36,15;
b) test per la valutazione dell'acuità visiva (tavola ottotipica), euro 25,82;
tali test, compresi in una valutazione ortottottica, valgono, per il nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, euro 7,75;
la scheda vista del sito pediatria on line afferma che lo screening dell'ambiopia è più efficace se condotto da ortottisti;
i Pediatri, nel Convegno «Casa della salute», hanno affermato di essere in 7.400 per 1.000.000 di bambini e quindi sarebbe necessario si dedicassero alla cura dei bambini, tralasciando test che possono essere condotti da altro personale a minor costo;
alcune Regioni italiane e Enti locali, in assenza di un regola certa in materia, hanno patrocinato «Bimbovisione» programma con il quale gli ottici (e si definiscono anche optometristi) entrano nelle scuole a fare educazione visiva, prevenzione visiva con prove per valutare l'efficienza visiva: esame della refrazione, acuità visiva, stereopsi (o stereo test) e del senso cromatico, test di competenza degli ortottisti;
il Consiglio universitario nazionale, pur approvando l'ordinamento del Corso di laurea in ottica e optometria, nella seduta del 19 febbraio 2002 chiese di escludere, competenze o riferimenti sanitari «l'ordinamento del Corso di Laurea in Ottica e optometria è del tutto coerente con i dettami del decreto ministeriale n. 509 e del decreto ministeriale 4 agosto 2000, come da parere già espresso dal CUN in data 25 luglio 2001; l'Università di Milano «Bicocca» è invitata a espungere dalla definizione degli sbocchi professionali del Corso di studi, presente nell'ordinamento, le parole «aziende sanitarie», in quanto possono causare fraintendimenti negli studenti e dare adito ad ambiguità con l'attività svolta dal personale delle aziende sanitarie pubbliche, attività cui danno abilitazione solo le specifiche lauree delle professioni sanitarie a numero programmato come concertato dai Ministeri della salute e dell'istruzione, università e ricerca; l'Università di Milano «Bicocca» è invitata ad evitare richiami ad attività professionali presso strutture sanitarie, che possano dare adito a fraintendimenti negli studenti, anche negli altri documenti di presentazione del Corso di Laurea» -:
quali provvedimenti intenda assumere per definire a livello nazionale i livelli essenziali relativi alla prevenzione visiva e se non ritenga opportuno prendere ad esempio, nel caso della prevenzione dell'ambliopia, l'attività di screening svolta nella provincia di Trento;
se non ritenga necessario emanare una circolare o un atto similare affinché personale non sanitario, e non abilitato non sottoponga i bambini nelle scuole a valutazioni di carattere sanitario;
se non si ritenga opportuno avviare una campagna di informazione al fine di consentire a tutti i cittadini italiani di venire a conoscenza delle «professioni sanitarie» regolamentate, evitando così di rivolgersi a soggetti non idonei;
se non si ritenga necessario, per quanto sopra esposto, chiarire in maniera definitiva le competenze dell'ottico in maniera da non creare ambiguità con gli ambiti professionali dell'ortottista.
(4-03632)
MORONI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il nostro è uno dei pochi Paesi a disporre di una normativa (decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443) che disciplina la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per il trattamento delle acque potabili ad uso umano;
il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, che «disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia»
(articolo 1), ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998;
entrato in vigore il 26 dicembre 2003, il citato decreto legislativo n. 31 del 2001 ha messo in evidenza le problematiche legate alla formazione dei sottoprodotti della disinfezione (DBPs) nelle acque destinate al consumo umano;
il ministero avrebbe allo studio un decreto di modifica del regolamento recato dal citato decreto ministeriale n. 443 del 1990 per quanto attiene - in particolare - al profilo del regime autorizzatorio, attraverso la definizione dei criteri che i prodotti devono rispettare e l'individuazione delle regioni quali responsabili del controllo dei prodotti stessi;
in ordine a tali ipotesi di modifica si è espressa lo scorso febbraio la Commissione europea, la quale in un parere circostanziato ha evidenziato una ventina di profili problematici tra i quali spicca quello relativo alla violazione delle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci di cui agli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE);
la Commissione ha invitato, altresì, il Governo italiano ad introdurre una clausola di mutuo riconoscimento il cui fine pratico sarebbe - attraverso l'applicazione del requisito della sicurezza equivalente - quello di conciliare in modo corretto il diritto fondamentale alla libera circolazione delle merci con la vigilanza da parte degli Stati membri di destinazione delle apparecchiature per il trattamento delle acque -:
se non ritenga di doversi conformare tempestivamente ai rilievi espressi dalla Commissione europea al fine di evitare l'avvio della procedura di infrazione comunitaria;
se non ritenga opportuno stabilire, nell'ambito delle massime garanzie per i consumatori, procedure applicative più semplici, atte ad assicurare il rispetto di elevati standard di sicurezza dei macchinari in oggetto, ferma la conformità al decreto ministeriale n. 443 del 1990;
se non ritenga, in particolare, che - come avviene negli altri Paesi europei - non necessitino autorizzazioni preventive se queste sono correttamente installate e sottoposte a controlli e manutenzione periodica;
se non ritenga opportuno, infine, prevedere nelle nuove disposizioni un regime di controlli sui parametri chimico-fisici e microbiologici risultanti dalle suddette apparecchiature per il trattamento delle acque potabili, che tengano conto dei più recenti orientamenti scientifici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Comunità europea, uniformi con quelli attuati su altre tipologie di acque consumate quali le acque di sorgente e le acque minerali.
(4-03636)
CARLUCCI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 6 marzo 2007 la Asl Bari 4 ha disposto con una circolare interna la distribuzione gratuita del Norlevo - la cosiddetta «pillola del giorno dopo» - ai consultori, agli ambulatori territoriali di ginecologia, ai servizi ospedalieri di ginecologia, ai servizi di pronto soccorso e ai presidi di guardia medica ricadenti nel suo ambito territoriale;
l'efficacia della circolare è stata sospesa dopo soli quindici giorni, in seguito alle polemiche nate tra i vertici della stessa Asl Bari 4 e l'assessore regionale alla sanità e tra quest'ultimo e il presidente Vendola;
tale medicinale - che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha registrato in fascia C, ovvero tra i farmaci interamente a carico dell'assistito - infatti, viene impropriamente qualificato come «contraccettivo di emergenza», ma in realtà ha un
effetto prevalentemente abortivo, come confermato anche dal Ministero della salute;
oltre alle polemiche politiche suscitate, il caso della Asl pugliese ha posto anche rilevanti problemi di ordine etico-scientifico nonché di rilevanza sociale ma soprattutto di rispetto della normativa vigente;
la distribuzione della «pillola del giorno dopo» così come è stata attuata dalla Asl Bari 4, infatti, trasmette un messaggio molto pericoloso, alle giovani generazioni in particolare, in favore delle quali dovrebbero piuttosto essere istituiti percorsi miranti ad una adeguata e corretta educazione dell'affettività e della sessualità nonché alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
inoltre, costituisce un pericoloso precedente in quanto - a giudizio dell'interrogante - integra una serie di violazioni della legge 22 maggio 1978, n. 194 dal momento che assumere la pillola equivale ad interrompere volontariamente la gravidanza al di fuori delle procedure previste dalla legge stessa e, di conseguenza, prefigura una lesione del diritto all'obiezione di coscienza il cui esercizio risulta gravemente compromesso per gli operatori sanitari che si ritrovano a non potersi astenere dal prescrivere il farmaco in questione -:
se il Governo non ritenga più utile porre in essere iniziative per promuovere una maggiore informazione sanitaria dei giovani al fine di metterli nella condizione di fare scelte responsabili, piuttosto che avallare iniziative quali quella assunta dalla Asl Bari 4;
in che modo ritenga di agire al fine di salvaguardare il diritto all'obiezione di coscienza espressamente previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
(4-03638)