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Allegato B
Seduta n. 156 del 14/5/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
l'Europa sta scegliendo il sito operativo del Sistema Galileo: l'apparato di navigazione satellitare per uso commerciale, con controllo civile. Si tratta di un progetto che ha una straordinaria rilevanza economica e strategica, dal momento che consentirà all'Europa di avere, pur cooperando con gli Stati Uniti e la Russia, una sua indipendenza nel settore strategico della navigazione satellitare. I ritorni economici e scientifici saranno rilevanti;
com'è noto, il Sistema Galileo servirà a conoscere la posizione di persone e mezzi con una precisione assoluta, finora non garantita dai sistemi militari GPS e GLONASS. Il progetto mira a realizzare 30 satelliti artificiali e tra i benefici c'è la possibilità d'integrazione con i diversi sistemi e tecnologie terrestri, eliminando anche i ripetitori terrestri ora usati per i collegamenti e le comunicazioni satellitari. I benefici previsti sono tali, e allargati ad una scala così ampia, che la realizzazione del progetto permetterà un apporto scientifico e tecnologico all'intero sistema-Europa, spingendosi in campi tecnologici ora solo ipotizzabili;
l'Italia ha scelto di proporre Roma come sede per la gestione del Sistema Galileo: una candidatura sicuramente forte, grazie agli istituti di ricerca e alle aziende spaziali che vi operano, ma senza un adeguato apporto politico e diplomatico non sarà possibile sfruttare questa irripetibile occasione: una prospettiva di particolare importanza, perché propone occasioni di lavoro a settori professionali prestigiosi che dispongono di limitate alternative;
la disoccupazione agli alti livelli scientifici pesa enormemente sul sistema-Paese, per gli alti costi delle strutture universitarie di formazione e per il mancato ritorno economico in un settore strategico per lo sviluppo nel futuro,
impegna il Governo
ad assumere decise iniziative, in tutte le sedi opportune, perché l'Italia abbia finalmente una preferenza in sede internazionale, evitando un'altra bocciatura come quelle subite recentemente per la candidatura delle Olimpiadi a Roma, dell'Expo a Trieste e dei Campionati europei di calcio.
(1-00160)
«Campa, Zanetta, Mistrello Destro, Mazzaracchio, Fedele, Lazzari, Pelino, Caligiuri, Osvaldo Napoli, Rivolta».
La Camera,
premesso che:
con la legge n. 57 del 7 aprile 2005 di ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, l'Italia ha confermato il proprio impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare, prima di tutto, un'unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali;
tale processo di unificazione europea è stato interrotto dall'esito negativo del referendum celebrato in Francia e in Olanda;
il Trattato costituzionale ha comportato l'esigenza di addivenire a compromessi e interviene in materie particolarmente delicate, come il diritto alla vita e la tutela della famiglia;
in tali materie, a livello europeo, non vi è ancora un comune sentire; pertanto, anche al fine di rafforzare la condivisione di valori fondamentali, occorre,
in una fase di rilancio del processo di integrazione con un'Europa allargata a 27 Stati membri, riaffermare con fermezza i valori fondanti le tradizioni costituzionali dei diversi Stati membri;
gli articoli II-62 e II-63 del Trattato costituzionale, che intervengono sul diritto alla vita e sul diritto all'integrità della persona, sembrano parziali rispetto alla tutela già accordata nelle applicazioni della biologia e della medicina alla vita prenatale e all'embrione da convenzioni internazionali come la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo nel 1997 e i suoi protocolli addizionali;
gli articoli II-69, relativo al diritto di sposarsi e costituire una famiglia, e II-93, in materia di vita familiare e vita professionale, non appaiono coerenti con i princìpi rinvenibili nella tradizione costituzionale italiana e negli atti internazionali in materia di diritti umani;
in particolare, la formulazione adottata dall'articolo II-69, secondo la quale il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia è assicurato a chiunque, si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale, secondo cui «uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi» (si confronti l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, l'articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e l'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950);
il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione italiana, dovrebbe essere esplicitato nel testo di un Trattato su cui si deve fondare un delicato processo di integrazione, che richiede l'adesione a valori comuni;
anche se formalmente nel Trattato costituzionale la disciplina delle citate materie è lasciata agli Stati membri, si avverte l'importanza, anche ai fini di un rilancio del processo di unificazione basato sui valori, di chiarire l'esigenza di promozione e tutela di alcuni princìpi irrinunciabili;
vi sono, infatti, competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione europea che possono avere una diretta incidenza su di esse e quindi una ricaduta sugli ordinamenti nazionali come dimostra l'applicazione delle disposizioni in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, che possono legittimare finanziamenti a carico del bilancio comunitario di ricerche che comportano l'uso di cellule staminali embrionali quando in Paesi come l'Italia la soppressione di embrioni umani è sanzionata penalmente, o le disposizioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, che potrebbero portare a iniziative comunitarie in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (si veda l'articolo III-269 del Trattato costituzionale);
la presenza di clausole interpretative di chiusura in materia di diritti fondamentali, contenute negli articoli II-112 e II-113, non rappresenta idonea garanzia, in quanto esse fanno riferimento ad elementi troppo generici, come le tradizioni costituzionali degli Stati membri, la cui ricognizione non è certo agevole;
permane l'esigenza per gli Stati membri di riservare alle sedi di rappresentanza democratica nazionali, come il Parlamento, le scelte su questioni così rilevanti;
occorre valutare con la massima attenzione le condizioni per ulteriori allargamenti dell'Unione europea;
il Consiglio europeo ha già precisato che «l'appartenenza all'Unione richiede che il Paese abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia,
il principio di legalità, i diritti umani e la protezione delle minoranze» (si confrontino le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002);
l'appartenenza all'Unione europea impone l'obbligo di garantire, nella sostanza, il rispetto dei predetti princìpi;
permangono gravi motivi per ritenere che la Turchia continui a non impegnarsi abbastanza per garantire il rispetto di tali princìpi;
il processo di democratizzazione avviato dalla Turchia appare incerto e contraddittorio;
la Commissione europea è stata costretta a sospendere i negoziati per l'adesione della Turchia, a causa della mancata applicazione del protocollo aggiuntivo di Ankara;
dal 29 marzo 2007 sono state ufficialmente riaperte le trattative per l'adesione della Turchia all'Europa;
permangono i gravi motivi che portarono alla sospensione delle procedure di adesione e, in particolare, la questione cipriota, le continue violazioni del diritto di espressione, la compressione della libertà religiosa;
nel 2006 la Turchia ha subìto circa 300 (nel 2005, 270) condanne da parte della Corte di Strasburgo per violazioni gravi e ripetute di diritti fondamentali;
ben 36 delle 312 condanne si riferiscono alla violazione della libertà di espressione;
sebbene le predette condanne si riferiscano a violazioni consumate in anni precedenti, permangono gravi segnali di allarme, sia con riferimento al mancato riconoscimento della libertà di espressione, sia alla difficile dialettica tra le istituzioni nazionali;
occorre, pertanto, potenziare gli sforzi per il riconoscimento dei diritti umani in Turchia, con particolare riferimento alla libertà di religione, al pieno godimento dei diritti di proprietà da parte di tutte le comunità religiose, alla protezione delle minoranze, nonché alla libertà di espressione,
impegna il Governo:
a rilanciare il processo di unificazione basato su valori comuni, in particolare promuovendo e salvaguardando la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e il diritto alla vita e al rispetto della dignità dell'essere umano;
a proseguire, in coerenza con quanto avvenuto in sede di Convenzione, nell'impegno di introdurre - tra i valori dell'Unione - le radici giudaico-cristiane nelle prossime modifiche del Trattato per la Costituzione d'Europa e, in generale, nel diritto dell'Unione europea;
nel caso in cui non vi siano i presupposti per assicurare a livello europeo le esigenze sopra prospettate, a proseguire sulla base del mutuo riconoscimento e del rispetto delle diversità culturali il processo di unificazione;
ad assumere, nelle trattative per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, una posizione contraria, fino a quando non sarà data piena prova del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in base a quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea.
(1-00161)
«Volontè, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Ciocchetti, Compagnon, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mele, Mereu, Oppi, Peretti, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Zinzi».