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Allegato A
Seduta n. 157 del 15/5/2007
(A.C. 1318 - Sezione 2)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI MERITO
La Camera,
premesso che:
la presente proposta di legge contiene numerosi aspetti critici e numerose norme non funzionali e giuridicamente e politicamente discutibili, quale l'essere un provvedimento sostanzialmente mirato contro la specifica persona del capo dell'opposizione come è evidente da diverse norme come quella emblematica che ritiene rilevante, ai fini dell'incompatibilità, il controllo di imprese operanti nel settore pubblicitario (articolo 12, comma 2);
la durata della carica dei componenti l'Autorità è superiore rispetto a quella della legislatura, per cui esiste il forte rischio che, in caso di mutamento della maggioranza all'esito delle elezioni politiche, l'Autorità compia valutazioni pregiudizialmente avverse alla nuova maggioranza in modo tale da sovvertire le scelte dell'elettorato, o comunque interferire con esse;
gli strumenti per la rimozione del conflitto d'interessi appaiono anch'essi profondamente criticabili, infatti i due rimedi (anche cumulabili) dell'alienazione forzata e del trust cieco comportano danni economici e patrimoniali molto pesanti nei confronti del soggetto cui si applicano. Si tratta di due «mostruosità giuridiche», generate dal pregiudizio secondo cui la mera perdita della facoltà di gestione da parte del titolare di cariche di governo non sarebbe sufficiente a garantirne l'imparzialità. Il tributo che la proposta di legge vorrebbe fosse pagato a questo pregiudizio è il grave rischio di impoverimento di chi governa, ma anche e soprattutto di affidamento della titolarità e della gestione di importanti compiti d'impresa a soggetti non idonei, perché scelti dall'Autorità o da questa condizionati in maniera impropria, con il conseguente, grave danno per l'interesse pubblico e l'economia nazionale;
il ricorso al trust cieco, imperniato sul richiamo alla convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust stranieri e la legge applicabile agli stessi impone che un rapporto di grande importanza per la vita istituzionale del Paese, che coinvolgerebbe comunque rilevanti interessi economici, sia affidato ad un diritto straniero. Peraltro, tale diritto subirebbe l'ibridazione derivante dalla generica verifica di compatibilità con l'ordinamento interno, e con la nuova disciplina, prevista nonché dai penetranti poteri attribuiti all'Autorità, con le prevedibili difficoltà di funzionamento dell'istituto che ne deriverebbero;
la proposta di legge è infedele anche rispetto al declamato modello d'origine rappresentato dal blind trust statunitense. La norma di riferimento sanziona la condotta di chi partecipi all'adozione di provvedimenti rispetto ai quali egli, o soggetti a lui vicini, posseggono a financial interest; la norma è accompagnata da un generale obbligo di disclosure degli interessi patrimoniali di chi ricopre cariche o utilizza fondi pubblici, funzionale all'esercizio di un giudizio di responsabilità, politica od amministrativa, che segue comunque le regole ordinarie. Il blind trust non è un obbligo volto ad impedire l'accesso di alcuni soggetti a cariche di Governo, come nella proposta di legge, bensì uno strumento che può essere utilizzato per realizzare una netta separazione tra chi governa ed alcuni interessi patrimoniali che potrebbero facilmente esporlo a giudizi politici negativi; e/o a responsabilità amministrativa. Si tratta di un ausilio per chi governa od aspira a governare, non di una sanzione,
delibera
di non procedere nell'esame dell'A.C. 1318.
n. 1. Elio Vito, Bruno, Bondi, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Boscetto, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.