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Allegato B
Seduta n. 157 del 15/5/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in numerosi atti di sindacato ispettivo depositati nei mesi scorsi - a firma onorevole Deiana - si chiedeva conto ai rappresentanti del Governo della notizia secondo la quale il Parlamento iracheno si stava apprestando ad approvare una legge destinata ad accordare alle compagnie petrolifere occidentali il diritto di sfruttamento delle sterminate riserve petrolifere del Paese e del ruolo che nella vicenda avrebbe avuto l'Eni;
si ricorda che tali accordi, i cosiddetti PSA, consentono ad un Paese di mantenere la proprietà giuridica del petrolio, ma garantiscono una quota di profitti alle società internazionali che investono in infrastrutture e nella gestione dei pozzi, degli oleodotti e delle raffinerie;
in un articolo pubblicato dal Quotidiano Il Manifesto giovedì 1o marzo 2007 a firma Fabio Alberti si legge della possibilità che l'Eni, ricordiamo compagnia petrolifera a forte partecipazione pubblica, possa essere interessata a sottoscrivere contratti di sfruttamento di giacimenti di petrolio in Iraq sulla base di questa nuova legge che il Parlamento iracheno starebbe per approvare «...sotto la pressione del governo statunitense e delle multinazionali dell'energia...»;
tra le altre cose in tale articolo si legge «la legge approvata l'altro ieri dal Governo iracheno filo-statunitense, che incontra la decisa opposizione di tutte le organizzazioni sindacali, apre nuovamente alle compagnie energetiche internazionali l'accesso ai rubinetti dell'oro nero della Mesopotamia e lo fa a condizioni di estremo vantaggio... Un vantaggio che, è stato calcolato, potrebbe far raddoppiare i profitti (e dimezzare le entrate per l'erario iracheno) rispetto alle condizioni in essere in Iraq prima della guerra»;
è di questi giorni la notizia secondo la quale il disegno di legge sul petrolio varato dal Governo Iracheno sta causando divisioni tra i principali blocchi politici e minacciando la stessa tenuta dell'esecutivo guidato da Nouri al Maliki;
in particolare tale progetto ha fatto insorgere i rappresentanti curdi e sunniti, che temono di rimanere ai margini della spartizione dei profitti derivanti dal 16 miliardi di barili che rappresentano la terza risorsa al mondo del greggio;
è evidente che tra le conseguenze che l'approvazione del disegno di legge in esame determinerebbe ci sarebbe anche quella di un'ulteriore instabilità del Paese;
il Governo italiano nel decidere di ritirare il contingente militare dal territorio iracheno ha più volte sottolineato come questo non significa abbandonare il Paese al suo destino, ma, al contrario, ha rilanciato i rapporti con il governo iracheno attraverso la messa a punto di un programma di cooperazione a livello politico, economico e umanitario -:
quale giudizio dia il Ministro sull'intera vicenda;
quali siano, eventualmente, le indicazioni che il Ministro intenda impartire all'Eni tenendo conto che il Ministero dell'economia (ex tesoro) oltre a detenere una quota di partecipazione in tale società esprime anche suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione.
(2-00530)
«Deiana, Mungo, Zipponi, Migliore».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
REINA, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 reca alcune novità interessanti per valorizzare l'importanza del mondo culturale dilettantistico, in quanto, tra l'altro, si introducono agevolazioni fiscali e contributive a favore di determinati soggetti;
il comma 299 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 interviene, infatti, sulla definizione come «redditi diversi» dei redditi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per le prestazioni non professionali rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche. In altre parole, la novella dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR comporta che le somme percepite dai soggetti ivi indicati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, in ciascun periodo di imposta, a 7.500 euro;
il comma 188, invece, riguarda gli obblighi contributivi nei confronti dell'Enpals e introduce un'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS e dai connessi adempimenti (articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo C.P.S. 708/47) con riferimento a determinate categorie di soggetti svolgenti specifiche e saltuarie attività di intrattenimento. In particolare, l'esenzione è prevista per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, con una retribuzione annua lorda non superiore a complessivamente 5.000 euro;
le due novità sono state accolte con grande entusiasmo da parte dei soggetti interessati. Purtroppo la loro concreta applicazione non risulta ancora chiara e, in particolare, si sollevano dei dubbi se, in caso di reddito superiore a 5.000 euro per le attività di cui al comma 188, tutto l'importo percepito oppure solo la parte eccedente il limite massimo fossero soggetti al contributo Enpals;
inoltre, si dubita del regime contributivo applicabile ai redditi dei soggetti di cui al citato comma 299. In assenza di una specifica circolare o nota interna dell'Enpals, si è cercato di interpretare il combinato disposto dei commi di cui sopra, nel senso che, essendo i redditi di cui alla lettera m), dell'articolo 67, comma 1, del TUIR classificati «redditi diversi», sono esenti dagli obblighi d'iscrizione e contribuzione Enpals, a tal fine devono essere percepiti per attività non professionali e non superare il limite massimo di 7.500 euro -:
se il Ministro possa fornire gli opportuni chiarimenti in merito a quali soggetti possano essere compresi tra i «collaboratori tecnici» e se ritenga corretta l'interpretazione illustrata nella premessa con riferimento ai commi 188 e 299 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
(5-01033)
MUNGO e SPERANDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Dogane-Ufficio di Treviso, nel caso in cui nella struttura alberghiera sia anche localizzata l'abitazione del portiere e/o del custode e quest'ultimo sia a libro paga dell'impresa, riconosce che il consumo del metano possa fruire dell'aliquota agevolata per uso industriale, mentrequalora le funzioni di custodia e/o portierato vengano svolte dal proprietario e gestore, e, come tale, non scritto a libro paga, ritiene che tutto il complesso aziendale deve essere assoggettato alle aliquote previste per l'uso covile;
l'attività di custodia, e soprattutto quella di portierato, sono funzioni connesse alla attività alberghiera, e quindi la distinzione sopra riportata, basata unica mente sullo status di chi la esercita, può palesare problematiche discriminatorie;
sarebbe sufficiente dimostrare che colui che svolge queste funzioni le esplichi in modo funzionale all'impresa, utilizzando allo scopo l'iscrizione all'INAIL che certificherebbe un rapporto di lavoro svolto all'interno nell'esercizio alberghiero;
la funzionalità di tali attività relative all'impresa alberghiera viene statuita dalle leggi regionali del Veneto in materia di strutture ricettive, che impongono, per tutte le classificazioni, l'attività di portierato per 24 ore giornaliere - anche se con modalità diverse, che vanno dalla presenza costante alla disponibilità del servizio mediante chiamata attraverso appositi campanelli all'esterno dell'albergo - mentre la custodia deve essere considerata funzionale, proprio perché prevista dagli articoli del codice civile relativamente alla responsabilità dell'albergatore verso i propri clienti;
questa differenza di trattamento rischia di danneggiare soprattutto gli albergatori delle zone montane, spesso gestori di piccoli esercizi alberghieri a conduzione familiare, e che, causa condizioni climatiche, fanno cospicuo uso di metano per il riscaldamento, maggiore che in pianura;
uncaso analogo è stato risolto dalla risoluzione 1/D del 14 giugno 2004 (ristorante beneficiario di aliquota agevolata ad «uso industriale» che opera congiuntamente ad un bar soggetto invece all'aliquota - meno favorevole - per usi civili), attraverso la quale si è concesso di applicare l'aliquota più favorevole a tutto il complesso aziendale, purché i consumi (ristorante) naturalmente destinatari dell'accisa ad uso industriale fossero prevalenti su quelli soggetti all'aliquota ad uso civile (bar) -:
se non ritenga opportuno, viste le considerazioni svolte in premessa, riconoscere anche per le attività alberghiere di cui in premessa le agevolazioni previste per le attività industriali, o riconoscendo non più la sola iscrizione a libro paga, ma anche l'iscrizione all'Inail, o altra condizione che si ritenga meglio rispondente allo scopo, del portiere-custode, quale requisito necessario e sufficiente per poter accedere ai benefici previsti o, in alternativa, attraverso la predisposizione di una risoluzione analoga alla 1/D del 14 giugno 2004 o l'interpretazione estensiva della stessa risoluzione.
(5-01034)
GALLETTI e COMPAGNON. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerosi operatori ed imprenditori agricoli hanno sollevato il problema della corretta applicazione dei decreti legislativi n. 99 del 2004 e n. 101 del 2005, riguardanti la figura «dell'imprenditore agricolo professionale» e delle «Società Agricole»;
le criticità emerse riguarderebbero il conferimento di immobili in Società Agricole, ed in particolare la previsione dell'applicazione della tassa fissa di registro nel caso di un conferimento di immobili ad una Società Agricola in sede di aumento di capitale sociale -:
se non ritenga opportuno fornire indicazioni esplicative in merito a tale problematica, molto sentita dalla categorie interessate.
(5-01035)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la disciplina fiscale relativa alle cosiddette stock option, intesa, come noto, ad incentivare il processo di fidelizzazione dei destinatari dei relativi piani
(lettera g-bis dell'articolo 51, comma 1, del T.U.I.R.), è stata da ultimo modificata, con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262;
la disciplina attualmente vigente subordina la spettanza del regime agevolativo alla condizione, tra le altre, «che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione»;
con circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che tale condizione va verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle società e che: «A tal fine ... i piani in corso, già deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l'esercizio dell'opzione oppure prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per poter fruire dell'agevolazione, senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative»;
con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 dell'Agenzia delle entrate è stato ulteriormente chiarito che, «per consentire di usufruire dell'agevolazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore della norma (3 ottobre) che non prevedono un vesting period obbligatorio triennale e le cui azioni non sono state già assegnate (neanche in parte), detti piani non possono essere modificati senza che tale modifica possa costituire una fattispecie novativa»;
quest'ultima pronuncia sembrerebbe pregiudicare, secondo l'interrogante in modo del tutto casuale e irragionevole, la possibilità di adeguare i piani strutturati in tranches, aventi ciascuna piena autonomia, senza che si producano effetti novativi, ove la società abbia proceduto ad assegnare le azioni offerte (anche ad altri dipendenti) in data precedente a quella dell'adeguamento, applicando il precedente regime -:
ove tale ricostruzione sia corretta, sulla base di quali argomentazioni giuridiche l'Agenzia delle entrate fondi la propria interpretazione, tenuto peraltro conto che tale orientamento interpretativo disattende in modo evidente la lettera della norma e gli impegni assunti dal Governo, risultandone irragionevolmente penalizzate le opzioni esercitate dopo l'adeguamento del piano pur nel rispetto del vincolo triennale, per il solo fatto che in precedenza, cioè prima delle modifiche normative sopra citate, sono state assegnate azioni del medesimo piano, al dipendente od addirittura ad altro dipendente, cui è stata applicata la previgente disciplina.
(5-01036)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che «fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche alle condizioni
di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge»;
l'effetto del citato comma è l'incremento della congruità dei ricavi e compensi nel caso in cui i risultati conseguiti dal contribuente risultino inferiori o superiori, rispettivamente, ai valori minimi e massimi ammessi in base all'analisi svolta dalla banca dati degli studi di settore;
gli indicatori applicati dal Fisco per l'anno 2006 sono transitori, essendo prevista per il 2007 la revisione in accordo con le categorie, insieme con l'aggiornamento periodico degli studi e non sono rappresentativi, a parere di alcune categorie, delle circa 2.000 tipologie di imprese cui gli studi fanno riferimento;
l'applicazionedei nuovi criteri spingerà numerose piccole e medie imprese, finora in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità, dal momento che, a parità di guadagni, l'aumento del reddito presunto varia dal 20 per cento al 40 per cento;
a breve partirà un tavolo di confronto tra Governo e associazioni di categoria per discutere degli effetti distorsivi causati dall'applicazione dei nuovi indicatori -:
se ed in qual modo intenda intervenire per garantire, in attesa della revisione prevista, la corretta ed equa applicazione degli indici di normalità economica introdotti dal comma 14 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
(5-01037)
Interrogazioni a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 543, comma 2, numero 4) del codice di procedura civile prevede che l'atto di pignoramento contenga la citazione davanti al giudice del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. e il debitore sia presente dalla dichiarazione e agli atti ulteriori;
il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con l'articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilendo che, salvo i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto del c.p.c., l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
alcune società private incaricate dallo Stato di riscuotere i tributi hanno già avviato i pignoramenti dei conti correnti dei contribuenti, sfruttando anche l'anagrafe fiscale on line, che rende possibile l'accesso diretto a tutti i conti correnti delle persone fisiche e giuridiche;
in base alla modifica introdotta dal decreto-legge 262/2006, di fatto, i concessionari sono ingiustificatamente privilegiati rispetto agli altri creditori;
il debitore, senza il controllo del Giudice, perde ogni forma di tutela e di difesa e deve rassegnarsi a vedersi espropriare i propri risparmi senza opposizione -:
se, considerate le prerogative dell'autorità giudiziaria, che deve verificare la sussistenza formale del credito, la regolarità delle notifiche, nonché la pignorabilità del bene, non ritenga di correggere la procedura prevista dal decretolegge
262/2006, al fine di garantire un'equlibrata tutela delle posizioni giuridiche debitorie, che, secondo l'interrogante, sono state gravemente e ingiustificatamente sacrificate.
(4-03647)
MONDELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Fintecna S.p.A., Società cassaforte del Ministero dell'economia e delle finanze, ha nuovamente manifestato la decisa volontà di chiudere gli Uffici di Genova e Napoli, presentando tale operazione come un piano di razionalizzazione societaria e di creazione di holding che finisce per colpire ancora una volta il territorio periferico;
l'Azienda, che gestisce denaro pubblico, sta continuando ad operare con decisioni anche anti-economiche. Con l'operazione di scorporo efficace dal 1o gennaio 2007 (creazione di Fintecna Immobiliare srl), si è consentito di dividere il personale genovese anche se i verbali di incontro sottoscritti con le organizzazioni sindacali Nazionali, non erano invece stati sottoscritti dalle RSU, previa una diffida indirizzata alle Segreterie Nazionali su richiesta dei lavoratori di Genova e Napoli;
Fintecna sta sempre più concentrando la propria attività sulla sede di Roma, potenziata anche da nuove assunzioni, mentre i lavoratori genovesi, impegnati principalmente in attività di gestione immobiliare, bonifica di aree industriali, amministrazione e finanza operano in sotto organico. Oltre ai dipendenti, che oggi stanno gestendo con competenza e memoria storica un'ingente mole di lavoro, esiste anche un indotto che vive e opera intorno alle attività di Fintecna Genova e che potrebbe essere incrementato con una gestione mirata, ma fino adesso mai autorizzata dalla Direzione romana;
l'ufficio del personale di Fintecna S.p.A. ha inviato una lettera in data 8 marzo 2007 ai dipendenti chiedendo di manifestare il proprio assenso al trasferimento a Roma ben sapendo le criticità di tale scelta e confermando «il rilascio, nel breve periodo (e comunque al massimo entro la metà del corrente anno) delle unità locali di Genova e Napoli»;
le prospettive per i lavoratori di Fintecna Immobiliare srl sono pessime in quanto esiste già un diritto di opzione posto sulla società che, quando sarà esercitato, darà inizio alla privatizzazione con il conseguente trasferimento degli uffici ed eliminazione di ulteriori posti di lavoro, camuffando così l'operazione di spin-off in una privatizzazione con conseguente ri-razionalizzazione del personale in funzione delle necessità del futuro acquirente -:
si chiede che le Istituzioni pretendano che Fintecna S.p.A., riaffermi il ruolo finora svolto dalla sede genovese, che ha lavorato e che sta lavorando contribuendo agli elevati utili di bilancio della Società anche per evitare un altro colpo all'economia genovese e per assolvere alla missione strategica che fino ad oggi ha esercitato Fintecna S.p.A., senza escludere l'opportunità di poter valorizzare le risorse per sviluppare la redditività di altri beni pubblici sul territorio, creando nuove opportunità di lavoro sul territorio genovese e napoletano.
(4-03648)