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Allegato B
Seduta n. 157 del 15/5/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La VII e XI Commissione,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede all'articolo 1, commi da 1180 a 1185 che in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, anche le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione;
fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore anche l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici;
inoltre le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
tale normativa, utile e necessaria nel settore privato, si rivela un inutile aggravio burocratico per il settore pubblico, in particolare nel comparto della scuola, ove ciascun Dirigente scolastico è tenuto comunque a rispettare una graduatoria pubblica degli aventi titolo nella assegnazione delle supplenze e pertanto non è immaginabile l'ipotesi di prestazioni in nero;
a causa della nuova normativa sono stati segnalati casi in provincia di Caltanissetta in cui l'ispettorato del lavoro ha emesso una serie di provvedimenti con sanzioni pecuniarie a carico dei Dirigenti Scolastici per omessa o ritardata comunicazione della stipula di contratti di supplenza,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a rivedere la normativa di cui in premessa, emanando un apposito atto normativo o di iniziativa legislativa nel quale vengano esonerati i comparti del settore pubblico nei quali il ricorso al lavoro nero è nullo;
ad assumere, in subordine, iniziative normative volte a provvedere chiaramente l'esonero degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado dagli adempimenti previsti dai commi dalla Finanziaria 2007, come riportati in premessa;
ad intervenire presso gli Uffici Territoriali per valutare la possibilità di annullare o di revocare le sanzioni finora comminate perché frutto non di precise responsabilità ma dell'incertezza del quadro normativo.
(7-00174)
«Baldelli, Misuraca, Garagnani, Carlucci».