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Allegato A
Seduta n. 158 del 16/5/2007
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(A.C. 2427 - Sezione 3)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge «Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio» risponde all'esigenza di allineare l'Italia alla normativa dell'Unione europea in termini di permessi di soggiorno;
la Commissione europea ha ritenuto che l'obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per i cittadini extracomunitari previsto dal Testo Unico sull'immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998) configuri la possibilità che l'Italia abbia violato gli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ed ha conseguentemente avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
l'abolizione del permesso di soggiorno per brevi periodi è, di per sé, un fatto positivo;
considerato che alcuni Consolati, nelle more della conversione del decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007,,convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2007, nonostante lo stralcio della norma concernente l'abolizione del permesso di soggiorno, hanno già cominciato a rifiutare la legalizzazione della documentazione locale necessaria per l'iter delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presso i comuni italiani,
considerato che la circolare Ciclosi n. 28 del 22 dicembre 2002 del Ministero degli Interni - relativa all'iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis - istituzionalizzava tale prassi;
considerata la grande confusione che questa vicenda sta creando per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero, i quali vengono informati in maniera approssimativa sui loro reali doveri e diritti in materia di soggiorno in Italia;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a consentire la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile, per consentire il completamento della pratica di cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di cittadini italiani;
valutare la possibilità di mantenere, in ogni caso, una procedura di rilascio di apposita autorizzazione per l'iscrizione nei registri anagrafici dei comuni al fine di attivare la procedura di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, come previsto dalla circolare Ciclosi, n. 28, del 22 dicembre 2002.
9/2427/1. Fedi, Merlo, Gianni Farina, Bucchino, Cassola, Narducci.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno dell'immigrazione clandestina ed irregolare ha assunto negli ultimi anni una dimensione straordinaria determinando nel Paese un elevato senso di insicurezza ed una sostanziale sfiducia dei cittadini e degli operatori rispetto a normative - spesso di derivazione comunitaria - che non tengono conto delle più recenti evoluzioni del fenomeno stesso;
in particolare hanno assunto, negli ultimi anni, una significativa rilevanza i fenomeni connessi alla progressiva e sempre crescente formazione degli ingressi legali in permanenze illegali e clandestine, al termine dei periodi di soggiorni regolarmente autorizzati;
la maggioranza degli stranieri presenti nel Paese e risultanti irregolari non è infatti costituita da persone entrate illegalmente nel Paese, bensì da persone entrate perché in possesso di regolare visto e permesso di soggiorno, con la precisa volontà di non rientrare nel proprio Paese di origine alla scadenza del soggiorno;
in tale contesto, sia la normativa del Testo unico in materia di immigrazione attualmente in vigore, che quella oggetto dell'A.C. 2427, risultano sostanzialmente inadeguate perché non consentono allo Stato di esercitare controlli in forma preventiva rispetto allo straniero che, entrato per motivi di studio, di turismo, o di affari, risulta da quel momento libero di circolare nel territorio dello Stato senza alcun vincolo e, dunque, anche libero di rendersi irreperibile e, subito dopo, clandestino;
tale inadeguatezza discende in larga parta da una normativa comunitaria che negli anni non sembra affatto essersi adeguata ai mutamenti del fenomeno dell'immigrazione clandestina, che colpiscono l'Italia in maniera superiore rispetto ad ogni altro Paese europeo;
l'Accordo di Schengen ed il provvedimento di recepimento nel nostro ordinamento risultano adottati da circa vent'anni, in un periodo storico, quindi, in
cui il fenomeno dell'immigrazione e le sue attuali dimensioni erano del tutto sconosciuti;
la Commissione europea sta attualmente esaminando una proposta di regolamento - COM(2006)403 - che istituisce un codice comunitario dei visti, ponendosi, tra l'altro, l'obiettivo di combattere l'immigrazione illegale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche in sede di esame della proposta di regolamento comunitario precedentemente richiamata, affinché le disposizioni normative europee vengano al più presto adeguate alle sopravvenute necessità di sicurezza dei cittadini degli Stati membri, consentendo loro di contemperare i diritti alla libera circolazione degli stranieri regolari per periodi di breve durata motivati per esigenze di studio, affari o turismo, con l'esigenza altrettanto rilevante di porre in essere concrete misure di prevenzione e di lotta all'immigrazione irregolare;
nelle more, ad adottare comunque le misure necessarie a garantire la reperibilità degli stranieri soggiornanti nel territorio del nostro Paese per periodi di breve durata.
9/2427/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Costantini, Donadi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca gli obblighi di comunicazione alla questura della disponibilità di un alloggio per gli stranieri o apolidi entro quarantotto ore, con una pena amministrativa pecuniaria compresa tra 160 e 1.100 euro;
il comma 1 estende tale obbligo a «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero», con ciò assoggettando a tale obbligo di comunicazione, dettagliata dal successivo comma 2, anche gli albergatori che si trovano ad essere gravati da un eccessivo onere burocratico, determinato dal continuo ricambio di clientela straniera di passaggio nelle loro strutture;
il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, nel testo originario aveva previsto la fine di tale obbligo di comunicazione e della conseguente sanzione amministrativa in caso di inottemperanza, ma in sede di conversione in legge tale modifica è venuta meno;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la cancellazione di tale obbligo di comunicazione, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque non ottemperi all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eventualmente in sede di esame del disegno di legge di delega per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, già approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2007 e in imminente arrivo in Parlamento.
9/2427/3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Boato.