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Allegato B
Seduta n. 158 del 16/5/2007
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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
BOFFA. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 419 del 1998 di delega al Governo per la razionalizzazione del SSN ha stabilito, tra l'altro, che con legge delegata fossero previste le modalità per pervenire, per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998 da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996 secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva;
in applicazione del principio sancito dalla norma sopra richiamata il decreto legislativo n. 229 del 1999 «Norme per la razionalizzazione del SSN», in materia di esclusività del rapporto di lavoro, all'articolo 15-quater, comma 5, ha previsto che: «I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo ai sensi dell'articolo l, comma 12, della legge 662 del 1996». Norma quest'ultima che, però, riguardava il trattamento incentivante in favore del personale che aveva esercitato l'opzione per l'attività intramuraria (e cioè il solo personale medico veterinario ed odontoiatra a cui si era aggiunta solo parte del personale psicologo);
i CCNL relativi al II biennio economico 2000-2001 per la dirigenza area III e IV del SSN, all'articolo 5 hanno riconosciuto il trattamento economico aggiuntivo denominato «indennità di esclusività del rapporto di lavoro» non soltanto in favore del personale della dirigenza medica, veterinaria, odontoiatrica e per gli psicologi
cui era consentita la libera professione ma anche a tutti i dirigenti dell'area sanitaria e, quindi, anche a biologi, farmacisti, chimici e fisici sull'evidente presupposto che il legislatore avesse inteso riconoscere l'indennità a tutto il personale sia medico che del ruolo sanitario, in ragione dell'esclusività del rapporto, indipendentemente dalla pregressa disciplina del rapporto stesso:
con l'applicazione contrattuale che ne è derivata l'indennità in esame ha perso la propria originaria connotazione così come identificata dal legislatore, divenendo un istituto applicabile in relazione al solo dato dell'esclusività del rapporto;
la suddetta applicazione contrattuale è stata effettuata in modo estremamente difforme tra i dirigenti della medesima area con pari obbligo di rapporto esclusivo nel senso che mentre ai dirigenti del ruolo sanitario (psicologi, biologi, farmacisti, chimici e fisici) l'indennità è stata riconosciuta come emolumento specifico di importo consistente (da un minimo di circa 1.500 ad un massimo di circa 15.500 euro annui) diversificato in ragione dell'anzianità di servizio e dell'incarico rivestito, ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo della sanità l'indennità è stata riconosciuta come elemento aggiuntivo della retribuzione di posizione variabile nell'importo unificato in misura pari a quello più basso previsto per i dirigenti del ruolo sanitario da corrispondere ai dirigenti con più di 5 anni di servizio senza alcun ulteriore diversificazione;
l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 impone alle Amministrazioni Pubbliche di garantire ai propri dipendenti «parità di trattamento contrattuale»;
nel caso in argomento l'applicazione, in sede contrattuale, delle disposizioni contenute nell'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 229 del 1999 sia erronea ed illegittima in quanto introduce un ingiustificato elemento di discriminazione tra la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza degli altri ruoli amministrativo, tecnico e professionale dello stesso comparto -:
quali iniziative intenda adottare per rimuovere la parziale applicazione in sede di contratto collettivo nazionale delle disposizioni di legge in argomento e garantire la parità di trattamento contrattuale ai dirigenti dell'area III del Comparto degli Enti ed Aziende del SSN.
(4-03668)