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Allegato B
Seduta n. 158 del 16/5/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La V Commissione,
premesso che:
nel corso degli ultimi anni si è progressivamente consolidata la consapevolezza dell'esigenza di garantire un quadro tendenzialmente certo e stabile per quanto concerne l'entità delle risorse finanziarie e l'assetto normativo entro cui le comunità locali devono operare;
tale consapevolezza si è tradotta in alcuni provvedimenti legislativi che hanno successivamente affinato gli strumenti offerti alle realtà locali, anche al fine di tener conto delle peculiarità e delle differenti situazioni che si registrano nel territorio;
in tal senso, tra le altre cose, opportunamente si è inteso prestare particolare attenzione alle condizioni di emergenza derivanti da eventi sismici o calamitosi, in considerazione delle difficoltà che ne derivano per le comunità interessate e per i gravosi adempimenti di carattere amministrativo e finanziario che ne conseguono per gli enti locali competenti;
esemplari al riguardo risultano i casi degli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia, rispettivamente nell'ottobre 2002 e nel gennaio 2003, in relazione ai quali si è disposta, nei confronti dei soggetti residenti, la sospensione dei versamenti e dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, stabilendo altresì che per il versamento e il pagamento delle somme dovute al termine della predetta sospensione, i soggetti interessati possano giovarsi della facoltà di avvalersi di una rateizzazione fino a 60 rate;
recentemente, l'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006, ha dettato un'interpretazione autentica della legge n. 225 del 1992 nel senso di escludere, con efficacia retroattiva, dai benefici previsti dalle ordinanze emanate ai sensi della predetta legge n. 225 del 1992 le pubbliche amministrazioni e i datori lavoro che non hanno sede legale e operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile;
a seguito di tale disposizione, gli istituti di previdenza interessati hanno notificato agli enti che in base all'interpretazione fornita dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006 sono stati esclusi dall'ambito di applicazione dei benefici, la richiesta di pagamento in unica soluzione dei contributi non versati per gli eventi calamitosi del 2002/2003;
gli enti interessati alla restituzione, ivi compresi gli enti locali inclusi nel territorio della provincia di Foggia, sarebbero chiamati a far fronte all'obbligo di reperire ingenti risorse necessarie per effettuare i pagamenti, con evidenti gravi conseguenze di carattere finanziario,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative opportune affinché, in attuazione della normativa vigente, sia consentito agli enti esclusi, in base all'interpretazione autentica della legge n. 225 del 1992 disposta dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, dai benefici dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi disposti con le ordinanze n. 3253 del 2002 e n. 3280 del 2003, di avvalersi della facoltà di provvedere all'estinzione dei debiti per contributi, premi e accessori mediante la rateizzazione del pagamento in 60 mesi, in modo da evitare di mettere a repentaglio la stabilità finanziaria degli enti medesimi.
(7-00175)
«Di Gioia, Crema, Mancini, De Angelis, Pisicchio, Daniele Farina, Galeazzi, Capotosti, Margiotta».
La V Commissione,
premesso che:
la legge finanziaria per l'anno in corso ha opportunamente introdotto una serie di disposizioni volte a promuovere una più oculata ed efficiente gestione delle risorse pubbliche anche attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti competenti;
in questo ambito si inquadrano le norme di cui al comma 734 le quali escludono dalla possibilità di essere nominati amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche e società a partecipazione pubblica i soggetti che abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi chiudendo in perdita tre esercizi consecutivi;
la norma richiamata, pur essendo ampiamente condivisibile quanto all'obiettivo che si prefigge, vale a dire quello di promuovere la designazione di personalità che abbiano dimostrato concretamente di possedere i requisiti necessari ai fini di una proficua gestione, potrebbe tuttavia determinare conseguenze indesiderate qualora oggetto di un'interpretazione troppo rigida;
in particolare, si dovrebbe considerare, nella valutazione dei risultati conseguiti in forza di incarichi precedentemente assunti, se nello svolgimento della loro attività i soggetti candidati alla nomina di amministratori abbiano conseguito un miglioramento, in termini di risultati di bilancio, pur in presenza di una perdita, vale a dire se abbiano ereditato una situazione fortemente deteriorata che abbiano comunque contribuito a risanare;
andrebbe altresì considerato che la chiusura in perdita del bilancio non dovrebbe assumersi come sintomatica di una cattiva gestione qualora i risultati ottenuti siano perfettamente coerenti, ovvero addirittura migliori rispetto a quelli preventivati all'inizio di ciascuno degli, esercizi considerati;
appare quindi necessario fornire alcuni chiarimenti posto che l'attuale margine di incertezza quanto alla portata delle disposizioni richiamate sta determinando una grave situazione di paralisi che ha bloccato il rinnovo di numerosi amministratori di società, enti, istituzioni e aziende pubbliche, con conseguente pregiudizio per l'operatività degli stessi organismi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di chiarire, in via amministrativa, la portata delle disposizioni di, cui al predetto comma 734 allo scopo di evitare il rischio di prolungare l'attuale situazione di incertezza che potrebbe paradossalmente tradursi in un impedimento alla nomina ad amministratore di soggetti cui non possa essere imputata la responsabilità di una cattiva gestione con riferimento ad analoghi incarichi precedentemente ricoperti nel quinquennio precedente.
(7-00176)
«Bordo, Ventura, Aurisicchio, Fadda».
La VII Commissione,
premesso che:
la scelta di ricondurre la fattispecie del restauro di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici all'ampio genus dei lavori pubblici - operata dalla legge Merloni -, sebbene auspicata da molte parti come garanzia di trasparenza e concorrenzialità nel settore, ha causato complesse difficoltà applicative, in particolare alla luce delle peculiarità che caratterizzano il settore dei beni culturali rispetto al più generico e tradizionale ambito dei «lavori pubblici»;
il duomo di Pavia è una delle opere architettoniche e artistiche più importanti del Rinascimento italiano e lombardo, la cui costruzione ebbe inizio nel 1488 su disegni originali di Antonio Amadeo, Cristoforo Rocchi e Gian Giacomo Dolcebuono, e in seguito vi intervennero anche
il Bramante, Leonardo da Vinci e Francesco di Giorgio, e che oggi è tra i più imponenti templi a pianta centrale del nord Italia, la cui cupola centrale è la terza in Italia per altezza, sorpassata soltanto dalla Basilica di San Pietro e dalla cattedrale di Firenze;
il Duomo di Pavia, in cui tra l'altro sono custodite le spoglie di San Siro, il primo vescovo di Pavia (III-IV secolo), è indubbiamente un importante simbolo religioso, artistico e culturale della città;
la costruzione dei pilastri marmorei dell'ottagono che sorreggono la cupola è caratterizzata da un insacco di cattiva qualità e ad alta deformabilità e fin dal completamento della cupola nel 1885 iniziarono gravi dissesti per l'intera struttura, dissesti che culminarono nel 1989, a seguito del crollo dell'adiacente Torre Civica, con la necessità di provvedere alla chiusura della Cattedrale al fine di effettuare indagini statiche e opere di consolidamento, restauro e rifacimento;
dalle prime indagini emerse che la struttura portante era all'inizio di un collasso, contenuto dalle opere provvisionali adottate subito dopo la chiusura;
nel 1998 la Soprintendenza e il Comitato di Settore dei BB.AA. hanno approvato un Progetto globale relativo agli interventi necessari al fine di porre rimedio alle diverse patologie emerse dall'analisi della struttura;
un primo accordo per il recupero del Duomo di Pavia fu siglato tra Governo ed Enti locali nel 1999, e a questo ne è seguito un secondo, nel 2004, con un ulteriore stanziamento economico, e a tali finanziamenti si sono aggiunti anche contributi di altri soggetti privati;
le opere di consolidamento dei pilastri dell'ottagono sono terminate all'inizio del 2006 e attualmente si sta consolidando l'interno della cupola e restaurando la superficie della stessa e pertanto a oggi il Duomo di Pavia è ancora chiuso e inaccessibile ai fedeli e ai cittadini;
attualmente si è in attesa dello stanziamento di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni culturali nell'ambito dell'accordo quadro Stato-Regione che prevede un finanziamento triennale 2007-2009 sui fondi del lotto, e tale finanziamento consentirà di terminare le opere di consolidamento e restauro;
negli scorsi giorni sono apparse sulla stampa dichiarazioni del professor Giorgio Macchi, progettista dei lavori di consolidamento, da cui si coglie che il cantiere potrebbe essere interrotto nel caso in cui si dovesse procedere a una nuova gara d'appalto in applicazione della legge Merloni e, in tal caso, la riapertura del duomo potrebbe slittare di almeno due anni e sarebbero necessari ulteriori 1,5 milioni di euro per montare un nuovo ponteggio che consenta di concludere i lavori alla cupola;
attualmente è al vaglio della Soprintendenza di Milano la legittimità del proseguimento dell'appalto in corso, e nel caso si rendesse necessario un nuovo appalto per l'assegnazione dell'ultima tranche dei lavori dovrebbe essere smontato l'attuale ponteggio di 64 metri e l'eventuale nuova impresa appaltatrice dovrebbe installare un nuovo ponteggio, determinando così ritardi nella conlclusione dei lavori - che si protrarrebbero oltre il 2010 - e oneri aggiuntivi a carico dello Stato, compromettendo quindi anche il citato finanziamento di 4 milioni di euro che non risulterebbe più adeguato a garantire la copertura dei costi relativi alle opere di restauro e consolidamento,
impegna il Governo
ad adottare tutti quei provvedimenti che possono contribuire a una veloce conclusione dei lavori di restauro del Duomo di Pavia e alla sua riapertura, garantendo i necessari finanziamenti e altresì intervenendo, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie competenze, al fine di evitare l'interruzione del cantiere, contenendo così i tempi di conclusione dei lavori e evitando oneri aggiuntivi a carico dello Stato che potrebbero compromettere la copertura dei costi.
(7-00177) «Li Causi, Adenti».