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Allegato B
Seduta n. 159 del 17/5/2007
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INFRASTRUTTURE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CODURELLI e MARIANI. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», nonché le successive integrazioni e modifiche, hanno provocato una necessaria legislazione regionale in ordine ai criteri attuativi dei principi fondanti della legge n. 13 del 1989;
ad una pur sommaria verifica di detta legislazione regionale si avvertono criteri applicativi assai diversificati che, pur nella loro legittima autonomia, di fatto stanno determinando una disparità di trattamento tra disabili appartenenti a regioni diverse in merito al sostegno economico per il superamento delle barriere architettoniche, non garantendo pertanto l'esercizio un diritto inteso come «... indefettibile connessione tra lo sviluppo della persona umana e la sicura praticabilità dei luoghi...» (Corte di Cassazione, sentenza delle Sezioni Unite 6 ottobre 1979, n. 5172);
nello specifico, la Regione Lombardia come previsto dal «Vademecum della Regione Lombardia» pubblicato nel gennaio 2007, allegato B, in attuazione della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, non ritiene ammissibili le domande di contributo inoltrate da persone disabili per adattare il proprio alloggio ai sensi della citata normativa, se questo insiste in un edificio realizzato successivamente alla data dell'11 agosto 1989, mentre risulta alle interroganti che altre Regioni non contemplano questo vincolo (Emilia Romagna, Veneto ed altre);
la Regione Lombardia ritiene essere questa la corretta lettura del comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, che recita «Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2», dove quel edifici già esistenti è inteso ad esclusione di quanti verranno realizzati successivamente a questa legge, perché dovranno essere costruiti in conformità alle prescrizioni indicate nelle norme tecniche di detta norma legislativa;
la legge n. 13 del 1989, mentre dava precise indicazioni per gli spazi e servizi pubblici e di edilizia residenziale di uso pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236), non prevedeva nessuna prescrizione vincolante per la rimozione delle barriere architettoniche interne agli alloggi di edilizia privata (mobilità orizzontale interna all'abitazione), ma introduceva il concetto di adattabilità, inteso come possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a
costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (decreto ministeriale n. 236 del 1989, articolo 2, lettera i), quando se ne fosse reso necessario;
la conseguenza è stata che negli edifici di edilizia residenziale privata hanno continuato ad essere realizzati alloggi con barriere architettoniche interne anche dopo l'11 agosto 1989;
pertanto, un alloggio realizzato successivamente a questa data e che abbia ottenuto l'agibilità dal Comune è perfettamente a norma per la legge, ma certamente non è compatibile per una persona che nel frattempo abbia subito un trauma e si trovi sulla carrozzella, o per una famiglia che ha avuto un bambino affetto da un patologia gravemente invalidante, o per il disabile costretto a trasferirsi con la famiglia (ma la casistica potrebbe essere assai vasta);
di conseguenza è evidentemente ed oggettivamente discriminante impedire ad un disabile che si trova in queste condizioni di accedere ai contributi pubblici per la rimozione delle barriere architettoniche, perché questa interpretazione della legge vanifica e svuota lo spirito stesso della legge n. 13 del 1989, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» perché a parere delle interroganti si può limitare un diritto anche non sostenendo economicamente la possibilità di concretizzare la sua realizzazione;
invece, a parere delle interroganti, i contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti, cioé, dove al momento della domanda risiedano in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni, o limitazioni funzionali permanenti;
la Regione Lombardia sostiene che da tempo ha formalmente inoltrato a codesto Ministero un quesito in merito alla autentica interpretazione dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, non ricevendo alcuna risposta -:
se non si ritenga necessario formulare una interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, che orienti in modo omogeneo le Regioni affinché sia tutelato il diritto delle persone disabili ad accedere ai contributi pubblici per il superamento delle barriere architettoniche del proprio alloggio, indipendentemente dalla data di edificazione dell'immobile;
non si reputi opportuno e necessario che il Bilancio dello Stato rifinanzi adeguatamente la legge n. 13 del 1989, come da troppi anni non avviene e a fronte di un fabbisogno di tale entità che le Regioni non riescono da sole a fronteggiare compiutamente.
(5-01050)
Interrogazioni a risposta scritta:
BORDO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il Ministero delle infrastrutture è impegnato nella programmazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità per il collegamento tra Bari e Napoli;
rientra in tale programmazione la realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della direttrice Caserta-Foggia, che, in territorio pugliese, prevede il raddoppio della tratta ferroviaria Cervaro-Orsara;
nel 1995, il progetto è stato finanziato dal CIPE con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sulla programmazione 2001-2005, e, contestualmente, i lavori vengono suddivisi nei lotti Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara;
al termine di un complesso e intricato procedimento burocratico, che ha determinato l'adozione di consistenti e onerose varianti alla progettazione iniziale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali,
ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al raddoppio delle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara (decreto del 27 agosto 2003 prot. DEC/VIA/2003/548 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio);
la Giunta regionale pugliese ha deliberato l'assenso, per quanto di competenza e sotto l'aspetto urbanistico, al progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara (delibera n. 2248 del 23 dicembre 2003);
nel documento intitolato «Lo sviluppo infrastrutturale del Sud», pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana, si legge: «... per quanto riguarda l'intervento di raddoppio in corso per la Caserta-Foggia, la cui attivazione è prevista per il 2008, le disponibilità finanziarie attualmente in essere non permettono di prevedere il completamento dell'intera direttrice in tempi definiti ...»; inoltre, da notizie di stampa, si apprende che la dirigenza di Rete Ferroviaria Italiana ha più volte sostenuto l'indisponibilità dei fondi a suo tempo stanziati, senza precisare e chiarire se e come siano stati utilizzati o quali siano le cause dell'attuale indisponibilità -:
se ed in quali termini il Governo intenda operare per favorire la realizzazione di questa infrastruttura, ritenuta fondamentale per lo sviluppo dell'economia di un vasto bacino territoriale e per l'adeguamento della rete logistica del Sud dell'Italia.
(4-03699)
BORDO. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Comune di Chieuti, in provincia di Foggia, nel 1988 è stato colpito da un evento franoso che ha avuto come conseguenza la dichiarazione di inagibilità di 4 alloggi, siti in via Martiri di via Fani, determinando l'insorgere di una «emergenza abitative;
in ragione di tale emergenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel 2002, ha concesso al Comune di Chieuti un contributo in conto capitale di 1.032.915 euro per «Acquisto e recupero di n. 08 alloggi danneggiati dalla frana dei 1988» (D.C.D n. 522 del 2 settembre 2002), ai sensi dell'articolo 3, 1o comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978 n.457;
come risulta agli atti del Comune di Chieuti, a distanza di 14 anni dai fatti, il contributo in questione è stato utilizzato per l'acquisto, l'abbattimento e la ricostruzione dei 4 alloggi danneggiati e di altri 4 alloggi, ubicati nella stessa area urbana, che risultavano essere abitabili e sono stati abitati tanto prima che dopo la frana e fino all'abbattimento disposto dall'Amministrazione comunale;
nelle more dell'intervento pubblico, i proprietari dei 4 alloggi a suo tempo sgomberati avevano acquisito la proprietà di nuovi alloggi (3) o risultavano residenti all'estero (1);
ai proprietari degli 8 alloggi abbattuti e ricostruiti è stato riconosciuto il diritto di prelazione sull'acquisto degli stessi a prezzi fuori mercato (516,46 euro al mq): l'Amministrazione comunale ha, cioè, utilizzato fondi pubblici per la costruzione di 8 nuovi alloggi e la loro vendita a prezzi addirittura inferiori a quelli previsti per l'edilizia convenzionata;
il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato il 6 dicembre 2002, poco più di un mese dopo il terremoto che, il 31 ottobre 2002, colpì anche il Comune di Chieuti, provocando ingenti danni alle strutture pubbliche e private e determinando l'insorgere di una effettiva emergenza abitativa -:
se gli atti e le procedure adottate dall'Amministrazione comunale in relazione all'utilizzo del contributo di cui sopra siano leggittimi.
(4-03716)