Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 159 del 17/5/2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FRONER, LOMAGLIO, SASSO, BUFFO e DI SALVO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria del 2007, ai commi 1180/1185, dispone l'obbligo anche per le pubbliche amministrazioni di comunicare ai Centri Territoriali per l'impiego l'avvenuta stipula del contratto di lavoro entro le 24.00 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro;
gli Ispettorati del Lavoro di Caltanissetta e di Enna, hanno iniziato a comminare multe ai Dirigenti scolastici (100 euro a contratto, raddoppiabili se non si paga entro il termine fissato) che hanno spedito in ritardo i contratti di lavoro relativi al reclutamento delle supplenze;
la causa del mancato adempimento agli obblighi di cui alla finanziaria da
parte dei Dirigenti Scolastici è da rintracciare in una serie di motivazioni di seguito esposte:
in data 6 febbraio 2007 è stata inviata una nota (protocollo n. 1843) da parte del Ministero della pubblica istruzione a tutte le scuole, che metteva queste ultime in posizione di attesa per eventuali deroghe rispetto a quanto affermato ai commi 1180/1185 della finanziaria, date dalla tipicità del settore «Per quanto concerne il settore scolastico, il relativo rapporto si configura con caratteristiche di evidente tipicità... per tal motivo questo Ministero ha già richiesto al competente Ministero del lavoro di esaminare la possibilità di esonerare da tale adempimento le istituzioni scolastiche che istaurano tali rapporti ... »;
la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (protocollo n. 13 del 4 gennaio 2007), che conteneva le istruzioni dettagliate per poter effettuare tale comunicazione, non contenute nell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, non è mai stata trasmessa dalla Regione Siciliana alle scuole;
in data 20 febbraio 2007 il Ministero della pubblica istruzione ha inviato un'ulteriore nota (protocollo n. 2977) con la quale, si individuava la possibilità di avvalersi, per le scuole, di una specifica deroga alla normativa, concernente il limite temporale per adempiere all'obbligo di comunicazione delle assunzioni. Nello specifico «in caso di conferimento di supplenze temporanee al personale docente e al personale ATA negli istituti scolastici pubblici, l'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro può essere comunicata anche successivamente al termine delle 24.00 del giorno antecedente e, comunque, nel primo giorno utile». Questa deroga era già stata specificata in due note (n. 13 del 4 gennaio 2007 e n. 13 del 14 febbraio 2007) inviate alla Regione da parte del Ministero del lavoro ed evidentemente mai trasmesse alle scuole siciliane, e agli ispettorati provinciali del lavoro della Regione Sicilia;
tali due ultime note, inoltre, prevedono alcuni provvedimenti attuativi per la comunicazione delle assunzioni ai centri d'impiego per via telematica che ancora devono essere posti in essere e l'uso della modulistica unitaria che non è stata ancora creata;
le scuole non possono assumere lavoratori in nero o agire in modo non coerente con le disposizioni di legge (ciascun Dirigente scolastico è tenuto a rispettare la graduatoria degli aventi titolo nell'assegnazione delle supplenze), la disposizione contenuta nella finanziaria costituisce un pesante ed ingiustificato aggravio, anche economico, per la gestione delle scuole dal momento che le dinamiche di reclutamento dei supplenti non sempre permettono di inviare le comunicazioni nello stesso giorno (sovente si finisce di nominare alle ore 12.00);
i Dirigenti scolastici della Provincia di Caltanissetta hanno sottolineato come i tempi di adeguamento alla normativa siano stati troppo brevi come l'attività informativa da parte del Ministero della Pubblica Istruzione nei riguardi delle istituzioni scolastiche sia stata scarsa e tardiva e come tale vicenda evidenzi «lo stato di abbandono e di isolamento della categoria dei dirigenti scolastici di fronte a questa normativa che sta esprimendo il suo volto vessatorio e punitivo»;
va inoltre sottolineato che tale situazione sta creando profondi disagi nell'organizzazione scolastica ed ostacoli alla possibilità di occupazzione dei docenti supplenti, a causa della difficoltà ad applicare la normativa -:
se i Ministri competenti intendano fare chiarezza su una questione di primaria importanza come quella di cui trattasi, emanando direttive chiare ed inequivocabili, anche in merito ad eventuali deroghe, alle modalità di trasmissione dei dati, alla creazione di una modulistica unitaria;
se ritengano di dover esonerare le scuole da un adempimento che serve, secondo gli interroganti solo ad appesantire
il carico amministrativo degli uffici di segreteria e quello degli organi di controllo, sottraendo loro tempo e risorse;
se credano opportuno assumere le opportune iniziative volte ad annullare le sanzioni finora comminate, perché frutto dell'incertezza del quadro normativo, e della mancata o non tempestiva comunicazione da parte della Regione delle informazioni necessarie alle scuole, ed agli Ispettorati provinciali del Lavoro della Regione Sicilia.
(5-01052)
Interrogazione a risposta scritta:
SGOBIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 296 del 2006, Finanziaria 2007 al comma 619 dell'articolo 1 ha disposto la stabilizzazione della situazione concorsuale dei dirigenti scolastici, prevedendo che si proceda alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo;
tale disposizione normativa prevede altresì che, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, si proceda alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie e che questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'ammistrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si deve concludere nell'anno scolastico 2006/2007;
sempre tale provvedimento, al comma 605 dell'articolo 1 prevede che sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al richiamato comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando;
i periodi di formazione sono in corso di svolgimento in questi mesi e la sola parte didattica si concluderà non prima del 1 giugno 2007, e che conseguentemente le procedure di valutazione, anche in ragione della particolare complessità delle prove non si concluderanno in tempi utili per le assegnazioni di posti in pianta organica nell'anno scolastico 2007/2008, contrariamente allo spirito e alla lettera di quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006;
tali candidati hanno già superato prove concorsuali e già svolgono, in ragione del carattere riservato delle procedura bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, il compito di dirigente scolastico;
l'eliminazione della prova in casi differenziati introduce una palese discriminazione -:
se il Ministro interrogato non ritenga sufficiente, per i candidati di cui alla «procedura bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, il superamento della sola prova scritta per la valutazione del periodo di formazione, di modo da assicurare rapidità sufficiente nella valutazione al fine di garantire un puntuale avvio dell'A.S. 2007/2008.
(4-03689)