Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
...
INFRASTRUTTURE
Interpellanze:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle Finanze, per sapere - premesso che:
il comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» dispone che «L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superi al 20 per cento»;
diversamente dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Garanzie a corredo dell'offerta), nel succitato articolo non si fa menzione alcuna del beneficio della riduzione del 50 per cento degli importi dovuti a titolo di deposito cauzionale definitivo per le società certificate UNI EN ISO (chiaramente riconosciuto nell'articolo 75);
per la categoria di lavori pertinenti le forniture ed i servizi, non esistono delle tabelle di estimo sui prezzi a base d'asta di tutte le referenze merceologiche previste per le forniture di beni o di servizi, dalle quali i concorrenti possano avere la possibilità di valutare l'offerta più opportuna da proporre (anche se è vigente il criterio della «indagine di mercato» - condotta dalle stazioni appaltanti, volta per volta, attraverso consulenze telefoniche rivolte ad un campione variabile di fornituristi scelti a discrezione);
questo sistema comporta un'ampia ed incostante variabilità dei prezzi (che arrivano spesso ad essere pari a quelli di costo al pubblico), a volte così alti da costringere il concorrente a proporre percentuali di sconto altissime, da cui poi, conseguentemente, «lievitano» in misura esponenziale gli ingenti importi dovuti a titolo di «Garanzia di esecuzione»;
le società di forniture e servizi, per poter «legittimamente» lavorare ed essere poste in condizioni di auspicare l'aggiudicazione di gare d'appalto si vedono costrette ad offrire percentuali di scontistica molto alte, incappando così nell'oneroso «criterio di calcolo» del suddetto deposito cauzionale definitivo (detto anche «garanzia
d'esecuzione») che, così come previsto dal menzionato comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, impone coperture cauzionali pari o tendenti all'importo dell'intera gara, ancor di più quando si perde in esso il beneficio della riduzione del 50 per cento della copertura;
in questo stato di cose le società di fornituristi impegnano grosse somme di denaro, con dannosa limitazione della libertà di marketing, potendosi, in tal modo, candidare al massimo a 3 o 4 gare l'anno;
il danno economico, che in questa maniera si compie a sfavore della società appartenenti alla categoria dei fornituristi, rischia di portare l'intero settore ad un collasso finanziario di cui, certamente, ne risentirebbe una buona frangia del più ampio spettro dell'economia globale del Paese;
per quali motivi, pur avendo il decreto legislativo n. 163 del 2006 per oggetto «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non si siano uniformati i parametri di valutazione alle tre fattispecie previste (lavori pubblici, forniture, servizi) così come sanciti nel comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 -:
quali iniziative urgenti intenda adottare affinché, anche per gli articoli merceologici di referenza del settore delle forniture, vengano stilate e pubblicate «ufficiali» tabelle di estimo «uniche ed inequivocabili» da cui tutti i concorrenti ad una gara possano trarre il prezzo di base d'asta su cui formulare le offerte che si riterranno convenienti, abolendo in tal modo l'ormai consueto «sistema della stima del prezzo di base d'asta ricavato da indagine di mercato» (condotta dalle stazioni appaltanti e non da un'Autorità Garante), un sistema che, oltre a generare realtà identiche per richiesta, ma clamorosamente cangianti per costi (pur sul medesimo articolo da fornire allo stesso Ente-Cliente), «penalizza» economicamente l'azienda aggiudicataria, che avrebbe avuto la «fortuna-sfortuna» di vincere quella gara;
se non ritenga, infine, opportuno assumere iniziative normative volte a modificare le disposizioni ed i criteri inseriti nel comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per la stima del «deposito cauzionale definitivo», che andranno pur bene per i lavori pubblici, ma sono assolutamente compromettenti per i lavori di forniture.
(2-00555) «Ciocchetti».
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge n. 109 del 1994 (benché abrogata dal successivo decreto legislativo n. 163 del 2006, tranne che per l'articolo 8), introduceva con i commi 1 e 2, rispettivamente, un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione provvisoria») da corrispondere da parte del concorrente in sede di presentazione dell'offerta ed un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione definitiva») da corrispondere invece da parte dell'esecutore in occasione dell'aggiudicazione di una gara;
il comma 11-quater, lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 dispone che «la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte per le imprese certificate UNI EN ISO, del 50 per cento»;
il citato articolo 8 mantiene la sua efficacia ed è stato surrogato con gli articoli 75 (Garanzie a corredo di un'offerta) e 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - relative all'esecuzione del contratto, Capo V), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
l'abrogazione del decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 «Testo unico in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione alle direttive 77/62/CEE e 88/295/CEE», unico strumento di legge attraverso cui era consentito alla categoria dei fornituristi di lavorare, rimanda la categoria all'applicazione di un «meno» interpretabile decreto legislativo n. 163 del 2006;
si registra uno stato di confusione generale in cui si trova la maggior parte delle stazioni appaltanti, giacché alcune riconoscono già in toto gli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 come pertinenti sia ai contratti di lavori pubblici, sia ai contratti pubblici di forniture e servizi, mentre altre stazioni appaltanti (non ritenendo «chiara» la norma) convengono con la «parziale interpretabilità» del decreto menzionato, eludendone la totalità -:
se non ritengano di fornire chiarimenti in merito alla applicazione delle norme succitate: in particolare, per quali motivi il decreto legislativo n. 163 del 2006 nell'articolo 75 menzioni la riduzione del 50 per cento degli oneri da corrispondere (per le Società certificate UNI EN ISO) a fronte di una «garanzia a corredo dell'offerta» e nell'articolo 113, riferito alla copertura cauzionale relativa all'esecuzione di un contratto, «dimentichi» di riconoscere lo stesso beneficio di cui sopra, nonostante sia l'articolo 75 che l'articolo 113, «originino» dal medesimo articolo 8 della legge n. 109 del 1994 (Merloni) che si riferiva sia al deposito cauzionale suddetto provvisorio che a quello definitivo, anche al fine di evitare il sorgere di spiacevoli contenziosi tra società di categoria e stazioni appaltanti;
se abbiano considerato gli onerosi costi sostenuti dai rappresentanti della categoria dei fornituristi che devono stipulare una fideiussione per la copertura cauzionale di accesso ad una gara aggiudicata;
se non ritengano che lo «svincolo» del capitale investito, all'atto della fornitura «completa» di ogni referenza merceologica richiesta, non costituisca un'ampia limitazione della libertà economica di marketing ed investimento che potrebbe ridurre o compromettere le opportunità di lavoro, tenuto già conto della grave crisi economica che il settore dei fornituristi sta attraversando, senza avere la possibilità, benché minima di riuscire ad auspicare tempi migliori.
(2-00557)«Ciocchetti».
Interrogazioni a risposta scritta:
OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO e REINA. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il tratto, dell'autostrada Siracusa-Gela, Cassibile-Rosolini è ormai da mesi ultimato e privo solamente dell'illuminazione;
tale arteria stradale è fondamentale per la vivibilità e lo sviluppo del territorio interessato, nonché per la stessa sicurezza della circolazione;
dopo anni di attese e in presenza di una strada già ultimata, di recente, è stata diffusa la notizia in base alla quale l'apertura dell'autostrada sarebbe prevista per la fine del 2008 -:
quali siano i tempi effettivi previsti per l'apertura dell'autostrada Siracusa-Gela e, qualora siano diversi, quali siano i tempi previsti per l'apertura dei diversi lotti della stessa arteria;
quali misure il Ministro interrogato intenda prendere per consentire che i tempi di consegna della detta opera siano ridotti al minimo;
se non sia opportuno porre in essere tutti gli interventi praticabili affinché i lotti dell'autostrada Siracusa-Gela già ultimati siano, anche parzialmente, resi fruibili ai cittadini.
(4-03721)
BURCHIELLARO e RUGGERI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la proposta di Piano quinquennale 2007/2011 per la viabilità statale, predisposta dal Ministero delle infrastrutture, esclude completamente la provincia di Mantova dalle risorse ivi previste, comprese quelle già destinate con convenzione;
è stato richiesto dalla provincia di Mantova in occasione della predisposizione del Piano decennale ANAS il finanziamento delle seguenti opere:
completamento delle risorse per l'appalto della tangenziale di Marmirolo - 1o lotto della riqualificazione della ex strada statale 236 «Goitese» a seguito di convenzione sottoscritta nel settembre 2004 (trasferimento di euro 3.262.413,12);
sistemazione impalcato del Ponte sul Po a San Benedetto, opera in carico ad ANAS;
completamento della circonvallazione di Ostiglia tramite una bretella di collegamento tra la strada statale 482 «Polesana» e la strada statale 12 a sud del Po con trasformazione dell'attuale ponte ferroviario in ponte stradale quando ultimati i lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Nogara-Poggio Rusco previsto per fine 2008;
Po.Pe. (Poggio Rusco-Pegognaga) per il quale la provincia di Mantova ha intrapreso la progettazione;
variante e adeguamento del tronco della strada statale 12 in comune di Revere;
variante e adeguamento della strada statale 12 in Comune di Villa Poma;
la regione Lombardia, in data 15 maggio 2007, ha sollecitato il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, presso il Ministero delle infrastrutture, a finanziare con risorse aggiuntive le opere rimaste fuori dal Piano quinquennale, sollevando in particolare il caso della provincia di Mantova, rimasta fuori da qualsiasi intervento;
in particolare si rileva l'urgenza per quanto riguarda la variante di Marmirolo sulla ex strada statale 236 e i lavori del ponte di San Benedetto Po -:
quali misure urgenti il Ministro intenda assumere affinché venga mutata l'attuale impostazione del Piano quinquennale, che secondo gli interroganti appare penalizzante e del tutto inaccettabile per la provincia di Mantova.
(4-03742)