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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE
Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati.
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici.3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE
ART. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).
Al comma 2, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni devono prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*1. 5. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Al comma 2 sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni devono prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*1. 6. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono disciplinate da regioni ed enti locali, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle strutture viarie e trasportistiche.
1. 15. Fava, Allasia.
Al comma 2, sostituire le parole da: al rispetto fino alla fine del periodo, con le seguenti: a criteri diversi da quelli discendenti dalla regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle infrastrutture viarie e trasportistiche.
1. 16. Fava, Allasia.
Al comma 2, dopo le parole: tra impianti aggiungere le seguenti: delle superfici minime, della localizzazione salvo che per i centri storici.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e tipologici.
1. 212. Saglia.
Al comma 2, dopo le parole: tra impianti aggiungere le seguenti: e tra impianti ed esercizi.
1. 207. (Testo modificato nel corso della seduta)Bernardo, Franzoso, Valducci, Lazzari Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
(Approvato)
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La disposizione si applica anche agli impianti che non abbiano accesso diretto alla rete stradale ma unicamente ad aree adibite a parcheggio e siano ubicate ad almeno 50 metri dall'accesso alla rete stradale, a condizione che siano realizzati sulla porzione di un'area avente superficie complessiva di almeno 5.000 mq, di proprietà o nella disponibilità del soggetto richiedente. Queste attività sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, impiantistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità.
1. 218. Giudice.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica anche agli impianti che non abbiano accesso diretto alla rete stradale ma unicamente ad aree adibite a parcheggio e siano ubicate ad almeno 50 metri dall'accesso alla rete stradale, a condizione che siano realizzati sulla porzione di un'area avente superficie complessiva di almeno 5.000 mq, di proprietà o nella disponibilità del soggetto richiedente.
1. 51. Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione, la concorrenza e la qualificazione della rete di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti devono essere dotati di adeguati servizi complementari per l'auto ed il cittadino consumatore, unitamente alla presenza di almeno un prodotto per autotrazione eco-compatibile quali metano, GPL, o idrogeno e loro miscele, ovvero di biocarburanti, oltre a quelli tradizionali.
1. 17. Fava, Allasia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione, la concorrenza e la qualificazione della rete di distribuzione di carburanti a minor impatto ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi impianti di distribuzione per autotrazione devono essere dotati anche di erogatori per almeno un prodotto di autotrazione eco-compatibile quale metano, GPL o idrogeno e loro miscele, ovvero di biocarburanti.
1. 223. Bonelli, Trepiccione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per una più completa assistenza al consumatore, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente la rete a livello europeo a cui legare una migliore diffusione dei carburanti eco compatibili, tutti i nuovi impianti, devono prevedere adeguati servizi complementari per l'auto e per l'utente e la presenza, oltre a quelli tradizionali ed ai biocarburanti, di carburanti ecologici, metano e/o GPL e/o idrogeno o loro miscele.
1. 8. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e la riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per un miglior servizio al cittadino, le regioni individuano, secondo le proprie competenze, i criteri per la programmazione del settore, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali.
1. 9. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla distribuzione dei carburanti si applicano le norme vigenti in materia di orari per la distribuzione commerciale. Le regioni stabiliscono i criteri per assicurare le aperture festive domenicali.
*1. 10. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla distribuzione dei carburanti si applicano le norme vigenti in materia di orari per la distribuzione commerciale. Le regioni stabiliscono i criteri per assicurare le aperture festive domenicali.
*1. 208. Franzoso, Valducci, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
1. 202. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio
privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 210. Realacci.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 211. Saglia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 216. D'Agrò.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 225. Fava, Allasia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul terri-torio nazionale, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
1. 214. Germontani, Fava, Allasia, Bernardo, D'Agrò, Saglia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per lo Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di compensare con la diminuzione delle accise sui carburanti le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del greggio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'applicazione della normativa di cui al comma 1 avvenga ogni volta che il prezzo del greggio aumenta di 2 punti percentuali oltre il tasso d'inflazione programmata;
b) qualora i prezzi dei carburanti abbiano avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione del prezzo nei limiti previsti dalla lettera a), la diminuzione non si applica;
c) la compensazione di cui al comma 1 avviene per l'IVA applicata ai valori eccedenti il tasso programmatico d'inflazione, è fatto salvo il calcolo delle entrate IVA per la UE;
d) tale compensazione non si attua a tutti quei settori che applicano l'accisa in regime agevolato.
1. 0205. Nannicini.