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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Misure per la distribuzione del GPL).
1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati
dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Misure per la distribuzione del GPL).
Sopprimerlo.
6. 10. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sopprimere il comma 1.
6. 200. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire lo sviluppo della libera concorrenza, i contratti per la fornitura di GPL attraverso serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, senza vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire i commi da 2 a 7, con i seguenti:
2. I contratti di cui al comma 1, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a 30 giorni.
3. Nel caso in cui il serbatoio sia di proprietà dell'utilizzatore finale, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva. Inoltre le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al proprietario che le può affidare alla ditta fornitrice del prodotto o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio, i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo, nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3, nonché le modalità di acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
5. Anche nel caso di locazione o comodato d'uso, l'impresa proprietaria del serbatoio assicura la corretta installazione rilasciando apposita certificazione, della già citata legge n. 46 del 1990, nonché ogni altra documentazione relativa al serbatoio, necessaria all'utente finale per l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta, sono punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro.
6. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al precedente comma 5, sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta, la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. 201. Giudice.
Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo del canone di locazione deve essere specificatamente indicato e scorporato dal costo finale nel caso in cui il contratto preveda anche l'acquisto di GPL dal medesimo fornitore.
6. 8. Fava, Allasia.
Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo una normativa tecnica di riferimento, rimangano in capo alla ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.
6. 7. Fava, Allasia.
Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:, fermo restando l'obbligo di
rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, è a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001 a spese del soggetto eventualmente inadempiente.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione; i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
6. 300. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
6. 13. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Istituzione del parametro unico al riferimento del prezzo del gas) - 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è istituito il parametro unico di riferimento del prezzo del gas (PURPG), la cui determinazione è effettuata mensilmente con riferimento ad un paniere specifico le cui singole voci ed il relativo peso nella formazione del prezzo finale sono calcolati in base ai valori di mercato e sono resi pubblici insieme al PURPG. Il paniere è individuato per un periodo di un anno e la successiva modifica è resa pubblica novanta giorni prima della sua applicazione. I documenti fiscali concernenti la vendita del gas nel territorio nazionale devono riportare oltre al prezzo liberamente convenuto anche il prezzo espresso utilizzando il PURPG. Con cadenza mensile, le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale, comunicano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli scostamenti del prezzo applicato alla clientela rispetto al PURPG anche in via telematica. Le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale sono tenute a predisporre le offerte commerciali con l'evidenziazione delle variazioni proposte rispetto al PURPG applicato al momento dell'offerta.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. Alle modalità di applicazione provvede l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. 02. Contento, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Distretti energetici per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). 1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed incrementare la libera concorrenza nel settore, il Ministro dello sviluppo economico promuove lo sviluppo di progetti dimostrativi da realizzare con l'apporto delle imprese nazionali in distretti energetici pilota, finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica distribuita, proveniente da fonti rinnovabili e da impianti che anche in configurazioni cogenerative utilizzino biomasse e rifiuti. Sono previste misure innovative per il coordinamento delle iniziative e per l'organizzazione delle relative infrastrutture di trasporto e per il collegamento degli impianti di generazione alle reti di distribuzione.
6. 04. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Organizzazione della borsa nazionale del gas naturale). 1. La gestione economica del mercato del gas naturale e di tutti i servizi ausiliari offerti è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dalla società Snam-rete-gas Spa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività nonché di concorrenza tra operatori che esercitano le attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita o stoccaggio di gas naturale, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità di capacità di stoccaggio.
2. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato del gas naturale in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di gas naturale. Il gestore del mercato pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali.
6. 05. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di acqua, bene comune). 1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente, la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque e di garantire, su tutto il territorio nazionale, 1' uniformità della gestione dei servizi idrici, il Governo nomina, con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un Commissario straordinario incaricato di verificare, entro il termine massimo di centoventi giorni a decorrere dall'adozione del decreto di nomina, che le procedure di affidamento di gestione degli Ato in corso siano state indette nel rispetto dei parametri della salvaguardia del patrimonio idrico, di un'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla gestione del servizio e sulla misura delle tariffe, della conservazione dell'equilibrio dei bilanci idrici a scala di bacino, della drastica riduzione degli sprechi e della garanzia della rinnovabilità della risorsa, che le gestioni in essere siano conformi ai predetti criteri. Il Commissario, all'esito della verifica, adotta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli di sospensione o di annullamento delle procedure di affidamento in corso, necessari a conformare le attività di gestione dei servizi idrici ai parametri definiti nel presente comma.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 il Commissario si avvale delle risorse umane e strumentali opportunamente individuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con apposito decreto.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati.
4. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, in ogni caso, sarà assegnata ad Enti Pubblici.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 300.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 0200. Bonelli, Trepiccione.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di servizi idrici). 1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente, la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque e di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'uniformità della gestione dei servizi idrici, il Governo nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un Commissario straordinario incaricato di verificare, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall'adozione del decreto di nomina, che le procedure di affidamento in corso siano state indette nel rispetto dei parametri della salvaguardia del patrimonio idrico, di un'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla gestione del servizio e sulla misura delle tariffe, della conservazione dell'equilibrio biologico, del divieto di sprechi e del favore per il rinnovo della risorsa e per il consumo umano e che le gestioni in essere siano conformi ai predetti criteri. Il Commissario, all'esito della verifica, adotta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli di sospensione o di annullamento delle procedure di affidamento in corso, necessari a conformare le attività di gestione dei servizi idrici ai parametri definiti nel presente comma.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 il Commissario si avvale delle risorse umane e strumentali della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 300.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 09. Migliore, Acerbo, Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara, Cacciari, Cannavò, Cardano, Caruso, Cogodi, De Cristofaro, De Simone, Deiana, Dioguardi, Duranti, Falomi, Farina, Folena, Forgione, Frias, Guadagno, Iacomino, Khalil, Locatelli, Lombardi, Mantovani, Mascia, Mungo, Olivieri, Pegolo, Perugia, Andrea Ricci, Mario Ricci, Rocchi, Franco Russo, Siniscalchi, Smeriglio, Sperandio, Ferdinando Benito Pignataro, Lomaglio.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6. 0300. della Commissione
All'articolo aggiuntivo 6. 0300. della Commissione, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: al divieto di sprechi con le seguenti: alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni.
0. 6. 0300. 3. Bonelli, Trepiccione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 6. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
0. 6. 0300. 1. D'Elpidio.
All'articolo aggiuntivo 6. 0300. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per le quali non è stato ancora individuato il soggetto affidatario.
0. 6. 0300. 2. Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di servizi idrici). - 1. Per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1, sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
6. 0300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Soppressione degli Ato e nuove disposizioni in materia di servizio idrico). - 1. Il presente articolo provvede al riordino della normativa nazionale in materia di servizio idrico di cui al titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi idrici, assicurando un adeguato livello di tutela secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:
a) riorganizzare il servizio idrico su base provinciale al fine di ottimizzare e ridurre i costi di funzionamento;
b) semplificare le procedure di affidamento della gestione dei servizi al fine di realizzare un contesto concorrenziale più favorevole in conformità ai principi comunitari in materia di appalti pubblici e servizi pubblici;
c) favorire, a parità di servizio reso e di qualità della vita, un uso più razionale delle risorse tramite l'adozione di interventi diretti alla promozione del risparmio idrico e al contenimento dei consumi;
d) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture idriche necessarie per il funzionamento della rete, tramite il ricorso a finanziamenti comunitari, l'accesso al credito e la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo di rotazione;
e) favorire una politica tariffaria collegata agli investimenti.
3. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in esso ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
4. A decorrere dalla medesima data, al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, sono trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
5. In deroga al comma 4, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico e in modo distinto da quella della provincia.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio idrico.
7. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
8. La gestione del servizio idrico è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.
9. Costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
10. I comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante una procedura competitiva, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui al presente articolo.
11. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea:
a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva.
13. La gestione del servizio può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 8, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve
essere alienata con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
15. Le imprese e le società esercenti i servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
16. I soggetti affidatari dei servizi idrici si impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi del comma 17 e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto di servizio.
17. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predisposizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitandolo al territorio della provincia interessata. Ove l'intesa non venga raggiunta provvede la regione.
18. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
19. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico, precisandone lo stato di funzionamento.
20. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
21. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
22. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
23. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
24. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
25. L'espressione «Autorità d'ambito», contemplata dagli articoli 151 e 152 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rapporti con i gestori del servizio idrico e poteri di controllo e sostitutivi, deve d'ora in avanti intendersi riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province.
6. 01. Urso, Saglia, Raisi.