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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Componentistica dei veicoli a motore).
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».
3. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 2 del medesimo articolo 78. Alla medesima data entra in vigore il comma 2 del presente articolo ed è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Componentistica dei veicoli a motore).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 61, comma 2, sopprimere la parola: 5.
*5. 10. Uggè.
(Approvato)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 61, comma 2, sopprimere la parola: 5.
*5. 200. Attili, Rotondo, Burgio.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: Le modifiche aggiungere le seguenti: della componentistica, delle parti di carrozzeria, nonché
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: Le modifiche aggiungere le seguenti: della componentistica, delle parti di carrozzeria, nonché
5. 52. Alfredo Vito, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: L, M1 ed N1 con le seguenti: M1 ed N 1 e con esclusione di quelle al telaio.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:
a) ciascuna modifica ammessa è certificata da apposita relazione tecnica di un ente individuato con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che attesta, per singolo veicolo, la possibilità e la regolare esecuzione dell'intervento;
b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da pertinenti direttive comunitarie ovvero da equivalenti regolamenti ECE/ONU e attesta che le caratteristiche del veicolo modificate sono equivalenti o superiori a quelle originarie del veicolo.
sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:
2. Con il decreto di cui alla lettera a) del comma 1, sono altresì individuati i requisiti degli enti che rilasciano la relazione tecnica di cui alla medesima lettera a), nonché i tipi di modifiche ammissibili e le modalità di aggiornamento della carta di circolazione.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione di categorie diverse da quelle indicate al
comma 1 sono consentite con le modalità stabilite con il decreto previsto al medesimo comma l, lettera a).
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione dei decreti di cui al comma l. Dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica l6 dicembre 1992, n. 495.
5. 7. Attili, Rotondo, Fiano, Burgio.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: L, M1 ed N1 aggiungere le seguenti: e dei loro rimorchi.
5. 3. Fava, Allasia.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: L, M1 ed N1 aggiungere le seguenti: e limitatamente ad interventi di ordine estetico e sportivo.
5. 202. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli, Pezzella, Proietti Cosimi, Lamorte.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: L, M1 ed N1 aggiungere le seguenti:, che riguardano la sola sostituzione, intesa anche come modifica, di componenti non strutturali dei veicoli stessi, né incidenti sulla loro destinazione o tassazione automobilistica,
5. 11. Uggè.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento a interventi di natura sportiva o estetica concernenti aerodinamica, assetto interni e propulsore;
5. 8. Attili, Burgio.
Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e a condizione che esse vengano notificate all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri territorialmente competente in base alla residenza del consumatore, all'atto della loro realizzazione, e che detto ufficio non esprima riserve entro i sessanta giorni successivi alla notifica.
5. 12. Uggè.
Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione o della installazione aggiuntiva ai fini del miglioramento delle caratteristiche funzionali del veicolo, con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale;
b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti utilizzati per la sostituzione sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso ovvero, nel caso di componenti aggiuntivi, determinino un miglioramento
delle caratteristiche funzionali del veicolo sempre nel rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso.
5. 50. Valducci, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a), dopo le parole: apposita relazione aggiungere le seguenti: tecnica, rilasciata da un ente abilitato e riconosciuto competente dalle case costruttrici dei veicoli interessati.
5. 204. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ente che ha preventivamente fino alla fine della lettera, con le seguenti: servizio tecnico di omologazione di veicoli e loro componenti designato dal Ministero dei trasporti o dalle corrispondenti autorità di omologazione di altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Il Ministero dei trasporti può inoltre designare ulteriori enti di certificazione di cui alla lettera a) secondo le modalità adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 203. Attili, Rotondo, Burgio.
Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dei trasporti provvede con proprio decreto a prevedere forme di tutela per i brevetti depositati da aziende italiane. Nel medesimo decreto sono individuate procedure per verifiche tecniche periodiche, al fine di certificare il permanere delle caratteristiche di cui alla lettera b) e l'indicazione di requisiti per la tracciabiltià dei prodotti immessi sul mercato.
5. 2. Fava, Allasia.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.
5. 4. Fava, Allasia.
Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: alle caratteristiche fino a: modificato con le seguenti: consentita senza visita e prova
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed è abrogato con le seguenti: e, per le modifiche consentite senza visita e prova, non si applica
5. 9. Attili, Rotondo, Burgio.
Al comma 1, capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, devono altresì essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i componenti elettrici devono essere conformi, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'unione Europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura
nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici».
5. 206. Trepiccione, Bonelli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In via transitoria e per le sole categorie di veicoli previste all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo articolo 78, comma 2.
5. 201. D'Agrò.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis - (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992) - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il Ministro dei trasporti può, per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le revisioni annuali previste per i veicoli a motore capaci di contenere oltre 16 persone ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e loro rimorchi a consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte di autoriparazione che svolgano la loro attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ognuna almeno in una diversa sezione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni».
5. 01. Uggè, Campa, Tassone.