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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 8)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).
1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis - (Disposizioni in favore dell'hub portuale di Taranto) - 1. Al fine di favorire un maggior impulso commerciale, derivante dalla realizzazione della piastra logistica dell'hub portuale di Taranto, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte alla costituzione della zona franca del Porto di Taranto, estesa a tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria
«Bellavista» ai sensi dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
10. 01. Franzoso, Campa.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis (Misure economiche per agevolare il trasporto combinato) - 1. Per agevolare il trasporto combinato delle merci strada-ferrovia il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato per finalità di cui alla lettera b) del successivo comma 1122. A tal fine, alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero dei trasporti e con un'impresa ferroviaria o con un operatore ferroviario intermodale a realizzare un quantitativo minimo di trasporti combinati strada-rotaia, è riconosciuto un contributo in funzione delle unità di carico-chilometro effettuate sul territorio italiano nel triennio 2007-2009. La misura del contributo ed i requisiti per l'erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. In favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi contrattualizzato ai sensi del comma è disposta la deroga all'applicazione dei divieti di circolazione nei giorni festivi ed in quelli previsti dal calendario fissato annualmente dal Ministro dei Trasporti, a condizione che i veicoli circolino nel raggio massimo di 150 chilometri dal centro ferroviario di imbarco o sbarco delle unità di carico.
3. Per agevolare il trasporto combinato delle merci strada-ferrovia Ministro dei Trasporti può disporre la soppressione dalla tassa automobilistica dovuta per i trattori, e per la loro parte rimorchiabile, destinati dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi al prevalente servizio di trasporto di unità di carico, quali semirimorchi, casse mobili e container da spedire per ferrovia. Al riguardo si considera prevalente la destinazione del trattore alla movimentazione delle indicate unità di carico, quando questa è svolta per la maggior parte del periodo annuale, con specifica dichiarazione da parte della stessa impresa di autotrasporto.
10. 03. Uggè.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis - (Misure per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci) - 1. Per sostenere lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferrovia delle merci le disponibilità residue di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 sono integrate con il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stanti le finalità di cui alla lettera b) del comma 1122. I contributi sono riconosciuti con le mo- dalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2004, n. 340.
*10. 0200. Zanetta.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis - (Misure per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci) - 1. Per sostenere lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferrovia delle merci le disponibilità residue di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 sono integrate con il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stanti le finalità di cui alla lettera b) del comma 1122. I contributi sono riconosciuti
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2004, n. 340.
*10. 0201. Adenti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Delega al Governo in materia di trasporto merci) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi riguardanti le seguenti materie, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina del soccorso stradale in autostrada, istituendo un apposito elenco dei soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, ad eseguire servizi di soccorso in autostrada, al fine di garantire la possibilità di scelta agli utenti tra una pluralità di imprese autorizzate a renderli;
b) istituzione di un documento obbligatorio della merce trasportata a bordo di veicoli al fine di garantire la tracciabilità del percorso da essa seguito, dal proprietario all'utilizzatore finale, e per assicurare l'individuazione delle responsabilità della catena del trasporto ai fini della sicurezza stradale e la trasparenza delle operazioni per il consumatore finale;
c) indicazione obbligatoria del prezzo del gasolio nelle fatture relative ai servizi di trasporto di merci su strada, al fine di garantire la corretta concorrenza tra le imprese del settore;
d) liberalizzazione della realizzazione degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti;
e) estensione alla associazioni di categoria presenti nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica del potere di rappresentanza in giudizio dei propri iscritti per materie d'interesse generale (class action);
f) introduzione di disposizioni normative volte al recupero delle risorse pubbliche destinate alle imprese di trasporto merci su strada, che non dimostrano di essere in regola con le disposizioni relative ai versamenti fiscali e previdenziali obbligatori;
g) istituzione di nucleo speciale di forze di polizia stradale, con la presenza di funzionari del Ministero dei Trasporti, per l'effettuazione di controlli e verifiche alle imprese che effettuano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose su strada, anche utilizzando in tal senso parte delle risorse messe a disposi zione dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori.
10. 0202. (già 11. 0202) Uggè.