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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 10)
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 13.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
Sopprimerlo.
*13. 200. Borghesi.
Sopprimerlo.
*13. 203. Valducci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13 - (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto) - 1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.»
13. 205. Marino, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nei casi di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, se la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato e nel caso in cui questi si sia avvalso di assistenza o consulenza legale, l'impresa provvede al pagamento dei relativi compensi professionali, dietro presentazione di fattura, in misura comunque non superiore alla quota del 10 per cento del risarcimento liquidato; l'impresa provvede inoltre al rimborso degli eventuali costi sostenuti dal danneggiato per consulenza medico-legale in caso di danni alla persona.
13. 206. (Nuova formulazione) Mantini.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 204. Squeglia, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Al comma 1, capoverso lettera e-bis), sopprimere le parole: o di sconti.
13. 202. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis - (Comunicazione unica per le attività produttive) - 1. Ai fini dell'inizio di un attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del Comune in cui tale attività viene insediata.
All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «può essere iniziata» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla p.a. interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla
c) al comma 3 le parole da: «nel termine di» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5 dopo la parola: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «2-bis».
2. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in
ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
3. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
4. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato della concessione edilizia entro il termine massimo di 30 giorni.
5. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento modificativo di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, attenendosi al seguente principio e criterio direttivo: per le finalità dell'articolo 3 comma 1 del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto «sportello unico», il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.
6. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.
7. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della p.a., questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
13. 01. La Loggia.
Sostituire il titolo 1 con il seguente Liberalizzazione dell'esercizio di talune imprese e professioni.
13. 0300. La Commissione.
(Approvato)