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Allegato A
Seduta n. 162 del 31/5/2007
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(Sezione 12 - Esposizione dei quadri di fine anno scolastico in rapporto alla normativa sulla tutela della privacy)
ARMOSINO e LEONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il «codice in materia di protezione dei dati personali», istituito con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ispirato alla tutela della riservatezza, dell'identità,
della dignità e delle libertà fondamentali dei cittadini, attraverso la protezione dei loro dati personali;
l'esposizione dei risultati scolastici di fine anno nei cosiddetti «quadri» rappresenta attualmente la modalità con cui sono resi di pubblico dominio i risultati finali e le ammissioni all'esame di maturità, conseguiti dagli studenti;
la notizia di una non ammissione o di una bocciatura crea nello studente un sentimento di grave disagio e frustrazione e, dalla sua pubblicità, ne deriva un'umiliazione maggiore legata, non solo all'insuccesso in sé, ma anche al fatto di essere esposto al giudizio o peggio alla derisione pubblica;
la pubblicazione dei quadri rappresenta un'evidente violazione dei principi ispirativi delle norme che tutelano la privacy, fatto reso ancora più grave se si considera che si riferisce prevalentemente a minorenni;
tale modus operandi delle scuole di ogni ordine e grado provoca evidenti disagi e sofferenze gratuite, che possono portare anche a gesti inconsulti, come testimoniano episodi dolorosi registrati tra il 2005 e il 2006, periodo in cui due minori si tolsero la vita dopo l'uscita dei quadri scolastici;
anche i voti positivi non andrebbero resi pubblici, poiché i confronti generano spesso conflitti, termini di paragone non necessari e inutili frustrazioni -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre da subito, anche con modifiche normative, il divieto di esposizione dei quadri di fine anno scolastico, nell'ottica della tutela della riservatezza degli studenti, specie di minore età, prevedendo, invece, che ogni comunicazione relativa al voto finale o all'ammissione agli esami di maturità sia effettuata direttamente e personalmente agli studenti ed ai loro genitori o, in casi specifici, ai loro tutori.
(3-00919)
(30 maggio 2007)