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Allegato B
Seduta n. 162 del 31/5/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARINELLO, MISURACA, GIUSEPPE FINI, GRIMALDI, IANNARILLI, LICASTRO SCARDINO, MINARDO, ROMELE e PAOLO RUSSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il regolamento (CEE) n. 2847/93 ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
il regolamento (CEE) n. 686/1997 ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare (cosiddette blue-box) per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca;
il regolamento (CEE) n. 2371/2002 ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal 1 gennaio 2004, ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore ai 15 metri a decorrere dal 1 gennaio 2005;
le unità di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono state esentate per circa quattro anni da qualunque onere e quelle di lunghezza superiore ai 18 metri per circa un anno, mentre non è stato
previsto alcun beneficio per le imbarcazioni di lunghezza fra 15 e 18 metri;
il decreto 1 luglio 2006, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha previsto il trasferimento agli armatori di tutti gli oneri derivanti dall'utilizzazione delle blue-box;
l'attuale sistema ha causato discriminazioni fra i vari segmenti della flotta, avendo prodotto regole differenti con riguardo all'intervento pubblico in ordine alla copertura dei costi di installazione, manutenzione e gestione dei sistemi satellitari;
tale situazione ha generato uno stato di diffuso malessere negli armatori della pesca, preoccupati per le conseguenze economiche e gestionali conseguenti alla introduzione dei sistemi di controllo satellitare in oggetto e all'obbligo di voltura delle utenze, così come disciplinato dalla vigente normativa;
i regolamenti rendono sì obbligatori i sistemi di localizzazione continua delle navi da pesca ma non impongono l'adozione di uno specifico modello, consentendo l'utilizzazione di «sistemi analoghi» -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative anche di carattere normativo al fine di concedere una proroga relativamente all'assunzione degli oneri economici da parte degli armatori o al fine di prevedere un finanziamento teso all'alleggerimento dei suddetti oneri;
se non ritenga opportuno, al fine di attenuare gli effetti negativi per le imprese, procedere ad una «liberalizzazione», consentendo agli armatori di poter utilizzare, in alternativa al sistema VMS, apparecchiature equivalenti, già presenti sul mercato, che risultano essere molto meno costose ma egualmente efficienti;
se non ritenga opportuno eliminare le attuali «ingessature» del sistema, superando l'attuale situazione di monopolio che si è determinata ad esclusivo favore delle poche società incaricate dei servizi di installazione, manutenzione e gestione delle blue-box, servizi che impongono la sottoscrizione di contratti onerosi ai pescatori i quali, di conseguenza, sono costretti a finanziare un bene strumentale per l'esercizio di funzioni pubbliche.
(5-01085)