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Allegato B
Seduta n. 162 del 31/5/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La XIII Commissione,
premesso che:
in materia di sostegno allo sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, agroambientale e forestale, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), reca numerose misure positive, sia di carattere ordinamentale, sia finanziario, che si devono valutare favorevolmente ai fini della crescita del settore primario nazionale. Ma è evidente altresì, che rispetto allo stallo vigente, esse rappresentano soltanto un primo iniziale progresso, se pure significativo, verso quello che dovrà essere un più esteso ed organico programma di interventi, volto al rafforzamento della competitività del sistema rurale del nostro paese;
con riferimento alla legge finanziaria 2007, si fa presente che fino ad oggi sono ancora inefficaci alcune importanti disposizioni di carattere agricolo, peraltro molto attese dal mondo degli operatori rurali, che per diventare attive necessitano di regolamenti di applicazione che purtroppo al momento non risulta si sia provveduto ad adottare. Nello stesso tempo occorre intraprendere una decisa azione riformatrice del sistema agricolo ed agroalimentare, allo scopo predisponendo interventi appropriati per lo sviluppo e la concentrazione delle imprese cooperative secondo le linee contenute nel Documento di Programmazione Economico e Finanziario (DPEF) 2007-2011;
nel processo di attuazione della legge n. 296 del 2006 sarebbe opportuno coinvolgere le rappresentanze del mondo agricolo e cooperativo nelle fasi istruttorie dei regolamenti richiesti dalle relative norme agricole, se del caso tramite l'istituzione di appositi tavoli tecnici rivolti ad approfondire le soluzioni più opportune;
relativamente al sistema rurale, tra le priorità che bisogna affrontare in seno al processo attuativo delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, le principali sono: il credito d'imposta; le incentivazioni per l'internazionalizzazione; la revisione dei certificati verdi; i biocarburanti;
due ulteriori questioni agricole, anche correlate al campo d'azione della legge n. 296 del 2006, da affrontare nell'immediato, sono la necessità di assegnare risorse più consistenti a norme di spesa che risultano essere scarsamente finanziate, e l'urgenza di correggere disposizioni che risultano di difficile interpretazione o addirittura inapplicabili;
in tema di riforme, si evidenzia che nel 2001, ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», si è avviato un percorso riformatore che ha determinato, tra l'altro, l'emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
successivamente, sulla base della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura», sono stati emanati 7 decreti legislativi, in particolare il n. 99 del 2004, il n. 102 del 2004, il n. 153 del 2004, il n. 154 del 2004, il n. 100 del 2005, il n. 101 del 2005 ed il n. 102 del 2005;
va fatto presente che sia la legge n. 57 del 2001, sia la legge n. 38 del 2003, in qualità di leggi delega, contengono ulteriori disposizioni direttive che non risultano essere state attuate in quanto non si è provveduto ad adottare i previsti decreti legislativi entro i termini allo scopo stabiliti;
da ultimo, all'inizio della XV Legislatura è stata approvata la legge 12 luglio 2006, n. 228, sulla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per
l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione». Ai sensi di tale legge il Governo è autorizzato ad adottare ulteriori decreti legislativi correttivi ed integrativi dei provvedimenti emanati in applicazione sia della legge n. 38 del 2003 sia della legge n. 57 del 2001. L'esecuzione di tale delega è stata sospesa ai sensi di un ordine del giorno approvato dal Parlamento in sede di approvazione finale del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati;
sarebbe auspicabile che entro i limiti e gli impegni assunti nei confronti del Parlamento, si provvedesse ad una efficace revisione dei decreti legislativi approvati dal 2001 ad oggi e se del caso, ove non fossero stati predisposti pertinenti progetti di legge di equivalente tenore, al completamento delle deleghe non ancora esercitate;
il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 2007-2011 prevede, tra l'altro, l'obiettivo di «accrescere la dimensione delle imprese favorendo i processi di concentrazione cooperativa nel settore agricolo»;
i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, emanati alla fine del dicembre 2006, hanno ridotto fortemente la possibilità di sostenere finanziariamente i progetti delle grandi imprese le quali dal 1o gennaio 2009 saranno private degli aiuti nazionali. Infatti, ai sensi del numero (196), del capitolo «VIII.F. Proposte di opportune misure», degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), di cui alla comunicazione del 27 dicembre 2007 della Commissione, è previsto che in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione proponga agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai nuovi orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che devono essere modificati e resi conformi agli orientamenti entro il 31 dicembre 2009;
ne deriva che soprattutto nei prossimi due anni sarebbe necessaria una forte accelerazione del sostegno pubblico alle aggregazioni strategiche cooperative tenuto conto che attualmente le misure in vigore sono inadeguate nelle modalità operative e nei relativi stanziamenti;
occorre, pertanto, rafforzare la competitività delle imprese cooperative leader e, nello stesso tempo, assicurare la crescita dimensionale sul territorio di un diffuso e articolato sistema di cooperative organizzate in filiere capaci di sostenere la concorrenza sui mercati interni e, soprattutto, esteri,
impegna il Governo:
a) in seno al procedimento di applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a dare attuazione alle seguenti disposizioni:
1) al credito d'imposta per investimenti di cui al comma 1075, in quanto, pur se non previsto, si ritiene necessario predisporre un provvedimento applicativo o atto equivalente, volto a chiarire che la norma si applica a tutto il territorio nazionale;
2) al credito d'imposta per l'internazionalizzazione di cui al comma 1090, allo scopo facendo in modo che in sede di predisposizione dei provvedimenti attuativi della misura, si rispettino i profili della governance cooperativa;
3) alla revisione dei certificati verdi, ai sensi del comma 382, soprattutto privilegiando le filiere agroenergetiche corte gestite direttamente dai produttori organizzati;
4) alle misure riguardanti i biocarburanti, di cui ai commi da 367 a 384;
b) in materia di revisione e semplificazione delle norme contenute nella legge finanziaria 2007 ad assumere iniziative, anche normative, volte a:
1) prevedere l'aumento del plafond finanziario per il credito d'imposta relativo agli investimenti, in maniera tale che per il 2007 lo stanziamento sia di almeno 50 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2008 e 2009 di almeno 100 milioni di euro;
2) disporre l'allineamento della normativa del credito d'imposta relativo agli investimenti con quella prevista dagli Orientamenti comunitari, attraverso l'eliminazione della deduzione degli ammortamenti e dismissioni dal valore dell'investimento per la determinazione dell'aiuto, in quanto il procedimento amministrativo oggi applicabile già risolve la problematica dell'esclusione degli investimenti di mera sostituzione, mentre il permanere di tale prescrizione penalizza eccessivamente i beneficiari;
3) determinare l'aumento del beneficio per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria sui mercati esteri (internazionalizzazione), in maniera tale che si adeguino gli attuali massimali di aiuto (previsti nel migliore dei casi al 18 per cento della sola spesa incrementale), a quelli ben più elevati consentiti dalla normativa europea, che possono raggiungere in via ordinaria il 50 per cento della spesa;
4) introdurre l'esenzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sui fabbricati strumentali delle cooperative agricole, in quanto le cooperative agricole sono discriminate nel pagare, ogni anno, ingenti somme di ICI ai Comuni che interpretano a loro vantaggio le norme vigenti che invece sono chiare e favorevoli anche alla cooperazione, essendo i fabbricati dei beni strumentali da considerarsi rurali e, come tali, in regime di esenzione;
5) applicare pienamente la riduzione del cuneo fiscale, dal momento che il 70 per cento delle imprese agricole opera in aree territoriali non coperte dalle agevolazioni contributive per le zone montane e svantaggiate. In effetti tali imprese pagano aliquote contributive pari a quelle degli altri settori produttivi per cui il costo del lavoro è oggettivamente troppo alto soprattutto in rapporto ai Paesi concorrenti. In tale contesto le disposizioni della Finanziaria 2007 in materia di cuneo fiscale andrebbero estese alle imprese che assicurano rapporti di lavoro con un minimo di 101 giornate di lavoro l'anno reiterate nel corso di almeno tre anni, stanti le previsioni dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (stabilità occupazionale) ed avviando una verifica del sistema previdenziale per rendere sostenibile la pressione contributiva in agricoltura (riordino aliquote e agevolazioni);
6) provvedere alla risoluzione del contenzioso tra imprese agricole ed INPS in materia di agevolazioni contributive in aree montane. Il comma 1, dell'articolo 44, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, esclude la cumulabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, creando notevoli e gravissime conseguenze alle imprese agricole interessate, tenuto anche conto che numerosi giudizi pendenti sono stati vanificati determinando problemi di restituzione delle somme relative alle suddette agevolazioni. Andrebbe pertanto istituita una procedura che consenta la regolarizzazione delle imprese agricole e cooperative interessate e che escluda o limiti la restituzione delle somme dovute all'INPS (sanatoria per chiudere il contenzioso in atto al fine di evitare ingiuste sperequazioni e penalizzazioni alle imprese);
7) fornire l'interpretazione corretta del decreto ministeriale 18 aprile 2005 del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai criteri di individuazione delle Piccole e Medie Imprese. In questo caso occorre un'opera di sensibilizzazione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico al fine di una corretta armonizzazione dei criteri previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 in rapporto alla governance delle imprese cooperative agricole definite dal nuovo diritto societario (per esempio la rilevanza dei conferimenti dei prodotti dai soci ai fini della determinazione delle posizioni dominanti, la corrispondenza dei diritti di voto rispetto il capitale sociale, eccetera). In effetti, l'applicazione rigida dei parametri del citato decreto alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, rischia di impedire a molte imprese il riconoscimento dello status di PMI con gravi conseguenze soprattutto per quanto riguarda l'esclusione dai benefici di talune misure in via di previsione nei Piani di Sviluppo Rurale e in tutti gli Aiuti di Stato;
8) procedere ad uniformare i limiti previsti dalla legge della montagna, segnatamente quelli di cui all'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, in materia di affidamento dei lavori ad agricoltori e cooperative forestali, allo scopo allineandoli ai quelli previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dal comma 1067, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006.
c) assumere iniziative normative volte a:
1) pervenire ad una legislazione di sostegno dei produttori organizzati in filiera;
2) prevedere il riconoscimento automatico della qualifica di organizzazione di produttori (OP) alle cooperative a mutualità prevalente, come in tal senso previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea;
3) specificare e confermare esplicitamente le condizioni per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale alle cooperative forestali, nonché che per tali cooperative si applichi l'aliquota IRAP agevolata;
4) aggiungere un nuovo ambito di intervento tra le azioni prioritarie previste dal comma 1112 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, relativamente alle misure di attuazione del protocollo di Kyoto, ed in particolare prevedendo che in tali misure vi siano anche le «Pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».
d) in materia di azioni per il rafforzamento, per lo sviluppo e per l'incremento della competitività delle imprese, a:
1) rifinanziare i contratti di filiera previsti ai sensi della disciplina di cui al decreto ministeriale 1o agosto 2003, recante «Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera», con la loro estensione a tutto il territorio nazionale;
2) rivedere i criteri di intervento dell'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) e contestualmente incrementare le relative risorse, finalizzandoli anche ai seguenti scopi:
2.1) revisione delle modalità di partecipazione al capitale sociale delle cooperative con condizioni di tasso e di durata migliorative rispetto alle attuali;
2.2) creazione di una partnership con i Fondi mutualistici delle Organizzazioni cooperative per sostenere, in particolare, i processi di concentrazione e d'integrazione (fusioni, incorporazioni eccetera), nonché di acquisizioni di imprese ed altresì di marchi commerciali;
2.3) previsione di una specifica provvista finanziaria in seno all'ISA stesso o ad ogni modo in una pertinente ed utile collocazione, per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agroalimentari in
grave difficoltà, che nel rispetto degli Orientamenti comunitari, e nell'ambito di una normativa atta a generare la concertazione tra le parti sociali a sostegno dei processi di riorganizzazione, favorisca un riordino strategico dell'agroalimentare cooperativo.
3) disporre una norma applicabile le cooperative, volta ad estendere in loro favore i benefici fiscali fino ad un livello di 1,8 milioni di euro, già previsti per le imprese di capitale che si concentrano nel biennio 2007-2008 (articolo 1, commi da 242 a 249 della legge n. 296 del 2006).
(7-00189) «Lion».