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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 7)
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Misure in materia di trasporto innovativo).
1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni devono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.
3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e fissa i requisiti di ordinegenerale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.
4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanza degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi dei trasporti innovativi, concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;
b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziate per l'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.
f) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai
fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11.
(Misure in materia di trasporto innovativo).
Sopprimerlo.
11. 1. Saglia, Urso, Raisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
11. 200. Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti: per prestazione di trasporto innovativo.
11. 205. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei soggetti individuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo, con esclusione dei soggetti che prestano servizio di taxi e di noleggio con conducente.
11. 202. Fava, Allasia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 4 agosto 2006, n. 248 aggiungere le seguenti: per i servizi svolti con autoveicoli M1.
11. 206. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle aziende che esercitano trasporto pubblico.
11. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per prestazione di servizi di trasporto innovativo con le seguenti: di linea per i servizi svolti con veicoli M2.
11. 207. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza limitazioni numeriche.
11. 201. Borghesi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: categorie d'utenti aggiungere la seguente: disagiate
11. 208. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché il trasporto per conto terzi mediante noleggio auto con conducente.
11. 8. Uggè.
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per tali prestazioni, gli enti locali favoriscono l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
11. 209. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni devono favorire con le seguenti: I comuni possono favorire.
11. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il solo trasporto di categorie disagiate, sono previsti, oltre a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentivi fiscali da determinarsi con successivo decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre posto un limite, per il solo trasporto di categorie privilegiate, alle licenze da stabilirsi ogni anno per un arco temporale di cinque anni.
11. 5. Urso, Saglia, Raisi.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le prestazioni di cui al comma 1, possono essere svolte esclusivamente nell'ambito territoriale dei comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: all'osservanza aggiungere le seguenti: del principio di territorialità sancito al comma 2 e
11. 210. Zipponi, Burgio, Provera, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole: I comuni favoriscono con le seguenti: I comuni possono favorire.
11. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici con le seguenti: promossi da soggetti che già operano nel settore dei servizi di TPL, nonché da soggetti autorizzati per il servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.
11. 9. Uggè.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti devono essere conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a nove posti ed oltre i nove posti.
11. 204. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli, Pezzella, Proietti Cosimi, Lamorte.
Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riferimento all'efficienza energetica dei veicoli e alla loro ecosostenibilità.
11. 13. Trepiccione, Bonelli.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compreso il rinnovo del parco delle autovetture destinate ai servizi di taxi e/o istituzione di servizi di noleggio con conducente.
11. 203. Uggè.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Il presente articolo si applica ai comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti.
11. 4. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico) - 1. Al comma 1 dell'articolo 15 dei Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 0201. Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca, Soffritti.