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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese,
con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
b) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
Titolo II
IMPRESA PIÙ FACILE
ART. 15.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
15. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
15. 301. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) individuazione di tempi certi e concordati per 1' allaccio ai servizi pubblici:
a tal fine deve prevedersi che i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi comunichino all'interessato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, i tempi di esecuzione, che in ogni caso non possono essere superiori a trenta giorni, qualora l'area dell'insediamento produttivo sia già servita; per le aree non servite, in ambito di conferenza di servizi sono concordati tempi definiti di fornitura. L'approvazione in ambito di conferenza dei servizi costituisce titolo per i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi all'esecuzione delle attività necessarie a consentire la fornitura.
15. 200. Franzoso, Lazzari, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
15. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
15. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione di prodotto) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».
15. 050. (Testo modificato nel corso della seduta) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.
2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».
2. L'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Le relative disponibilità confluiscono nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che è utilizzato ai fini della copertura degli oneri del presente articolo e delle compensazioni tra le amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
15. 051. Luciano Rossi, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari. Inoltre il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.
2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il gestore del conto fiscale, segnala separatamente all'Agenzia delle entrate, le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici, le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».
15. 0200. Giudice.