Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 12)
ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 37.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).
1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla parte II, titolo III, capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo
139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delleimposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni.
8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 37.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).
Al comma 1, capoverso, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 6, sopprimere le parole: utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi;
dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Alle attività e agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, comma 7, sostituire le parole: svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni con le seguenti: , per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.
37. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, comma 8, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, lettera d).
37. 300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Disposizioni in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza). - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, lettera f), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 53:
1) al comma 1, alinea, le parole: «prima od al momento della esecuzione del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto»;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 55:
1) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 64 nel caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1»;
d) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «dal giorno della conclusione del contratto o» e le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni» e le parole: «dal giorno della conclusione del contratto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «di dieci giorni» e «dal giorno in cui le informazioni sono ricevute integralmente dal consumatore».
37. 0202. Galante, Ferdinando Benito Pignataro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis. (Agevolazione Iva su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 18), le parole: «supporti audio-magnetici» sono sostituite dalle seguenti: «supporti audio-magnetici -informatici»;
2) al numero 35), le parole: «supporti audio-magnetici» sono sostituite dalle seguenti: «supporti audio-magnetici -informatici».
Art. 37-ter. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
37. 0205. Cancrini, Ferdinando Benito Pignataro.