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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 20)
ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 42.
(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).
1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.
2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.
5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».
6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 42.
(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazione nelle comunicazioni).
Al comma 1, sostituire le parole: ed il numero d'ordine 7 sono soppressi con le seguenti: è soppresso e il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
«7 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto - 0,70 - L'importo è dovuto anticipatamente».
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il servizio è fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
3. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica, l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque.
42. 200. Giuseppe Fini.
Al comma 2, dopo le parole: sono forniti aggiungere le seguenti: on line.
42. 201. Gianfranco Conte, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.