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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 40.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:
«12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 7) e n. 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecari, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
Titolo IIICITTADINO E CONSUMATORE
ART. 40.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).
Sopprimerlo.
40. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, sopprimere le parole da: ; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare fino alla fine del comma.
40. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole:; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
40. 200. Gianfranco Conte, Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 2, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, rimborso che può essere effettuato anche mediante surrogazione degli eredi al piano di ammortamento.
40. 201. Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Franzoso, Di Centa, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Lazzari.
(Approvato)