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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
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(Sezione 11 - Iniziative per modificare la normativa che prevede il fermo amministrativo dell'autoveicolo e l'accensione di ipoteca in caso di mancato pagamento delle multe relative a violazione del codice della strada)
N)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, per sapere - premesso che:
l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il decreto legislativo n. 46 del 1999 e successivi provvedimenti legittimano i comuni ad operare il fermo amministrativo delle automobili contravvenzionate o addirittura ad accendere ipoteca sugli immobili di proprietà del contravventore in caso di mancato pagamento;
tale norma ha provocato enormi danni ai presunti debitori, che spesso si sono visti revocare o non concedere affidamenti bancari per ipoteche iscritte, senza riceverne comunicazione alcuna;
le notifiche degli atti preliminari all'iscrizione di ipoteca e l'iscrizione della ipoteca stessa sono affidate al servizio postale, con tutti i limiti che questo presenta;
le amministrazioni comunali, come appare con grande evidenza sulla stampa di questi giorni, gestiscono con grave leggerezza e colpa il servizio contravvenzioni, spesso duplicando le multe e ancora più spesso non registrando gli avvenuti pagamenti; non tengono, inoltre, in alcun conto i ricorsi e le opposizioni, fino al punto, addirittura, di non prendere atto delle sentenze di condanna pronunciate dai giudici di pace;
al cittadino rimane sempre l'onere della prova dell'avvenuto pagamento; ciò comporta sempre defatiganti code tra vari uffici;
risulta oltremodo complicato, avuta la certezza di non essere debitore, ottenere lo sgravio dall'ufficio contravvenzioni e successivamente la cancellazione della ipoteca o del fermo macchina da parte dell'esattoria comunale;
le iscrizioni di ipoteche sono effettuate per somme fino a 4/6 volte il valore del debito;
ulteriori somme sono infine necessarie per la cancellazione dell'iscrizione;
spesso il cittadino subisce passivamente il danno, non avendo altra via di difesa se non quella di rivolgersi alla magistratura con tempi a tutti noti -:
quali provvedimenti si intendano realizzare per porre fine a tale iniquo comportamento che danneggia in modo irreversibile il cittadino;
se, considerate le maggiorazioni richieste, non si finisca, di fatto, per praticare tassi di interesse che superino quelli usurai;
come consentire al contravvenzionato, una volta accertata la legittimità del debito, il pagamento in bonis del dovuto, magari a rate;
come intenda alleggerire i tribunali, gli uffici giudiziari, gli uffici dei giudici di pace, gli uffici delle esattorie comunali ed infine gli uffici contravvenzioni dei comuni di vertenze, a detta degli interpellanti, inutili e impedire danni spesso irreversibili a carico del cittadino.
(2-00508)
«Buontempo, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini, Bono, Buonfiglio, Castellani, Giorgio Conte, Gamba, Germontani, Holzmann, Leo, Mancuso, Amoruso, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Rampelli, Rositani, Barani, Ciccioli, Ciocchetti, Cossiga, Del Bue, Dell'Elce, Dionisi, Frassinetti, Garagnani, Forlani, Pelino, Stucchi, Tassone».