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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).
1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;
b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;
d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;
e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;
f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;
g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;
h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;
i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;
l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;
m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 20 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Oneri per interesse su revolving cards). - 1. Le carte di credito, che abilitano il titolare ad effettuare prelievi di contante e acquisti di beni e servizi con pagamento differito presso qualsiasi
esercizio convenzionato con l'emittente, sono regolate a tassi di interesse effettivi non superiori al prime-rate ABI aumentato di tre punti.
41. 0208. Baldelli, Castellani, Bosi, Buemi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Ricomposizione fondiaria). - 1. Nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore catastale inferiore a 5.000 euro, gli oneri per le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
41. 0202. Milanato, Laurini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Ricomposizione fondiaria). - 1. Nei trasferimenti fondiari di terreni agricoli aventi valore commerciale inferiore a 5.000 euro, gli oneri notarili sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
41. 0203. Giudice.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: la cessione o.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 5 euro.
0. 41. 0300. 2. Azzolini, Alfredo Vito.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale con le seguenti: mobili di valore.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 41. 0300. 3. Azzolini, Alfredo Vito.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 200 mila euro.
0. 41. 0300. 1. Buffo, Nicchi, Scotto.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 1 euro.
0. 41. 0300. 4. Alfredo Vito, Azzolini.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, anche dai dirigenti fino alla fine del comma.
0. 41. 0300. 10. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0. 41. 0300. 6. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
0. 41. 0300. 7. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole da:, anche dai dirigenti fino alla fine del comma.
0. 41. 0300. 8. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione sopprimere il comma 3.
0. 41. 0300. 9. Mura, Borghesi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili). - 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore o, nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
41. 0300. La Commissione.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Trasparenza nei trasferimenti immobiliari). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la tutela dei consumatori in ambito di trasferimento dei beni immobili, è inopponibile qualsiasi ipoteca, gravame o vincolo comunque definito su beni immobili, se non iscritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
41. 0252. (già 42. 052). (nuova formulazione) Turco.