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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 2)
ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 58.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: »Disposizioni per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori"; tale titolo è seguito dall'anno di riferimento.
2. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è assicurato dalla legge annuale di cui al comma 1 per la promozione della concorrenza, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato ed assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 1 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
b) illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge che rimuovono gli ostacoli alla libera concorrenza e migliorano la tutela del consumatore;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle disposizioni correttive di leggi, decreti, regolamenti e provvedimenti necessari per rimuovere o prevenire le situazioni distorsive del mercato;
d) fornisce l'elenco degli atti normativi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 59 della presente legge, con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere tali situazioni distorsive, ad assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'elenco è predisposto dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tempo utile e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 58.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori).
Subemendamenti all'emendamento 58. 300. della Commissione
All'emendamento 58.300. della Commissione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In applicazione del principio di sussidiarietà, nell'ambito del disegno di legge di cui al comma 1 il Governo provvede a rafforzare i poteri di verifica e di controllo, nonché di legittimazione ad agire e stare in giudizio, delle associazioni consumeristiche presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis le associazioni utilizzano risorse proprie e sono rimborsate delle spese sostenute, previa presentazione di adeguata documentazione, utlizzando gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
0. 58. 300. 3. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Baldelli.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 2, lettera a), dopo le parole: legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché con gli atti e le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), f) ed h), e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Conseguentemente:
lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per promuovere la concorrenza nel settore dei contratti pubblici.
0. 58. 300. 1. Iannuzzi, Mariani.
All'emendamento 58. 300. della Commissione, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) disposizioni volte a garantire i consumatori, in ambito di servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti di costo del bene fornito;
0. 58. 300. 8. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Approvato)
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: favorire fino alla fine della lettera con le seguenti: garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare tenendo conto delle situazioni
di svantaggio per le condizioni di mercato asimmetriche e per la sussistenza di situazioni di cartello tra imprese.
0. 58. 300. 4. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
All'emendamento 58. 300. della Commissione, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: e i livelli essenziali fino alla fine della lettera con le seguenti: e la fruizione dei servizi di fornitura essenziali, quali acqua, gas ed elettricità, al minor prezzo possibile.
0. 58. 300. 9. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) disposizioni che tengano conto delle proposte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 136, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e dei consumatori.
0. 58. 300. 5. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) in relazione ai servizi di fornitura essenziali quali acqua, elettricità e gas, disposizioni che introducano nella normativa a tutela dei consumatori e della competitività delle imprese, il principio del «miglior servizio possibile al minor costo possibile», quale elemento fondante del progresso civile ed economico nazionale, da adottare anche in deroga alle disposizioni sulla concorrenza, qualora risulti che la loro applicazione comporti un aumento delle tariffe a carico dell'utenza a causa delle condizioni del mercato e delle infrastrutture di fornitura, prevedendo inoltre, in ciascun ambito, apposite disposizioni sanzionatorie per le relative violazioni.
0. 58. 300. 10. Turco, Beltrandi, Fava, Pedrini.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) disposizioni che garantiscono l'accessibilità universale dei beni e dei servizi;
0. 58. 300. 2. Burgio, Provera, Ferrara, Zipponi, Falomi.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 3, sostituire le parole: parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e con la seguente: associazioni.
0. 58. 300. 6. Lazzari.
All'emendamento 58.300. della Commissione, comma 4, sopprimere le parole: alla concorrenza e.
0. 58. 300. 7. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 58. - (Legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati per i profili di competenza, un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
2. La legge annuale di cui al comma 1 reca:
a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al
Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
b) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e l'apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche, nonché per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.
3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico convoca pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti ai fini dell'acquisizione di osservazioni e proposte.
4. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione del Ministro dello sviluppo economico sui limiti, gli ostacoli e le distorsioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori e sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, assicura, anche mediante la promozione di intese e di accordi fra le regioni, gli enti locali ed il Governo, la piena attuazione della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori e delle altre disposizioni dell'ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori e promuove ulteriori livelli di apertura dei mercati e tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Conferenza unificata approva e trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.
58. 300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In applicazione del principio di sussidiarietà, nell'ambito del disegno di legge di cui al comma 1 il Governo provvede a rafforzare i poteri di verifica e di controllo, nonché di legittimazione ad agire e stare in giudizio, delle associazioni consumeristiche presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis le associazioni utilizzano risorse proprie e sono rimborsate delle spese sostenute, previa presentazione di adeguata documentazione, utlizzando gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
58. 201. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti:, nonché dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché con gli atti e le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), f) ed h), e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per promuovere la concorrenza nel settore dei contratti pubblici;
al comma 3:
lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
lettera b), dopo le parole: libera concorrenza aggiungere le seguenti:, anche nel settore dei contratti pubblici,
lettera d), dopo le parole: tutela dei consumatori aggiungere le seguenti:, nonché a promuovere la concorrenza nel settore dei contratti pubblici.
58. 200. Iannuzzi, Mariani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) disposizioni che tengano conto delle proposte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 136, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
58. 202. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 deve altresì recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
58. 203. Spini, Bandoli, Lomaglio, Di Salvo, Buffo, Leoni, Fumagalli, Zanotti, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Baratella, Grillini, Maderloni, Pettinari, Rotondo.