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Allegato A
Seduta n. 169 del 13/6/2007
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(A.C. 2600 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attribuisce al Governo la delega per il recepimento, fra le altre, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
il comma 4 dell'articolo 1 consente un periodo di due anni per adottare ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento,
impegna il Governo
nel rispetto dei principi comunitari, a tenere conto dell'avviso comune che le parti sociali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore hanno definito.
9/2600/1. Uggè.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attribuisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
la direttiva ha l'obiettivo di stabilire linee direttrici minime comuni per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità;
la direttiva richiede agli Stati membri che siano rispettati alcuni principi, tra cui: la parità di trattamento per tutti i possessori di titoli della società emittente; la tutela dei destinatari dell'offerta che devono ricevere in tempo utile un documento
di offerta contenente tutte le informazioni necessarie per decidere con cognizione di causa; l'obbligo per l'organo di amministrazione della società emittente di esprimere il suo parere circa le ripercussioni dell'offerta sull'occupazione e sulla sede dell'attività della società;
la delega legislativa per il recepimento della direttiva comunitaria concernente le offerte pubbliche di acquisto è adottata secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'ordinamento italiano prevede per gli amministratori l'obbligo di ottenere l'accordo degli azionisti rispetto all'adozione di misure difensive a fronte di OPA e l'obbligo di sospendere i diritti speciali dei soci relativi a talune azioni in pendenza di OPA,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di stesura dei decreti di recepimento della presente delega legislativa, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare le società italiane oggetto di offerta pubblica di acquisto da parte di società estere, per garantire parità di trattamento alle imprese italiane, rispetto a quelle degli altri Paesi europei, subordinando l'applicazione in Italia di alcune norme alla condizione che analoghe norme siano previste dall'ordinamento della società estera che promuove l'offerta pubblica di acquisto.
9/2600/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fugatti, Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame il Governo ottiene la delega a recepire la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
pur essendo in vigore il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il codice della strada fa tuttora riferimento al regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio, tanto che la polizia stradale continua ad applicare il regolamento del 1985 proprio per quel che riguarda l'orario di lavoro e in particolare il sistema di sanzioni;
avvantaggiandosi di ciò gli autisti di mezzi pesanti disonesti circolano privi dei registri e gettano via i dischi del cronotachigrafo, facendosi forti del fatto che, senza una registrazione del tempo di guida, la polizia stradale non può contestare il mancato riposo e non può bloccare né l'autista né il mezzo;
di conseguenza gli autisti incoscienti guidano senza osservare i turni di riposo e sono avvantaggiati rispetto agli onesti;
sono frequenti gli incidenti che coinvolgono mezzi pesanti condotti da autisti sottoposti a carichi di lavoro esagerati; da ultimo, si ricorda il caso della morte di due scolari in seguito all'incidente causato dall'uscita di strada dell'autobus su cui viaggiavano i medesimi scolari, provocato da un colpo di sonno dell'autista;
i controlli sono rari e le sanzioni lievi, tanto che sia agli autisti che alle società conviene non osservare i tempi di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare al più presto, nei provvedimenti riguardanti il codice della strada, una riforma delle sanzioni che rendano efficaci le norme sul controllo del tempo di lavoro dei conduttori di mezzi pesanti e, in particolare, un tempo di riposo obbligatorio minimo da rendere applicabile immediatamente agli autisti di mezzi che non siano in grado di fornire registrazione da cui si evinca che i tempi di riposo sono stati rispettati.
9/2600/3. Buontempo.
La Camera,
premesso che:
nel quadro dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n 262, in data 13 settembre 2006 la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha proceduto all'audizione di rappresentanti dell'Assofiduciaria le cui istanze sono state unanimemente ritenute condivisibili;
conseguentemente, nei pareri resi, rispettivamente, 1'8 novembre 2006 Commissioni riunite 6a e 10a del Senato e il 15 novembre 2006 dalle Commissioni riunite VI e X della Camera sullo schema di decreto legislativo di coordinamento fra la suddetta legge n 262 del 2005 ed il testo unico bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) è stata inserita la sollecitazione a riaprire la possibilità di iscrizione delle società fiduciarie nella sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare e ad abilitarle a svolgere tutti i servizi di investimento in condizioni di parità con le altre SIM;
tale sollecitazione non è stata accolta in quella fase dal Governo, in quanto la materia dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento avrebbe potuto meglio costituire oggetto di riesame organico in sede di attuazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID);
permangono immutate le esigenze rappresentate nei sopra ricordati pareri parlamentari dell'8 e del 15 novembre 2006, come già rilevato dall'altro ramo del Parlamento con l'ordine del giorno G1.100 accolto dal Governo nella seduta del 22 febbraio 2007;
appare opportuno che il Governo dia seguito all'impegno assunto al Senato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere la modifica dell'articolo 199 del testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58), nel senso che le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, siano abilitate a svolgere i servizi di investimento previsti dal TUF alle medesime condizioni delle altre SIM, purché:
i criteri di delega dell'attuazione della direttiva MIFID, contenuti nell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, consentano la modifica dell'articolo 199 del testo unico della finanza nel senso sopra indicato;
siano costituite in forma di S.p.A.; destinino allo svolgimento dei servizi di investimento uno specifico patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal secondo comma del medesimo articolo; si iscrivano in una speciale sezione dell'albo delle SIM; siano sottoposte esclusivamente alle norme del TUF per lo svolgimento dei servizi di investimento;
siano adottate le misure necessarie ad evitare che con l'estensione dell'autorizzazione alle fiduciarie possano venirsi a creare condizioni discriminatorie o di svantaggio competitivo a danno di altre categorie di intermediari autorizzati, quali le SIM o le società di gestione del risparmio.
9/2600/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Tolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attribuisce al Governo la delega a recepire la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
impegna il Governo
a istituire in tempi brevi un tavolo di concertazione con i rappresentanti della
categoria delle imprese di autotrasporto, per acquisire informazioni utili alla stesura delle disposizioni dei decreti delegati.
9/2600/5. Pini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attribuisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
la direttiva ha l'obiettivo di stabilire linee direttrici minime comuni per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare in futuro provvedimenti in materia di OPA, per assicurare reciprocità delle regole attinenti alle misure difensive applicate nei Paesi di provenienza delle società estere interessate all'acquisizione di partecipazioni di controllo di società italiane.
9/2600/6. Filippi, Fugatti, Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attribuisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
la direttiva ha l'obiettivo di stabilire linee direttrici minime comuni per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare in futuro provvedimenti che prevedano, nei casi di offerte pubbliche di acquisto da parte di società estere, obblighi particolari degli amministratori per l'adozione di misure difensive e sospensione dei diritti speciali dei soci, solo se i medesimi obblighi sono previsti anche secondo il diritto dello Stato di appartenenza delle società estere acquirenti.
9/2600/7. Garavaglia, Fugatti, Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame delega il Governo al recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
il settore dell'autotrasporto soffre da tempo una condizione di crisi dovuta alla difficile competitività rispetto alle imprese comunitarie;
si rende pertanto necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore e una sua maggiore competitività;
impegna il Governo
ad istituire, un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di concordare iniziative volte ad assicurare maggiore competitività nel settore.
9/2600/8. Alessandri.
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo, concernente le offerte
pubbliche di acquisto (OPA), indica le linee direttrici minime per lo svolgimento di OPA e mira a fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità, istituendo un quadro di princìpi comuni e di requisiti generali che gli Stati membri devono attuare attraverso norme più dettagliate;
come ha rilevato lo stesso sottosegretario Massimo Tononi, la suddetta normativa è stata frutto di un difficile compromesso in sede comunitaria e lascia aperti alcuni problemi di particolare rilievo, concernenti soprattutto l'applicazione della cosiddetta passivity rule, la disciplina relativa agli strumenti di difesa che le società bersaglio di un'offerta di acquisto possono porre in essere, nonché la previsione di una clausola di reciprocità, in base alla quale, nel caso in cui l'acquisizione del controllo di una società sia promossa da una società estera, talune norme della disciplina sono applicabili solo qualora esse si applichino anche alla società estera che lancia l'OPA;
alcuni Stati membri, tra cui Francia, Germania e Spagna, hanno adottato normative interne volte a tutelare le società nazionali da offerte di acquisto provenienti da società estere, con la previsione dei sopra citati strumenti di tutela;
la delega legislativa per il recepimento della direttiva comunitaria concernente le offerte pubbliche di acquisto è adottata secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'adozione di una o dell'altra misura incide profondamente sulla sorte delle società italiane, che rischierebbero di trovarsi in situazioni di debolezza e di svantaggio rispetto alle omologhe straniere,
impegna il Governo
a ponderare bene le problematiche sopra evidenziate nell'interesse delle società nazionali, valutando, in sede di adozione dello schema di decreto legislativo, l'opportunità di rendere opzionale per le società nazionali l'applicazione delle regole in materia di passività e di neutralizzazione delle azioni, nonché l'inserimento di una adeguata clausola di reciprocità, al fine di sottrarre le società italiane a possibili spregiudicate aggressioni e acquisizioni anche di carattere squisitamente speculativo, riferendo, altresì, alla Commissione competente, gli orientamenti secondo i quali intende provvedere all'attuazione della normativa comunitaria.
9/2600/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Germontani, Galletti, Gioacchino Alfano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame delega il Governo al recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
il settore dell'autotrasporto soffre da tempo una condizione di crisi dovuta alla difficile competitività rispetto alle imprese comunitarie, con evidenti ripercussioni sul livello di sicurezza stradale;
si rende pertanto necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore e una sua maggiore competitività in ambito europeo, anche al fine di migliorare la sicurezza della circolazione;
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie per la riforma del settore dell'autotrasporto, anche al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale.
9/2600/10. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2004/25/CE, in materia di offerte pubbliche di acquisto, conferisce agli Stati membri significativi spazi discrezionali in sede di adeguamento dei rispettivi ordinamenti a tale normativa, in particolare per quanto riguarda la facoltà di rendere opzionale l'applicazione delle regole in materia di passività e di neutralizzazione, nonché di prevedere che le predette regole si applichino alle società nazionali oggetto di un offerta pubblica promossa da una società estera solo nel caso in cui norme analoghe vigano anche nell'ordinamento della medesima società estera;
le decisioni in merito all'esercizio del predetto potere discrezionale costituiscono uno snodo essenziale per la definizione del quadro normativo in materia, la cui conformazione inciderà a sua volta in termini assai rilevanti sugli equilibri concorrenziali del mercato del controllo societario italiano, e, quindi, sui complessivi assetti del tessuto imprenditoriale nazionale;
la delega per il recepimento della direttiva 2004/25/CE non prevede specifici principi e criteri direttivi in materia, limitandosi a richiamare i principi di delega dettati in via generale dalla legge del 18 aprile 2005, n. 62;
l'esigenza di garantire in tempi rapidi l'approvazione definitiva del provvedimento legislativo, al fine di consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia per il ritardo nell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa recata da direttive contemplate dal disegno di legge, induce a non modificarne ulteriormente il testo;
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di integrare con specifici principi e criteri direttivi, attraverso un ulteriore intervento legislativo, la delega per il recepimento della direttiva 2004/25/CE, in materia di offerte pubbliche di acquisto, al fine di specificare l'ambito discrezionale che la direttiva stessa conferisce agli Stati membri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti a tale normativa, in particolare per quanto riguarda la facoltà di rendere opzionali per le società nazionali l'applicazione delle regole in materia di passività e di neutralizzazione, nonché per quanto attiene alla possibilità di introdurre una clausola di reciprocità (garantendo comunque il coordinamento con il regime relativo all'autorizzazione dell'assemblea di cui all'articolo 104 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ed assicurando la piena e tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari in merito agli orientamenti che il Governo maturerà in materia dopo l'approvazione della legge di delega e prima della predisposizione del relativo schema di decreto legislativo.
9/2600/11. Del Mese, Gianfranco Conte, Mungo, Gioacchino Alfano, Borghesi, Germontani, Ceccuzzi, Ceccarini, Galletti, Fincato, Tolotti.