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Allegato A
Seduta n. 170 del 14/6/2007
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(A.C. 1609 - Sezione 4)
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato poco dopo l'approvazione, avvenuta l'11 novembre 2004, da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, del disegno di legge recante disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, poi diventato la legge n. 43 del 2006, ha prodotto il seguente parere al Parlamento e al Governo (segnalazione del 2 dicembre 2004): «si rileva che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi provoca una significativa restrizione della concorrenza, comportando limitazioni all'entrata di nuovi operatori, fatta eccezione per le ipotesi in cui, sussistendo un'asimmetria informativa tra consumatore e professionista, sia necessario, al fine di garantire maggiori benefici per i consumatori, consentire l'accesso a determinate attività solo a quanti possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale, prevedendo a tal fine delle forme di selezione all'entrata, quali la formazione scolastica richiesta e il superamento di un esame di abilitazione, nonché un controllo sull'attività svolta dagli operatori. In assenza di tali presupposti, infatti, la previsione di forme di selezione all'entrata può comportare, sotto il profilo economico, un ingiustificato aumento dei costi dei servizi offerti, senza necessariamente garantire la qualità degli stessi. Ciò premesso, si rileva che, con specifico riguardo alle professioni oggetto del disegno di legge citato, [...] non sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l'imposizione di barriere all'accesso nel relativo mercato. Come già evidenziato nelle precedenti segnalazioni effettuate in proposito dall'Autorità e in particolare nella segnalazione relativa alle professioni sanitarie non mediche, si osserva, infatti, che, sotto il profilo della qualificazione professionale, le esigenze di tutela del consumatore possono essere integralmente soddisfatte con la previsione di un percorso formativo di livello universitario obbligatorio, come peraltro ribadito in materia dalla Commissione europea, da ultimo nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, che, seppur non direttamente attinente alle professioni sanitarie, esprime comunque dei principi generali in tema di attività professionali. In tale occasione, la stessa Commissione, dopo aver stigmatizzato il fatto che nella maggior parte degli Stati membri l'accesso alle professioni sia regolamentato con varie restrizioni di tipo qualitativo, ha rilevato che una limitazione all'accesso al mercato si ripercuote negativamente sulla concorrenza e sulla qualità dei servizi offerti, determinando un significativo aumento dei prezzi a cui, peraltro, non corrisponde sempre una qualità migliore dei servizi offerti. In tale contesto, ad avviso della Commissione, un intervento di regolamentazione dei servizi professionali risulta giustificato dall'esistenza di un'asimmetria informativa tra consumatore e professionista riguardo a quelle attività professionali il cui esercizio rappresenti un valore per la società in generale, comportando, in caso di inadeguatezza dell'offerta, costi sociali molto alti [...] circostanza che non sembrerebbe ricorrere nel caso di specie. [...] L'Autorità ritiene che il disegno di legge approvato
dal Consiglio dei Ministri possa determinare una restrizione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali nel settore sanitario non medico»;
la stessa Autorità il 14 aprile 2005, sul disegno di legge per una nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e per l'istituzione di un albo degli informatori scientifici del farmaco, ha rilevato che «la regolamentazione dei servizi professionali è appropriata solo se soddisfa esigenze di carattere generale e nei casi in cui si ritiene sia possibile sanare distorsioni presenti nel mercato»,
impegna il Governo
a tener conto delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9/1609/1. Poretti, Allasia.