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Allegato A
Seduta n. 170 del 14/6/2007
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 14 giugno 2007.
Albonetti, Amato, Aprea, Benedetti Valentini, Bersani, Bindi, Bafile, Boco, Bonelli, Bonino, Brugger, Buffo, Cacciari, Capitanio Santolini, Capodicasa, Casini, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Compagnon, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris, Fallica, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Marcenaro, Maroni, Martino, Mattarella, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Pagliarini, Palumbo, Parisi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Provera, Ranieri, Realacci, Reina, Rigoni, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Venier, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Amato, Aprea, Benedetti Valentini, Bersani, Bindi, Bafile, Boco, Bonelli, Bonino, Brugger, Buffo, Cacciari, Capitanio Santolini, Capodicasa, Casini, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Compagnon, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris, Fallica, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Marcenaro, Maroni, Martino, Mattarella, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Pagliarini, Palumbo, Parisi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Provera, Ranieri, Realacci, Reina, Rigoni, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Venier, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 13 giugno 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
BRIGUGLIO: «Norme per la rivalutazione automatica delle pensioni in relazione agli incrementi delle retribuzioni del personale in servizio» (2776);
FRASSINETTI: «Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche» (2777);
MISURACA: «Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela» (2778);
BRIGUGLIO: «Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni per agevolare l'accesso agli spettacoli da parte delle persone portatrici di handicap» (2779);
DI CAGNO ABBRESCIA: «Concessione di un contributo per la realizzazione della "Cittadella nicolaiana" della basilica di San Nicola di Bari» (2780);
CIRIELLI: «Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti» (2781).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 13 giugno 2007 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005» (2782);
dai ministri degli affari esteri e della giustizia:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno» (2783).
Saranno stampati e distribuiti.
Adesione di deputati a proposte di legge
La proposta di legge PEDRINI: «Disciplina della ricerca e della produzione di "farmaci orfani" » (295) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Astore.
La proposta di legge PEDRINI: «Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche» (946) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Astore.
La proposta di legge DELBONO: «Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1770) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rossi Gasparrini.
Trasmissione dal Senato.
In data 13 giugno 2007 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1201. - «Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale» (approvato dal Senato) (2784).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VIII Commissione (Ambiente):
SILIQUINI: «Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria» (866) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
FABBRI: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (2638) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, VII, IX, XII e XIV.
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
GARAGNANI ed altri: «Modifiche all'articolo 2513 del codice civile, in materia
di condizione di prevalenza del carattere mutualistico delle società cooperative, e all'articolo 1, commi 463 e 464, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti il regime tributario delle società cooperative e dei loro consorzi» (2709) Parere delle Commissioni I e V.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):
GAMBA ed altri: «Disposizioni per la realizzazione di attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili» (2639) Parere delle Commissioni I, V e XII.
Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 31 maggio 2007, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Buontempo n. 9/1287/104 accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 luglio 2006, concernente l'istituzione del garante per l'infanzia.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'infanzia competente per materia.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 138 del 18-27 aprile 2007 (doc. VII, n. 226)
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione), con il ricorso depositato il 6 aprile 2006;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello Stato, relativamente al medesimo atto, con il ricorso depositato il 12 aprile 2006:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 139 del 18-27 aprile 2007 (doc. VII, n. 227)
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 140 del 18-27 aprile 2007 (doc. VII, n. 228)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 552, della legge n. 311 del 2004 sollevata, in riferimento all'articolo 103 della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 141 del 18-27 aprile 2007 (doc. VII, n. 229)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'articolo 8, n. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol) ed all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 sollevate dalla regione Piemonte, in riferimento agli articoli 117, comma quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania, in riferimento agli articoli 114, 117, comma quarto, 118 e 119 della Costituzione, e dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 149 del 18 aprile-4 maggio 2007 (doc. VII, n. 230)
con la quale:
dichiara che non spettava al Tribunale di Messina adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla;
dichiara che spettava al tribunale di Messina emanare l'ordinanza in data 26-27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso - dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità - il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 150 del 18 aprile-4 maggio 2007 (doc. VII, n. 231)
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 151 del 18 aprile-4 maggio 2007 (doc. VII, n. 232)
con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 14):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 152 del 18 aprile-4 maggio 2007 (doc. VII, n. 233)
con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Alfredo D'Ambrosio, oggetto del procedimento civile pendente davanti al tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 19):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 159 del 18 aprile-8 maggio 2007 (doc. VII, n. 237)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, all'articolo 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali), dalla regione siciliana:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
sentenza n. 166 del 18 aprile-11 maggio 2007 (doc. VII, n. 240)
con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento del deputato Nicola Vendola;
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Nicola Vendola, oggetto del procedimento penale pendente davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2005 (doc. IV-ter, n. 13-A):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 173 del 22 maggio-1o giugno 2007 (doc. VII, n. 244)
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza di fissazione dell'udienza di trattazione adottata dal giudice istruttore del tribunale di Roma, sezione prima civile, nel giudizio r.g. n. 24632/05:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 174 del 22 maggio-1o giugno 2007 (doc. VII, n. 245)
con la quale:
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla procura della Repubblica di Venezia in data 13 ottobre 2005, nei confronti del dottor Giancarlo Galan, e al successivo decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal tribunale di Venezia, ufficio del giudice dell'udienza preliminare, in data 20 ottobre 2005:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla
I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 27 aprile 2007, sentenza n. 137 del 18-27 aprile 2007 (doc. VII, n. 225),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
con lettera in data 8 maggio 2007, sentenza n. 156 del 18 aprile-4 maggio 2007 (doc. VII, n. 234),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, della legge della regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale):
alla IX Commissione permanente (Trasporti);
con lettera in data 8 maggio 2007, sentenza n. 157 del 18 aprile-8 maggio 2007 (doc. VII, n. 235),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)», nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della predetta legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 54, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 114 e 118 della Costituzione, dalla regione Campania:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 8 maggio 2007, sentenza n. 158 del 18 aprile-8 maggio 2007 (doc. VII, n. 236),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 10 maggio 2007, sentenza n. 162 del 18 aprile - 8 maggio 2007 (doc. VII, n. 238),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 409, lettera d), della predetta legge n. 266 del 2005, promossa dalla Provincia
autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità);
dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 282, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9, numero 10; 16; 31; 49; 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, e agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla regione Emilia-Romagna, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli articoli 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, agli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, all'articolo 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), agli articoli 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;
dichiara non fondate le ulteriori questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 11 maggio 2007, sentenza n. 165 del 18 aprile-11 maggio 2007 (doc. VII, n. 239),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle attività produttive, con il ministro delle politiche agricole e forestali, con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 368, lettera b), numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano
stabilite con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 368, lettera d), numero 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 369, della legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 17 maggio 2007, sentenza n. 169 del 18 aprile-17 maggio 2007 (doc. VII, n. 241),
con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte; in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e all'articolo 3, lettera f), dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'articolo 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la regione siciliana e all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione siciliana; in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, agli articoli 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Friuli-Venezia Giulia;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'articolo 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione,
agli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte; in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e all'articolo 3, lettera f), dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, dalla regione Valle d'Aosta;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte; in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e all'articolo 3, lettera f), dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, dalla regione Valle d'Aosta:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
con lettera in data 17 maggio 2007, sentenza n. 170 del 18 aprile-17 maggio 2007 (doc. VII, n. 242),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
con lettera in data 23 maggio 2007, sentenza n. 171 del 9-23 maggio 2007 (doc. VII, n. 243),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 12 giugno 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11 del 2007, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 15 maggio 2007, e la relativa relazione concernente la gestione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle risorse destinate ai programmi di potenziamento dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal ministro della difesa.
Il ministro della difesa, con lettera del 25 maggio 2007, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione Pinotti ed altri n. 8-00043, approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 22 marzo 2007, concernente l'ulteriore ferma annuale degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri e all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione Duranti n. 5-00633, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 1o febbraio 2007, concernente la bonifica delle attrezzature dell'arsenale della marina militare di Taranto.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.
Trasmissione dal ministro delle infrastrutture.
Il ministro delle infrastrutture, con lettere del 31 maggio 2007, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Cacciari ed altri n. 9/1746-bis-B/33 e Picano n. 9/1746-bis-B/66, accolti dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2006, concernenti risorse da destinare alla realizzazione delle opere di ambientalizzazione (corridoio ecologico) del nuovo passante autostradale di Mestre e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Ghizzoni ed altri n. 9/1746-bis-B/269, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2006, riguardante la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), competenti per materia.
Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 giugno 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le seguenti delibere concernenti:
sciopero regionale dei Vigili del fuoco del Veneto proclamato per il giorno 18 giugno 2007;
sciopero del 5 giugno 2007 del personale dipendente dell'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 13 giugno 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, la delibera
in merito allo sciopero della durata di 4 ore proclamato per il giorno 2 luglio 2007, riguardante il personale dipendente dalla azienda ATI Rossi Bus di Roma.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 13 giugno 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (104).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonchè alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 24 luglio 2007.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.