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Allegato A
Seduta n. 170 del 14/6/2007
...
(Sezione 12 - Tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di accertamenti sull'assenza di tossicodipendenza per particolari categorie di lavoratori)
MELLANO - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi sugli stupefacenti) così recita:
«Articolo 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto
di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.»;
a quasi diciotto anni dall'entrata in vigore della suddetta disposizione di legge, periodo di tempo caratterizzato dall'alternarsi al potere di ben 13 Governi di diverse coalizioni, il decreto di individuazione degli appartenenti alle «categorie a rischio» non è stato ancora emanato -:
se intenda dare attuazione alla norma di cui in premessa. (3-00984)
(13 giugno 2007)