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Allegato B
Seduta n. 170 del 14/6/2007
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AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Interrogazione a risposta scritta:
EVANGELISTI. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
in Umbria, a seguito di una richiesta di referendum popolare abrogativo della legge regionale n. 15 del 1o agosto 1972 - in cui si equipara la «indennità dei consiglieri regionali umbri» a quella dei parlamentari nazionali - avanzata del comitato referendario della stessa regione e sostenuta con la raccolta di 13.800 firme, l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale ha riconosciuto con una delibera del
24 settembre 2004 l'ammissibilità del quesito referendario e con un'altra del 29 ottobre la regolarità delle firme;
la Presidente della giunta regionale umbra, in linea con le delibere di cui sopra, ha convocato i comizi elettorali referendari regionali per ben tre volte: la prima volta con decreto n. 12 del 27 gennaio 2005 per votare il successivo 5 giugno, la seconda con decreto n. 270 dell'11 ottobre 2005 indicando la giornata dell'11 giugno 2006 come data utile per il voto, e l'ultima volta con decreto n. 229 del 13 dicembre per votare il 10 giugno 2007;
ognuna di queste tre date indicate per l'espressione del voto referendario è stata sistematicamente sospesa, revocata e rinviata per sopravvenuta concomitanza con tornate elettorali, quali, progressivamente, quelle regionali, parlamentari e amministrative (se pur parziali) ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22/1997; tale articolo riportando come «il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative nel primo semestre dell'anno», ad avviso dell'interrogante contraddice sia l'articolo 22 dello statuto regionale dell'Umbria laddove afferma: «La regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia partecipativa e ne favorisce l'utilizzazione», sia il parere n. 742 della 1a sezione del consiglio di Stato dove chiaramente si esprime. «Nel bilanciamento dei contrapposti valori, l'ordinamento privilegia pur sempre gli istituti rappresentativi rispetto a quelli di democrazia diretta e tutela in via primaria, sia pure entro un arco temporale che deve essere ragionevolmente definito la libera espressione delle prerogative spettanti all'organo legislativo»;
in ultimo, con una nuova legge regionale, la n. 17 dell'8 maggio 2007, il consiglio regionale umbro ha abrogato e sostituito la legge regionale n. 15/1972, oggetto del referendum, mentre non ha approvato la delibera di inefficacia del referendum ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 22/1997. In suddetta legge sostitutiva, l'indennità dei consiglieri regionali è stata sganciata da quella dei parlamentari, come previsto dall'articolo 1 della abrogata legge regionale 15/1972, per assimilarla a quella dei magistrati di Cassazione, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17/2007; è noto che l'indennità dei parlamentari è agganciata proprio a quella dei magistrati di Cassazione -:
se non ritenga di dover impugnare, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, la legge regionale 8 maggio 2007, n. 17.
(4-04044)