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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - (Norme generali di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale) - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a fluidificare il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta perla sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità ed urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve es
sere successiva all'intimazione o agli altri strumenti di regolazione a disposizione degli organi medesimi».
01. 02. Gianfranco Conte.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - (Limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità) - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.».
01. 0100. Gianfranco Conte, Benedetti Valentini, Baldelli, Cicu, Verro, Campa.
All'articolo aggiuntivo 01.0200. della Commissione, capoverso, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere la seguente: non.
0. 01. 0200. 1. Leone, Uggè.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01 - (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei porti ove è istituita l'autorità portuale il presidente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può provvedere con proprio provvedimento a conferire al personale dell'autorità portuale o ad altro personale appositamente specializzato le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fermo restando l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 3».
01. 0200. (Versione corretta) La Commissione.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - (Modifiche agli articoli 53 e 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW».
Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anni sedici per guidare:» sono aggiunte le seguenti: «quadricicli leggeri».
01. 04. Tassone, Moffa.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.
01. 030. Stradella.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg., esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche.»
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 78 del decreto legislativo 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg., esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «, è soggetto alla sanzione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, a meno che il veicolo non sia accompagnato, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dalla prenotazione non scaduta della visita e prova stessa, ovvero, anche ove non prescritta la visita e prova, senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto»;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del medesimo decreto legislativo, introdotti dal presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto delle direttive comunitarie e dei regolamenti ECE/ONU applicabili, nonché della salvaguardia ambientale e della sicurezza stradale;
alla rubrica, dopo le parole: articoli 75, aggiungere la seguente: 78.
1. 102. Attili, Lovelli.
Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg, esclusi i motoveicoli ed i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto
sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche».
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg, esclusi i motoveicoli ed i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche.»;
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova»;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 100. Lovelli, Attili, Velo, Rotondo, Beltrandi.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 e euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
1-ter. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura) è sostituito dal seguente:
Veicoli di cui all'articolo 80, comma 4 del codice | Veicoli di cui all'articolo 80, comma 3 del codice |
---|---|
1. Dispositivi di frenatura | 1. Dispositivi di frenatura |
1.1. Freno di servizio | 1.1. Freno di servizio |
1.1.1. Stato meccanico | 1.1.1. Stato meccanico |
1.1.2. Efficienza | 1.1.2. Efficienza |
1.1.3. Equilibratura | 1.1.3. Equilibratura |
Veicoli di cui all'articolo 80, comma 4 del codice | Veicoli di cui all'articolo 80, comma 3 del codice |
---|---|
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore | 1.1.4. Spessore e stato del disco freno |
1.1.5. Spessore e stato del disco freno | |
1.2. Freno di soccorso | 1.2. Freno a mano |
1.2.1. Stato meccanico | 1.2.1. Stato meccanico |
1.2.2. Efficienza | 1.2.2. Efficienza |
1.2.3. Equilibratura | |
1.3 Freno a mano | |
1.3.1. Stato meccanico | |
1.3.2. Efficienza | |
1.4 Freno di rimorchio o di semirimorchio | |
1.4.1. Stato meccanico frenatura automatica | |
1.4.2. Efficienza |
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: articoli 75, aggiungere la seguente: 79.
1. 5. Fabris, D'Elpidio, Picano, Uggè.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
1-ter. All'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, appendice IX, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla prima colonna, dopo il punto 1.1.4., aggiungere il seguente: «1.1.5. Spessore e stato del disco freno»;
b) alla seconda colonna, dopo il punto 1.1.3., aggiungere il seguente: «1.1.4. Spessore e stato del disco freno».
1. 104. Beltrandi.
Sopprimere il comma 3.
1. 101. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1000 a euro 4000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52».
1. 103. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone, con decreto, la revisione generale delle macchine agricole di cui all'articolo 57, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e per la sicurezza ambientale, nonché lo stato di efficienza.
1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 individua un ente certificatore tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, maggiormente rappresentativo sul piano nazionale della filiera dei soggetti professionali privati e pubblici coinvolti nel mercato delle macchine agricole, con esperienza pluriennale, anche europea, nella certificazione delle macchine agricole, al quale affidare la vigilanza sulle omologazioni, sulle immatricolazioni e sulle revisioni generali delle macchine agricole, la certificazione delle officine autorizzate alla revisione generale delle macchine agricole, lo studio della sicurezza stradale ed ambientale delle macchine agricole. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recepisce, con decreto, il disciplinare tecnico predisposto dall'ente certificatore, che determina le modalità ed i criteri delle omologazioni, delle immatricolazioni e della revisione generale, le tariffe, i requisiti delle officine dedicate esclusivamente alla manutenzione delle macchine agricole da abilitare alla revisione generale di cui al presente articolo, le procedure di abilitazione e le procedure di controllo della permanenza dei requisiti abilitanti.
1-ter. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, sono sottoposte alla revisione generale entro il termine del quinto anno dall'immatricolazione. Le revisioni generali successive alla prima hanno cadenza triennale. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, circolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla revisione generale prevista dal comma 1, secondo il seguente calendario:
a) entro il 31 dicembre 2008 devono essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 1980;
b) entro il 31 dicembre 2009 devono essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 1990;
c) entro il 31 dicembre 2010 devono essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 2004».
1. 06. Fabris, D'Elpidio, Picano.