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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 27)
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10 bis. - 1. Il medico che diagnostica o individua una patologia dei suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, al fine di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente di guida.
2. II medico che non ottempera alla disposizione di cui al comma precedente, è soggetto alla pena prevista dagli articoli 480 e 481 dei codice penale in materia di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
3. Il Dipartimento dei trasporti terrestri, valuta a fronte della comunicazione di cui al comma 1, la necessità di disporre la revisione della patente di guida.
10. 030. Cancrini, Soffritti.
All'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo, primo periodo, sostituire le parole da: individua fino a: comunicazione con le seguenti: viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata.
0. 10. 0300. 1. Di Virgilio, Mazzaracchio, Gardini, Leone.
All'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo, primo periodo, sostituire la parola: individua con le seguenti: comunque accerta.
0. 10. 0300. 2. Cancrini, Falomi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Il medico che diagnostica o individua una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. Tali uffici valutano la necessità di disporre la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero la necessità di richiedere che il soggetto, non ancora titolare di patente, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative della presente disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
10. 0300. Governo.