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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
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(A.C. 2480-A/R - Sezione 7)
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).
1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 15.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, in materia di comportamenti eventualmente dolosi di guida) - 1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 593-bis - (Comportamenti eventualmente dolosi di guida) - 1. È responsabile a titolo di dolo eventuale o indiretto chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 nonostante la previsione dell'evento di un incidente stradale e accettando il rischio di una sua verificazione.
2. Nel caso di cui al primo comma, l'agente è punito con la reclusione da due a sei mesi e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida».
15. 014. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, in materia di guida aggressiva) - 1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 593-bis - (Guida Aggressiva) - 1. Chiunque metta in atto comportamenti
aggressivi di guida, violando le disposizioni sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate ed improvvise accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e comunque mettere in serio pericolo la sicurezza stradale, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di istituti specializzati».
15. 015. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Modifica all'articolo 689 del codice penale, in materia di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni) - 1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;
b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».
15. 06. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico) - 1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
15. 02. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali) - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
15. 03. Fabris, D'Elpidio, Picano.