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Allegato A
Seduta n. 178 del 27/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 3)
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 20.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali).
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale). 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponitica stradale). 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale installate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 233, nonché all'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, tramite apposizione di apposite sagome.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli di cui al comma 1 del presente articolo,
20. 0305. (ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - 1. Vige l'obbligo, per gli enti proprietari e concessionari di strade, di provvedere alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale installate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223.
2. Nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade che non rispettino quanto prescritto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 031. Pedrini, D'Ulizia, Rossi Gasparrini, Barani, Moffa, Uggè.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - 1. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettino gli impegni assunti, relativamente alle strade di loro competenza, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 032. Pedrini, Moffa, Uggè.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al fine di introdurre misure volte ad assicurare, anche con riferimento agli interventi relativi alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale e all'eliminazione dell'impatto di uccelli contro vetrate e superfici sulle strade, sia nei confronti degli enti proprietari che concessionari, il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma, 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.
20. 0306. (ulteriore nuova formulazione). Governo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Misure volte a vincolare le amministrazioni all'applicazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ). - 1. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettino quanto prescritto dall'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, che è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 033. Pedrini, Moffa.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Interventi sulla rete stradale a salvaguardia del patrimonio ornitologico) - 1. È fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari e agli enti locali competenti di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi sulla rete stradale e autostradale, al fine di eliminare l'impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade.
20. 06. Beltrandi, Mellano, Fundarò, Francescato, Poretti.